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Quando il datore di lavoro può violare la privacy
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 giugno 2009 n. 15327, ha ritenuto che non viola le norme sulla privacy limprenditore che mette a disposizione di terzi documenti scritti a mano da un dipendente al fine di rendere possibile una perizia grafica per accertare lautore di lettere ingiuriose anonime inviate ad alcuni colleghi.
Viene precisato, infatti, nella sentenza in questione, che in tema di trattamento dei dati personali linteresse alla riservatezza, tutelato dalla legge, recede quando questultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei soli ovvi limiti in cui esso sia necessario alla tutela.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, da un lato, erano in gioco i diritti della persona degli altri dipendenti che non potevano essere tutelati, se non individuando lautore degli scritti anonimi, da un altro, ciò avrebbe potuto avvelenare lambiente di lavoro, ed infine, i documenti su cui effettuare la perizia grafica erano di contenuto poco significante, come ad esempio richieste di istruzioni, di cambio del turno, riconoscimento di premi di produzione, bolle doganali compilate dal dipendente nellespletamento del servizio.
Di conseguenza, deve escludersi che si realizza sempre ed in ogni caso una violazione della legge a tutela del trattamento dei dati personali, quando si abbia una divulgazione dei dati relativi alla persona, non potendosi prescindere da un giudizio di comparazione degli interessi in gioco, quando vengono a contrapporsi nella medesima vicenda interessi di medesimo rilievo costituzionale.
Fonte: tgcom
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