rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
-
Ricorso di un'istanza di rateazione del debito tributario. Corte di Cassazione Ordinanza n. 7612 del 30 marzo 2010.
Corte di CassazioneOrdinanza n. 7612 del 30 marzo 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. CARBONE Vincenzo - Primo PresidenteDott. ELEFANTE Antonino - Presidente di SezioneDott. FIORETTI Francesco Maria - ConsigliereDott. PICONE Pasquale - ConsigliereDott. GOLDONI Umberto - ConsigliereDott. SALME' Giuseppe - ConsigliereDott. NAPPI Aniello - ConsigliereDott. CURCURUTO Filippo - ConsigliereDott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:ORDINANZAsul ricorso 14129/2009 proposto da:EQ. ES. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 7, presso lo studiodell'avvocato DE PASCALI MONICA, rappresentata e difesa dall'avvocatoCLERICI LUCIANA, per delega in calce al ricorso;- ricorrente -controDE. S.R.L., CO. EM. ;ഊ- intimati -sul ricorso 17821/2009 proposto da:EQ. ES. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 7, presso lo studiodell'avvocato DE PASCALI MONICA, rappresentata e difesa dall'avvocatoCLERICI LUCIANA, per delega in calce al ricorso;- ricorrente -controCO. EM. , DE. S.R.L.;- intimati -per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1095/09della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO;udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2010dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MaurizioVELARDI il quale, visti gli articoli 41 e 375 c.p.c., chiede che la Corte, inCamera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice tributario.RITENUTO IN FATTOche la DE. s.r.l, ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Milano avverso il rigetto, da parte di Eq. Es. S.p.A., di un'istanzadi rateazione del debito tributario;che Eq. Es. S.p.A. propone due identici ricorsi per regolamento preventivo digiurisdizione, invocando la giurisdizione del giudice amministrativo; che lasocieta' contribuente non si e' costituita.CONSIDERATO IN DIRITTOche i due ricorsi identici vanno riuniti; che il Decreto Legislativo 31 dicembre1992, n. 546, articolo 2, attribuisce alla giurisdizione tributaria "tutte lecontroversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunquedenominati";che, pertanto, la controversia attinente alla rateizzazione del debito tributariospetta a detta giurisdizione, avendo ad oggetto per l'appunto un debitotributario, a nulla rilevando che la decisione spettante all'Agenzia delle Entrateഊdebba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria,essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell'oggetto dellacontroversia;che, del pari, e' priva di rilievo la circostanza - pure valorizzata dalla ricorrente- che, potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, il debitoredebba adire giudice diversi in relazione alla diversa natura dei debiti stessi,essendo, questo, un inconveniente di fatto comune all'intera materia dellariscossione mediante ruoli;che, conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario;che non vi e' luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attivita' difensiva daparte della societa' resistente.P.Q.M.la Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e dichiara la giurisdizione del giudicetributario.
0 commenti: