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Cassazione: la società fallita non conserva le fatture? Allora, niente deduzioni
Il fisco potrà recuperare la maggiore Iva dalle società fallite. Questo perché la procedura concorsuale non giustifica lo smarrimento delle fatture e il contribuente che richieda la deduzione dovrà, al massimo, provare le spese mediante testimoni o mediante presunzioni. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25713 del 9 dicembre 2009, con cui ha accolto il ricorso dellamministrazione finanziaria, bocciando la decisione della commissione tributaria regionale della Campania poiché il subentro della procedura fallimentare non giustifica lo smarrimento della documentazione. In particolare, si legge in sentenza in tema di Iva, la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (ad esempio, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.
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