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  • Frodi e truffa: concorso limitato

    Tra frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato esiste un rapporto di specialità. Senza quindi che sia possibile l'applicazione della sanzione più severa derivante dal concorso tra i due delitti. Con un'eccezione però: se dalla frode deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, come l'ottenimento di finanziamenti pubblici, il concorso è invece possibile. A queste conclusioni approdano le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 1235 depositata ieri, con la quale è stato risolto un conflitto insorto tra sezioni diverse della stessa Corte.

    La Cassazione osserva che il confronto tra le due fattispecie mette in evidenza che la frode fiscale è caratterizzata da uno specifico artificio, costituito da da fatture o da altri documenti per operazioni inesistenti. Così, «una volta chiarito che la condotta di cui alla frode fiscale è una specie del genere "artifizio", non si può far leva, per affermare la diversità dei fatti, sugli elementi danno e profitto, giacché questi dati fattuali di evento non possono trasformare una tale situazione di identità ontologica dell'azione in totale diversità del fatto».
    La relazione al decreto legislativo 74 del 2000, con la riforma dei reati tributari, milita nel direzione preferita dalle Sezioni unite perché quanto alla truffa aggravata ai danni dello Stato fa notare come il reato prescinde sia dall'ammontare dell'ingiusto profitto conseguito sia dalla particolare natura dell'artificio utilizzato (che invece nella frode fiscale ha uno spazio particolare).
    Decisiva appare anche la considerazione per cui la negazione dell'esistenza di un rapporto di specialità tra i due reati sarebbe in contraddizione con lo spirito della riforma del penale tributario. In particolare, ricordano le Sezioni unite, sarebbe «paradossale» ipotizzare a carico di chi emette fatture false una responsabilità penale che fa leva «su di una fattispecie di "genere" (truffa ai danni dell'erario), in presenza di una condotta "fiscale" che si "esaurisce" nella configurabilità della ipotesi speciale descritta dal decreto legislativo n. 74 del 2000».

    In altre parole, se il decreto 74 individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momento di rilevanza penale della fattispecie di evasione, escludendo che la soglia di punibilità possa essere anticipata anche nel caso di accertamento di irregolarità fiscali commesse nel corso del periodo d'imposta, non è – avverte la Cassazione – permessa l'utilizzo strumentale di un reato comune contro il patrimonio come la truffa aggravata ai danni dello Stato per scardinare il sistema di repressione penale disegnato dalla riforma del 2000. Sistema fondato non più sulla fase preparatoria dell'illecito quanto sull'effettivo danno subìto dall'erario. Insomma, il sistema fiscale ha una accentuata specialità che lo caratterizza ome chiuso e autosufficiente, «all'interno del quale si esauriscono tutti i profili degli interventi repressivi».
    Le Sezioni unite precisano però anche che il concorso diventa invece un'ipotesi possibile quando dalla frode fiscale deriva un profitto ulteriore rispetto all'evasione. In questo caso, infatti, il danno che l'autore del reato si rappresenta non riguarda, o non riguarda solo, il rapporto fiscale, con la conseguenza che, se la frode è rivolta a ottenere altri obiettivi allora non vale il rapporto di specialità perché una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge e non può essere esaurita nell'ambito del quadro sanzionatorio delle disciplina penale fiscale.
    Le conclusioni
    LA REGOLA BASE RESTA IL DIVIETO
    Per le Sezioni unite penali della Cassazione non è di norma possibile il concorso tra il reato di frode fiscale e quello di truffa ai danni dello Stato. Tra i due delitti esiste invece un rapporto di specialità; alla disciplina fiscale penale viene riconosciuta una piena autonomia e autosufficienza e le relative sanzioni sono ritenute in grado di reprimere tutte le condotte rilevanti e dannose per l'interesse erariale. Ammettere il concorso tra i due reati sarebbe poi in contraddizione con lo spirito della riforma del diritto penale tributario varata nel 2000 che ha ribaltato l'atteggiamento repressivo, spostandolo dal momento e dai comportamenti preliminari a quelli invece effettivamente lesivi per il fisco: non si può cioè utilizzare un reato comune come la truffa ai danni dello Stato in maniera strumentale.
    CONCORSO IN CASO DI PROFITTO DIVERSO
    Per la pronuncia delle Sezioni unite depositata ieri esiste una possibilità per l'applicazione del concorso tra frode fiscale e truffa ai danni dello Stato ed è quella in cui dalla frode fiscale deriva un profitto nuovo e diverso rispetto all'evasione fiscale, come nel caso di ottenimento di pubblici finanziamenti. In questo caso, infatti, il rapporto di specialità non vale visto che il danno prefigurato dall'autore del crimine non riguarda solo il rapporto tributario e, anzi, una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse infrangendo differenti disposizioni di legge. La risposta sanzionatoria così non si esaurisce nell'ambito del quadro sanzionatorio delineato dalla normativa fiscale, con la conseguente possibilità della punibilità a titolo di concorso delle diverse finalità tutte presenti nell'azione criminale.

    Fonte: IlSole24Ore

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