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  • Cassazione, dopo la CIGS è ammesso anche il singolo esubero

    Il dipendente di una società, unico licenziato al termine della procedura di mobilità, chiede al tribunale l'annullamento del licenziamento collettivo intimatogli.
    I giudici di primo grado, nel respingere l'istanza del dipendente, rilevano come il lavoratore non ha contestato la procedura né i criteri di scelta, ma solo il fatto che l'azienda non ha assolto compiutamente l'impegno di ricollocare i lavoratori sospesi.

    La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, stabilisce che la procedura non ha correttamente osservato il vincolo disposto dall'articolo 24 della legge 223/1991 in relazione al requisito numerico dei dipendenti da licenziare, disponendo conseguentemente per il reintegro del lavoratore e il corrispettivo risarcimento del danno.

    Sul punto la Cassazione osserva come sia facoltà dell'impresa, che abbia fatto ricorso alla Cigs e a seguito non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, procedere alla messa in mobilità del personale in esubero senza essere vincolata al requisito numerico delle procedure collettive di mobilità.
    Fonte: ilsole24ore.com


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