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L'assicurazione che invita il danneggiato a sottoporsi alla visita medica non blocca la prescrizione dell'indennizzo
Altro che «fatti concludenti». Lassicurazione invita il danneggiato a sottoporsi alla visita medica, ma la vittima dellincidente che punta allindennizzo farebbe bene a non cantare vittoria: latto della compagnia non interrompe la prescrizione del diritto al ristoro. Lo precisa la sentenza 1687/10 della Cassazione.
Il caso
Nessuno sconto agli infortunati: gli atti relativi alle trattative avviate per comporre la vertenza in un modo bonario non solo non interrompono il decorso dei termini previsti per la domanda dellindennizzo ma non comportano la rinuncia tacita a far valere lestinzione del diritto vantato dal danneggiato. Come mai? Manca un presupposto fondamentale: lammissione, totale o parziale, della pretesa della vittima dellincidente. È irrilevante anche il fatto che la compagnia abbia nominato il suo perito medico per la costituzione del collegio arbitrale. Entrambe le circostanze non sono incompatibili in modo assoluto con la volontà di giovarsi della causa di estinzione del diritto altrui, come impone il terzo comma dellarticolo 2937 Cc; a meno che dalla condotta di una delle parti non emerga il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non alla sussistenza del diritto. Dovrà rinunciare allindennizzo luomo che è stato vittima di un incidente mentre era bordo di unambulanza in servizio demergenza: il dies a quo del termine di prescrizione è la data di consolidamento dei postumi dellinfortunio e la formale messa in mora della compagnia è arrivata troppo tardi da parte del danneggiato.
Fonte: lastampa.it
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