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  • Licenziamento nel periodo di prova

    La Suprema Corte di Cassazione, torna ad occuparsi con una recente sentenza di fine 2009 (Cass. Sez. Lav. n. 1784 del 14 ottobre 2009) di un problema che, seppur di semplice ed ovvia soluzione normativa, riscontra, di frequente, un problema applicativo da parte della giurisprudenza di merito.

    Il problema in questione è quello della legittimità del licenziamento del dipendente durante il periodo di prova (art. 2096 cod. civ.) e il relativo onere probatorio.

    Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato – durante il periodo di prova – con la motivazione che il dipendente era privo di capacità pratiche e normali conoscenze tecniche.

    Il dipendente impugnava successivamente il licenziamento contestando l’illegittimità dello stesso anche in ragione della genericità dei motivi addotti.

    Sia in primo grado il Tribunale competente che in grado di appello la Corte di Appello dell’Aquila accoglievano il ricorso del dipendente ordinandone la reintegrazione motivando tale decisione in base al fatto che i motivi del licenziamento erano inadeguati stanti la loro genericità e l’elementarietà delle mansioni assegnate al lavoratore.

    La Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello senza rinvio chiarendo e precisando, nuovamente, il seguente principio.

    Posto che l’istituto del patto di prova si fonda e trova la propria ragione nel fatto che per un determinato periodo di tempo le parti possono recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di fornire alcuna motivazione, nemmeno in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore, di conseguenza, grava sul lavoratore l’onere di provare il superamento positivo del periodo di prova nonché il recesso del datore si fondi su un motivo illecito e, perciò, estraneo alla funzione del patto di prova. Come correttamente evidenziato, l’errore delle corti di merito stava nel fatto che le stesse hanno giudicato illegittimo il licenziamento perchè il datore di lavoro non aveva dimostrato che il lavoratore non aveva superato il periodo di prova, invertendo così l’onere probatorio delle parti dovendo, invece, essere il lavoratore a provare il proprio corretto e positivo superamento del predetto periodo.

    In conclusione, il principio – relativamente al licenziamento durante il periodo di prova – che deve sempre essere tenuto in considerazione è che grava sul lavoratore l’onere di provare che egli aveva superato positivamente il periodo di prova e che il licenziamento è avvenuto per un motivo illecito che esula dalla mera prestazione lavorativa (in quanto positiva) e, perciò, dalla funzione – valutativa della prestazione – del periodo di prova.
    Fonte: tgcom


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