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Circolazione stradale, tutor, controlli, necessità, sussistenza Giudice di Pace Bari, sentenza 20.01.2010 n° 403
Il c.d. tutor o sicve richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dallazione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature. (1-12)
(1) In tema di circolazione stradale e semaforo giallo, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.12.2009 n° 25769.
(2) In tema di autovelox, si veda il focus RINALDI, Autovelox.
(3) In tema di eccesso di velocità e controllo, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 08.06.2009, n° 13114.
(4) Si veda Multe, autovelox, appalto, privato, legittimità, validità (Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.06.2009 n° 13387).
(5) In tema di autovelox e necessità di avvertimento, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 26.03.2009 n° 7419.
(6) In tema di circolazione stradale, incidente e litisconsorzio, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.11.2008 n° 26421.
(7) In materia di incidenti stradali e controversie presso il Giudice di Pace, si veda Cassazione civile, sez. III, ordinanza 07.08.2008, n. 21418.
(8) In materia di incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti stradali: la giurisprudenza attuale.
(9) Si veda il focus PLENTEDA, Multe: omessa contestazione immediata e annullamento del verbale.
(10) In tema di autovelox e controllo sulla taratura, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.06.2008 n° 17361.
(11) In materia di eccesso di velocità ed avvistabilità degli operatori, si veda Tribunale Modena, sentenza 25.11.2008.
(12) In materia di multe e decurtazione di punti, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008, n. 20544.
Tra i contributi della DOTTRINA, si vedano:
- PLENTEDA R., Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list, Altalex Editore, 2010;
- ZAULI, Nulla la multa per eccesso di velocità se l'autovelox non è stato segnalato sulla strada con un apposito cartello, in La Responsabilità Civile, 2007, 12;
- CARBONE P., Autovelox, in Danno e Responsabilità, 2000, 12;
- BATA, SPIRITO, Circolazione stradale, in Danno e Responsabilità, 2007, 4;
- BONA, La disciplina del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, in Danno e Responsabilità, 2007, 3.
Giudice di Pace di Bari
Sentenza 13 gennaio - 20 gennaio 2010, n. 403
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso questo ufficio in data 10.07.2009, la Igam S.p.A. proponeva opposizione allordinanza ingiunzione prot. n. 17884/09Fasc. n. 434, emessa dalla Prefettura di Teramo in data 29.04.2009, e chiedeva lannullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato.
Con il suddetto provvedimento era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale n. SCV 661840 del 10.10.08 emesso dalla polizia stradale di Teramo, ed irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 296,00, oltre accessori, per un totale di 312,29, per la violazione dellart. 142, comma 8, del C.d.S. La Prefettura di Teramo non si costituiva.
Alludienza odierna, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa. Listruttoria è stata soltanto documentale.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Prefettura di Teramo, non costituitasi in giudizio, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dellodierna udienza. Occorre anzitutto chiarire che, per quanto laccertamento per cui è causa sia relativo ad un illecito posto in essere al di fuori del territorio del comune di Bari, questo giudice non può dichiarare la propria incompetenza per territorio.
Si tratta, infatti, di un accertamento avvenuto con il c.d. sistema tutor, il quale, per le sue caratteristiche funzionali, non consente di stabilire con esattezza il luogo preciso di perfezionamento dellillecito.
Comè noto, invero, questa modalità di accertamento dellinfrazione di cui allart. 142 del C.d.S., si basa sulla misurazione della velocità media tenuta da un utente della strada, in un tratto collocato tra due punti determinati, nei quali sono collocati gli strumenti di rilevazione automatica.
Nel caso di specie, lillecito sarebbe stato commesso sullautostrada A14 Bologna - Bari - Taranto, nel tratto compreso tra il km 340.700, nel territorio del comune di Morro dOro, ed il km 349.000, nel comune di Pineto.
Si tratta, dunque, di uno spazio che ricade nella competenza per territorio di due giudici di pace, quello di Notaresco e quello di Atri.
Ebbene, questa incertezza non consente di emettere una sentenza di incompetenza: ai sensi dellart. 44 del c.p.c., infatti, il giudice che dichiara la propria incompetenza per territorio deve indicare il Giudice competente (e ciò coerentemente con i motivi che affermano la propria incompetenza) (Cass. Civ. 18.04.2008, n. 10236).
Nel merito, la Igam S.p.A. denuncia, tra laltro, che lapparecchio utilizzato per la rilevazione dellillecito per cui è causa non sia stato sottoposto a periodica taratura e controllo di efficienza.
Il motivo è fondato e, in quanto tale, assorbe e rende superfluo lesame delle ulteriori censure.
È noto che, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rilevazione dellinosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (ad. 345 del DPR 16.12.1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dellinfrazione debba contenere, a pena di nullità, lattestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante luso, giacché, al contrario, lefficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dallopponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse allidoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dellattrezzatura (Cass. 19.11.2007, n. 23978; 05.07.2006, n. 15324; 16.05.2005, n. 10212; 20.04.2005, n. 8233; 10.01.2005, n. 287; 22.06.2001, n. 8515; 05.06.1999, n. 5542).
Occorre però ulteriormente precisare che lindirizzo ermeneutico testé indicato si è consolidato prima che cominciassero ad essere usati apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo delloperatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite. Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il c.d. tutor o sicve, utilizzato nel caso di specie, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dallazione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.
Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dellart. 4 del D.M. 29.10.97, relativo allapprovazione dei prototipi degli strumenti per laccertamento dellosservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, deve essere effettuata a cura del costruttore dellapparecchio o di unofficina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale (Cass. Civ. Sez. 29334/08).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante lesplicita contestazione della Igam S.p.A., parte opposta non ha in alcun modo provato di aver effettuato i preventivi controlli di cui al cit. art. 4 del D.M. 29.10.1997.
Lopposizione va quindi accolta.
La novità e complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dalla lgam S.p.A., con ricorso depositato in data 10.07.2009 così decide:
1 dichiara la contumacia della Prefettura di Teramo;
2 accoglie lopposizione;
3 compensa le spese.
Fonte: altalex
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