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Decreto ingiuntivo, opposizione, chiamata del terzo, precisazioni Tribunale Varese, sentenza 05.02.2010
Lopponente a decreto ingiuntivo, non potendo chiedere, nella sua qualità di convenuto sostanziale, lo spostamento delludienza (comma 2) in quanto non ancora fissata e non potendo soprattutto notificare lopposizione a soggetto diverso da chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, lautorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dellesposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice, previa autorizzazione alla chiamata, deve provvedere alla prima udienza di comparizione, come indicata nellatto di opposizione dal convenuto sostanziale. (1-10)
(1) In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e giudice di pace, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 05.01.2010 n° 28.
(2) In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e petitum, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 01.12.2009 n° 25286.
(3) In tema di condominio ed opposizione a decreto ingiuntivo, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.11.2009 n° 24658.
(4) Si veda il focus di BUFFONI, Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.: i principi giurisprudenziali.
(5) In materia di decreto ingiuntivo e giudizio di ottemperanza, si veda TAR Puglia-Bari, sez. I, sentenza 20.10.2009 n° 2437.
(6) In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e fattura, si veda Tribunale Bari, sez. II civile, sentenza 07.09.2009 n° 2597.
(7) In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si vedano Cassazione civile, sez III, sentenza 27.05.2008 n° 13762 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.05.2008 n° 12842.
(8) In tema di nullità del decreto ingiuntivo, si veda Tribunale Lecce, sez. Maglie, sentenza 16.06.2009 n° 201.
(9) In tema di decreto ingiuntivo e credito unitario, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.05.2008 n° 13791.
(10) Si veda il focus: Il decreto ingiuntivo: la casistica giurisprudenziale recente.
Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Ordinanza 5 febbraio 2010
(Giudice Buffone)
Rileva
1) Lopponente, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto di chiamare in causa un terzo;
2) La chiamata è tempestiva ed ammissibile poiché, in tema di procedimento di ingiunzione, lopponente - debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto - qualora intenda chiamare in causa un terzo - ha lonere di chiederne lautorizzazione al giudice, a pena di decadenza con latto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 13272 del 16 luglio 2004);
3) Ciò nondimeno è inammissibile la richiesta di spostamento delludienza di prima comparizione. Ed, infatti, allopponente è preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento delludienza (Cass. civ. sez. I, n. 8718 del 27 giugno 2000) in caso di chiamata del terzo (ex multis Cass. civ. 27 gennaio 2003 n. 1185), dovendo il giudice provvedere sulla vocatio del terzo alla prima udienza di comparizione;
4) La verità è che lart. 269 C.P.C., che disciplina le modalità della chiamata del terzo in causa, non si concilia col il procedimento instaurato tramite lopposizione al decreto ingiuntivo, dovendo in ogni caso, lopponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto decreto in quanto originariamente le parti non possono essere che colui che ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (già cit. Cass. civ. 8718/2000). Tutto ciò non toglie che lopponente possa avere interesse a chiamare un terzo estraneo al giudizio monitorio (Cass. 1188/95). In tal caso non gli rimane che richiedere lautorizzazione al giudice ed al riguardo il riferimento normativo, sia pure in via analogica, è lo stesso art. 269 comma 2 C.P.C. che disciplina lipotesi in cui linteresse dellattore sorga a seguito della comparsa di risposta del convenuto e che va coordinato con il particolare procedimento conseguente allopposizione (Cass. civ. 8718/2000 cit.). In definitiva lopponente a decreto ingiuntivo, non potendo chiedere, nella sua qualità di convenuto sostanziale, lo spostamento delludienza (comma 2) in quanto non ancora fissata e non potendo soprattutto notificare lopposizione a soggetto diverso da chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, lautorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dellesposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo;
5) Il giudice, previa autorizzazione alla chiamata, deve provvedere alla prima udienza di comparizione, come indicata nellatto di opposizione dal convenuto sostanziale.
P.Q.M.
letto ed applicato lart. 269, comma II, c.p.c.
DICHIARA
ammissibile la chiamata del terzo,
AUTORIZZA
la chiamata del terzo
FISSA
nuova udienza di prima comparizione in data 11 giugno 2010, ore 11.30.
ONERA
il convenuto sostanziale di chiamare in causa il terzo nel rispetto dei termini di cui allart. 163-bis c.p.c..
Fonte: altalex
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