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Cassazione: il notaio che non versa l?imposta di registro risponde di peculato
Il notaio, qualora non versi le somme a lui date dal cliente per il pagamento dellimposta di registro, risponde di peculato e non di appropriazione indebita.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47178 del giorno 11 dicembre 2009, con cui ha annullato con rinvio il non luogo a procedere pronunciato in favore di alcuni funzionari dellAgenzia delle entrate dal Gip di Orvieto. In particolare, si legge in sentenza Non vè dubbio che la condotta appropriativa del notaio vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nellesercizio del suo potere certificativo in senso stretto ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili). Quindi, va disattesa la tesi difensiva secondo cui lattività del notaio nelladempimento dellobbligazione tributaria andrebbe qualificata come estranea alla funzione pubblica svolta per la stipula degli atti. E ancora. Il fatto che il notaio sia responsabile dimposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale che la legge affianca al soggetto passivo dimposta al fine di agevolare la riscossione dei tributi (interesse fiscale tutelato dallart. 53 Cost.), non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete. Ladempimento dellobbligazione tributaria, nonché elidere la funzione pubblica, la esalta siccome strutturalmente connessa con latto rogato e mirata al soddisfacimento di un interesse pubblico.
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