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  • Coppie di fatto: ecco le leggi che parzialmente tutelano le convivenze "more uxorio"

    La convivenza more uxorio è una delle applicazioni dell'art. 2 della Costituzione.
    In termini legali troviamo delle analogie giuridiche tra matrimonio e convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti.


    Le fonti legislative interessate sono le seguenti:
    - D.L. n. 1726 del 27.10.1918: elargizione e corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio;
    - art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958: è riconosciuta assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto “more uxorio”, nel periodo del concepimento;
    - art. 2 D.p.r. n. 136 del 31.01.1958: dicesi famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma ogni forma di vita comune che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto;
    - art. 1 L. n. 405/1975 (padre dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le “coppie”;
    - art. 30 L. n. 354/1975 (Riforma dell’ordinamento penitenziario): contempla la possibilità di elargire un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente;
    - art. 5 L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): consente la presenza di chi è indicato “padre del concepito”, quindi anche in caso di convivenza more uxorio;
    - art. 44 L. n. 184/1983: consente l’adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto;
    - art. 17 L. n. 179/1992: consente il subentro, al socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.

    Il rapporto di convivenza come nasce così può cessare, diversamente per la famiglia legittima che è tutelata da norme e leggi speciali che salvaguardano l’istituto della separazione e del divorzio. Le problematiche anche se note che scaturiscono sono:
    1. abitazione familiare;
    2. contratto di locazione;
    3. acquisti compiuti durante la convivenza;
    4. assegno di mantenimento;
    5. elargizioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro;
    6. rapporto di lavoro nell’impresa familiare;
    7. assegnazione in tema di edilizia economica popolare;
    8. diritti successori;
    9. altri effetti patrimoniali.

    Nell’applicazione del Codice penale

    Una maggiore equivalenza della famiglia di fatto alla famiglia legittima si è avuta nel campo penale, e precisamente:
    1. art. 199, 3° co. lettera A) c.p. (obbligo di testimoniare): viene considerata la possibilità di astenersi dal testimoniare anche per il convivente more uxorio;
    2. art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): è analoga alla disciplina applicata alla famiglia legittima;
    3. artt. 342 bis e ter, L. 154/2001 (abusi familiari): il comportamento adottato dal convivente more uxorio che apporta un grave pregiudizio al nucleo familiare, determina “ipso iure” l’allontanamento del soggetto e l’obbligo al versamento di un assegno, se i familiari necessitano di mezzi adeguati per il loro sostentamento;
    4. art. 680 c.p. (domanda di grazia): consente al convivente more uxorio di proporre domanda di grazia.

    Non esiste analogia tra famiglia di fatto e famiglia legittima in ambito di violazione degli obblighi familiari, poiché in costanza di convivenza more uxorio, tra i compagni non esistono obblighi giuridicamente vincolanti se non quelli morali.
    Le volte che sono state emesse sentenze le stesse sono state adottate non per tutelare direttamente la famiglia di fatto, ma per ribadire interessi costituzionalmente garantiti. Tante proposte di legge ma nessuna approvata.
    Fonte: laStampa.it


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