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  • Estorsione in ambito lavorativo

    Fonte: Altalex      
    Se il datore di lavoro costringe i propri dipendenti a firmare di avere ricevuto buste paga superiori a quelle effettive deve rispondere di estorsione? 
     
    Estorsione in ambito lavorativo
    (Cass. pen., Sez. II, sentenza 19 gennaio 2011, n. 1284)
    di Simone Marani
    (Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 2/2011)
    Il quesito:
    • Se il datore di lavoro costringe i propri dipendenti a firmare di avere ricevuto buste paga superiori a quelle effettive deve rispondere di estorsione?

    Il caso
    Tizio, titolare della ditta Alfa, costringeva, mediante minaccia di licenziamento, i propri dipendenti a sottoscrivere la busta paga relativa ai salari mensili, agli straordinari ed alla tredicesima e quattordicesima mensilità, per importi che venivano corrisposti per un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente prestato, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto, con conseguente danno per i lavoratori.
    Per tale motivo, il Tribunale di Castrovillari, in data 11 ottobre 2007, dichiarava la penale responsabilità di Tizio in ordine al delitto di estorsione (art. 629 c.p.).
    La pronuncia veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Catanzaro, in data 8 marzo 2010.
    Avverso tale decisione ricorre per Cassazione Tizio, lamentando l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione, per l’assenza delle condotte idonee ad incutere timore e a coartare la volontà dei dipendenti, mancando una minaccia diretta, indiretta, palese o larvata, come dimostrato dal fatto che i soggetti passivi si erano recati dai sindacati ed avevano proposto ricorso al giudice del lavoro, dimostrando la mancanza di un vero e proprio stato di soggezione in capo alle vittime.
    La normativa
    Codice penale
    Art. 629 (Estorsione)
    Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a ero 2.065.
    La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente
    .
    Inquadramento della problematica
    Secondo un certo orientamento, sostenuto a gran voce da dottrina e giurisprudenza, per la configurabilità del reato di estorsione sarebbe sufficiente che la minaccia sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volontà ed a nulla rilevando che si verifichi un'effettiva intimidazione del soggetto passivo.
    Gli ermellini si interrogano, quindi, se Tizio possa essere chiamato a rispondere della fattispecie di cui all’art. 629 c.p., essendo dimostrata, secondo il ricorrente, la mancanza di una concreta intimidazione in capo alle lavoratrici, come confermato dalla volontà, di queste ultime, di adire il giudice del lavoro al fine di ottenere le proprie spettanze.
    La soluzione accolta dalla Suprema Corte
    - La minaccia costitutiva del reato di estorsione, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può esser manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, e alle condizioni ambientali in cui questa opera ([1]).
    - Così, ad esempio, il fatto che il soggetto passivo non si sia effettivamente intimidito, ed abbia presentato denuncia alla polizia, deve ritenersi irrilevante ([2]).
    - L’orientamento assolutamente dominante in giurisprudenza di legittimità sostiene che integri il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi ([3]).
    - Secondo il giudice nomofilattico, quindi, “Se il datore di lavoro costringe i propri dipendenti a firmare di aver ricevuto buste paga superiori a quelle effettive compie il reato di estorsione”.
    - Tornando al caso di specie, quindi, il fatto che le lavoratrici non si siano dimostrate effettivamente intimorite dalla condotta del loro datore di lavoro, è elemento del tutto irrilevante per la sussistenza del reato di estorsione in quanto, la mera minaccia di licenziamento, deve ritenersi idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, il quale, nella preoccupazione di perdere il posto di lavoro, soprattutto in un periodo economicamente difficile come quello attuale, si determina ad essere accondiscendente alle richieste rivoltegli, con conseguente danno e vantaggio per il carnefice.
    - Per tale motivo la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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    [1] Cass. pen., Sez. II, 9 luglio 2009, n. 38967, D. A. e altro, in Guida dir., 2009, f. 46, 63.
    [2] Cass. pen., Sez. II, 17 marzo 1966, n. 1557, in CPMA, 66, 1009.
    [3] Cass. pen., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 656, in Ced, rv. 246046.

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