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  • Come gestire i permessi di malattia

    Partendo dal presupposto che la nozione di malattia data dalla medicina e quella in ambito lavorativo non sempre coincidono, la Suprema Corte, con la pronuncia n.9474 del 21.04.2009 , completando una evoluzione giurisprudenziale già in atto, indica quale sia la definizione di malattia, cui fa riferimento l’art.2110 del codice civile, al fine di valutare l’incompatibilità della prestazione lavorativa a cui il dipendente è tenuto con l’effettivo stato della sua malattia.
    In particolare la Cassazione ha affermato che l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione. Infatti nel caso in questione il lavoratore in permesso di malattia guidava una motocicletta di grossa cilindrata con la quale si recava in spiaggia per prestare una seconda attività lavorativa. Il soggetto in questione ha tenuto quindi un comportamento indicatore di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, ad anche dimostrativo del fatto che lo stato di malattia non era assoluto e non impediva la realizzazione di un’attività ludica o lavorativa.

    Dunque in ambito lavorativo, ai fini della giustificazione dell’assenza per malattia deve intendersi un’alterazione dello stato di salute che abbia come conseguenza un’assoluta o imparziale incapacità al lavoro e deve comportare la necessità di assistenza medica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

    In sintesi sulla base dell’art.2110 del codice civile e degli elementi di valutazione forniti dalla giurisprudenza della Suprema Corte l’incapacità lavorativa deve essere:
    i) concreta, e cioè valutata tenendo conto sia del quadro patologico sia del tipo di prestazione dovuta dal lavoratore
    ii) temporanea;
    iii) attuale e non potenziale.
    Rientrano poi nell’ambito della tutela prevista dall’art.2110 le assenze dal servizio derivanti dalla necessità di sottoporsi ad accertamenti medici connessi ad una affezione già in atto anche se in uno stadio tale da non provocare una attuale incapacità al lavoro o finalizzati a prevenire una specifica malattia di cui sia ragionevole supporre l’esistenza, ovvero le ipotesi in cui, pur non sussistendo uno stato di incapacità lavorativa il dipendente è portatore sano di una malattia infettiva.

    In conclusione non è la malattia in se stessa che giustifica l’assenza dal lavoro, ma solo quella malattia tale da determinare una incapacità lavorativa del dipendente ammalato in relazione alle sue specifiche mansioni contrattuali.
    Fonte: tgcom


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