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  • Sanzioni fiscali per il dirigente che non paga le tasse sul contributo del datore per l'affitto di casa

    Cambio di sede con sorpresa. Il dirigente trasferito ottiene sì un contributo dal datore per sostenere il rincaro dell'affitto di casa nella nuova città, ma se non ci paga le tasse rischia di doversi accollare anche le sanzioni del Fisco. Non conta che un altro giudice abbia invece dato ragione a un collega in una lite analoga. Lo precisa la sentenza 22520/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.

    Per il personale direttivo, ad esempio negli istituti di credito, il trasferimento di sede è un evento che rientra nella modalità tipica di esecuzione della prestazione. Il bonus offerto dalla banca per le differenze del canone locativo, dunque, trova titolo esclusivo nel rapporto di lavoro: si tratta di una componente del reddito tassabile che, se riguarda periodi d'imposta anteriori al primo gennaio 1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs 314/97), va assoggettata all'Irpef per l'intero ammontare. Non giova al lavoratore invocare sentenze definitive che affermano l'intassabilità dell'indennizzo in controversie tra il suo stesso datore e altri dipendenti. Risulta fuori luogo il riferimento all'articolo 1306 del Codice civile, che ben consente al debitore di opporre una sentenza favorevole ottenuta dal condebitore solidale ma che vale solo se l'obbligazione “incriminata” è la stessa. Qui c'è in comune solo il datore di lavoro e il richiamo di casi analoghi si risolve nel rimandare all'autorità del precedente giudiziario, un principio estraneo al nostro ordinamento.

    La Suprema corte decide nel merito bocciando anche la richiesta esclusione delle sanzioni: per la mancata ritenuta del sostituto d'imposta spettava al sostituito “riparare” e non averlo fatto costituisce una sua specifica violazione. In un caso analogo il ricorso del contribuente è stato invece accolto sostenendo che, grazie al D.Lgs 472/97, per le soprattasse serve almeno la colpa del sostituito.
    Fonte:laStampa.it


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