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Malasanità, la cartella clinica mezza vuota del paziente operato fa presumere la responsabilità del chirurgo
Le omissioni del medico nel tenere la cartella clinica non si possono risolvere ai danni del paziente che chiede il risarcimento dopo lintervento chirurgico fallito. Anzi, le carenze del documento sono indice di scarsa diligenza e costituiscono un nesso eziologico presunto fra la condotta del professionista e la lesione lamentata. Lo precisa la sentenza 1538/10 della Cassazione.
Il caso
Mostra ormai la corda la distinzione fra obbligazione di mezzi e di risultato. Linadempimento che il paziente-creditore della prestazione medica è tenuto ad allegare sul conto del chirurgo debitore deve essere astrattamente idoneo alla produzione del danno. Per il resto al danneggiato basta provare il contratto (o il contatto sociale), cioè la fonte dellobbligazione: starà al medico dimostrare che nulla è imputabile alla sua condotta. Dopo due verdetti contrari è accolto il ricorso del tutore e di altri congiunti del paziente, entrato con le sue gambe in ospedale e danneggiato dallintervento al punto da essere dichiarato invalido e interdetto. Le censure si appuntano sulla tecnica utilizzata, sul mancato controllo interoperatorio e, soprattutto, sulla cartella clinica: le omissioni nella compilazione autorizzano il ricorso alle presunzioni contro il medico, come avviene quando lonere della prova non si può assolvere per una condotta ascrivibile alla parte contro cui il fatto da dimostrare avrebbe potuto essere invocato. La cartella mezza vuota denota mancanza di diligenza. In base al principio della vicinanza della prova spetta al chirurgo di dimostrare che il suo inadempimento non è stato causa del danno.
Fonte: lastampa.it
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