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  • Licenziamento: reintegro o risarcimento

    dopo una pronuncia di annullamento del licenziamento, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24200 del 16 novembre 2009, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il lavoratore eserciti il diritto di opzione previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ( cioè rinunci alla reintegrazione sul posto di lavoro), quest’ultimo ha diritto a percepire la retribuzione fino al momento in cui l’indennità gli viene effettivamente versata.

    Sul punto, l’art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 prevede che “fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto”.

    Secondo l’insegnamento fornito dalla Suprema Corte attraverso la sentenza in commento, la Società che abbia ricevuto da parte del lavoratore la richiesta di pagamento di tale indennità sostitutiva deve provvedere tempestivamente. Diversamente, essa potrebbe essere condannata (come nel caso della sentenza in esame) a pagare tutte le retribuzioni maturate dal lavoratore fino al momento del versamento della predetta indennità.
    Tale principio è finalizzato ad evitare che il lavoratore subisca gli effetti pregiudizievoli del licenziamento, o comunque a fare in modo che li subisca nella misura più lieve possibile.
    Fonte: tgcom


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