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  • La dichiarazione aziendale sui disabili al lavoro si fa online

    Il prospetto disabili taglia i tempi Tempi stretti per la presentazione del prospetto informativo sui lavoratori con disabilità da parte di tutti i datori di lavoro che al 31 dicembre 2010 occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti. Per la denuncia dell'anno in corso, il periodo a disposizione si riduce a 15 giorni (da sabato 15 a lunedì 31 gennaio), in luogo dell'intero mese di gennaio previsto normalmente per inviare queste informazioni.
    La compressione del periodo messo a disposizione dell'utenza è giustificato, secondo il ministero del Lavoro, dai tempi necessari per rendere funzionale il nuovo applicativo che consentirà ai datori di lavoro di compilare direttamente online il nuovo modello previsto dal decreto ministeriale del 2 novembre 2010.
    A fronte della riduzione dei tempi di invio, non è stata prevista, però, una proroga della scadenza, che resta fissata al 31 di questo mese. La proroga consentirebbe di diluire su più giorni la trasmissione dei dati.
    È probabile, infatti, che le aziende e gli studi professionali (che di sabato generalmente restano chiusi) inizieranno a utilizzare il nuovo applicativo web a partire da lunedì prossimo, 17 gennaio. Con questa tabella di marcia, i giorni lavorativi a disposizione per studiare la nuova procedura, inserire i dati, verificarli e inviare il prospetto si riducono a undici.
    I soggetti obbligati
    Devono inviare il prospetto informativo tutti i datori di lavoro pubblici e privati che, al 31 dicembre 2010, occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti.
    È previsto un particolare regime per le aziende che occupano da 15 a 35 lavoratori: l'obbligo di presentare il prospetto sorge solo dal momento in cui devono eseguire l'assunzione del soggetto diversamente abile. Questa circostanza si concretizza in caso di nuove assunzioni effettuate dopo il quindicesimo dipendente. Per verificare il superamento della soglia dei 15 dipendenti si devono considerare esclusivamente i lavoratori computabili e non il totale dei dipendenti occupati.
    Trasmissione e sanzioni
    Il prospetto è solo telematico (tra i soggetti abilitati all'invio, come si legge nella scheda a lato, ci sono pubbliche amministrazioni, consulenti del lavoro, avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche cooperative, associazioni di categoria delle imprese agricole, altre associazioni di categoria).

     Se si usa una modalità diversa da quella telematica si incorre nella sanzione amministrativa prevista per la mancata o tardiva presentazione del prospetto, vale a dire: 635,11 euro più 30,76 euro per ogni giorno di ritardo (gli importi sono stati aggiornati dal decreto ministeriale del 15 dicembre 2010, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 1 del 3 gennaio). È una sanzione progressiva che aumenta se l'omissione persiste. Si può applicare la diffida con la conseguente riduzione della sanzione a un quarto. Il prospetto è unico a livello nazionale.
    La sanzione prevista per la mancata assunzione di un lavoratore disabile, trascorsi i 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, è stata portata a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato.
    Il Dl 112/08 (convertito dalla legge 133/08) ha parzialmente modificato le regole che disciplinano l'obbligo di trasmissione, concedendo ai datori di lavoro la possibilità di non riproporre la denuncia se, rispetto all'anno precedente, non sono intervenute modifiche di rilievo. Le variazioni rilevanti sono quelle che fanno cambiare gli obblighi di assunzione di soggetti diversamente abili o che incidono direttamente sul computo della quota di riserva.
    Il prospetto deve essere inviato con cadenza annuale. Se durante l'anno, in seguito a variazioni sostanziali, l'azienda deve inserire un lavoratore con disabilità, è tenuta a inviare, entro 60 giorni, la sola richiesta di assunzione.
    L'aver ottemperato all'obbligo trasmettendo, congiuntamente, la richiesta e il prospetto, non la solleva dall'obbligo di inviare il prospetto annuale, entro la fine di gennaio.

    Fonte: IlSole24Ore

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