rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

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  • Preliminare di vendita risolto se al box auto manca l'agibilità per l'inerzia del Comune: la caparra va restituita

    «Pronta consegna»? Meglio vedere le carte, prima. Il box auto oggetto del preliminare di compravendita, in effetti, è nuovo di zecca. Ma il giorno del contratto definitivo manca il certificato di agibilità: caparra restituita, più interessi, al promissario acquirente che ottiene la risoluzione del primo (e unico) negozio stipulato. E ciò anche se all'atto della promessa di vendita si era pattuito un trasferimento dell'immobile «allo stato attuale» e in sede di rogito il notaio prefigura un imminente rilascio del titolo, cosa - tempo dopo - avvenuta. Lo precisa la sentenza 25040/09 della Cassazione.

    Il caso
    Ha un bel dire il promittente venditore: il box auto è costruito in conformità alla concessione e alle norme igienico-sanitarie tanto che alla stipula finale, poi saltata, il notaio ipotizzava l'imminente arrivo del certificato. Il ritardo di venti mesi nel rilascio, protesta la parte contrattuale “incriminata”, è dovuto all'inerzia del Comune. Questo, però, non la salva dal grave inadempimento contrattuale. Il promissario acquirente punta all'acquisto dell'immobile perché il bene dovrà svolgere una funzione economica e sociale soddisfacendo i bisogni di chi investe: chi compra, insomma, ha diritto al pieno godimento e alla commerciabilità del cespite. Le lungaggini burocratiche dell'ente non contano: è chi promette di vendere a doversi attivare in tempo utile per il rilascio della documentazione. Il riferimento alla condizione «di fatto e di diritto» dell'immobile contenuto nel preliminare non esonera il venditore dalla responsabilità: è solo una clausola di stile, non vale a “coprire” la mancanza della certificazione; a partire dal momento della diffida ad adempiere il promissario acquirente è pienamente legittimato a rifiutarsi di firmare il contratto definitivo: il venditore cerca di consegnarli un bene diverso da quello oggetto del negozio preliminare.
    Fonte: lastampa.it


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  • Dipendenti pubblici in malattia: a casa dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

    Nuovo giro di boa per i dipendenti pubblici in malattia.
    Dalla Presidenza del Consiglio arriva un nuovo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio (d.m. 18 dicembre 2009, n.206) sulle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in caso di assenza per malattia.

    Orari
    Le fasce seguono gli orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e nei festivi.

    Dipendenti esclusi
    Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    b) infortuni sul lavoro;
    c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
    d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta,
    nonché coloro nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
    Fonte: lastampa.it


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  • No alle foto dei violentatori se rendono identificabile la vittima

    Duro il monito del Garante per la privacy nei confronti dei media: non si possono pubblicare dettagli che rendano identificabili le vittime di reati di violenza sessuale, tanto più quando si tratta di minori. E non solo perché la pubblicazione di tali dettagli contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti. Tutela rafforzata va riconosciuta alla vittima minorenne in forza delle legislazione nazionale e internazionale.

    Pubblicate le foto dei violentatori
    Il richiamo è partito dalla pubblicazione, la settimana scorsa, di notizie di agenzie che, nel riferire di un caso di violenza sessuale subita in famiglia da una minore, hanno pubblicato nome, cognome, professione, età del padre, del fratello e di un vicino di casa arrestati.

    Indipendentemente dalla fonte
    Il divieto gravante sui mezzi d’informazione di diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all'individuazione delle vittime è valido anche se i dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali.
    Fonte:lastampa.it


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  • Sì all'apprendistato a 15 anni al posto della scuola

    Con 233 voti a favore, 173 contrari e 16 astensioni l'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge sul lavoro, collegato alla finanziaria. Il provvedimento torna ora al Senato per il varo definitovo. Sarà possibile assolvere all'ultimo anno di obbligo di istruzione (cioè dai 15 anni di età) attraverso l'apprendistato, previa «la necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali». La disposizione di fatto scrive un nuovo capitolo nello stop and go sull'obbligo scolastico in Italia, ripeturamente modificato dai governi. Fra le misure contenute nel provvedimento, lievitato dagli iniziali 9 articoli del settembre 2008 agli attuali 52, il pensionamento anticipato per i lavoratori impegnati in attività usuranti, le novità sul processo in materia di lavoro fino al pensionamento dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Si allungano i tempi per la riforma degli ammortizzatori sociali.

    La norma che consente a un quindicenne di entrare in azienda con un contratto di apprendistato è stata ritoccata in Aula da governo e maggioranza: la disposizione si inquadra nella tipologia di apprendistato prevista dalle norme di attuazione della legge Biagi e che quindi sarà "necessaria" l'intesa «tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali" prima di poter aprire la strada alla possibilità di assolvere all'ultimo anno di diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso l'apprendistato, abbandonando i banchi di scuola o di un corso di formazione professionale.

    Dagli anni '70, l'obbligo valeva fino al conseguimento della licenza di scuola media inferiore e, in ogni caso, fino ai 14 anni di età. Era reato lavorare per persone di età inferiore ai 14 anni. Nel 1997 è Luigi Berlinguer, ministro dell'Istruzione del primo governo Prodi, a innalzare l'obbligo scolastico da 8 a 10 anni, cioè fino al compimento del sedicesimo anno di età. Lancette indietro, nel 2003, poi, con Letizia Moratti, ministro dell'Istruzione del governo Berlusconi, che abroga la riforma Berlinguer: cancellato l'innalzamento dell'obbligo scolastico. Il 2003 è anche l'anno della legge Biagi e del decreto legislativo di attuazione della legge dove (cancellato l'obbligo scolastico fino a 16 anni) si legge che «possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni».

    Nuovo scenario durante il secondo governo Prodi, con ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni che ripristina le decisioni di Berlinguer. Con la Finanziaria 2007 si stabilisce che l'istruzione impartita «per almeno dieci anni è obbligatoria», con la precisazione che «l'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni». Nella legge si prevede comunque che i giovani possano, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria inferiore, iscriversi a corsi di formazione professionale delle Regioni. La manovra estiva 2008 interviene nuovamente (governo Berlusconi, ministro Mariastella Gelmini) allargando il campo dei possibili percorsi di formazione con cui assolvere l'obbligo di istruzione a tutta la formazione professionale, dai periti industriali alla scuola per diventare parrucchiera. Con la norma approvata oggi, Governo e maggioranza rimettono mano al principio che a quindici anni è possibile prevedere che un giovane entri in azienda, con un contratto di lavoro, lasciando i 'banchi' di scuola o dei corsi di formazione professionale.
    Fonte: ilsole24ore.com



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  • Mutui, le famiglie in difficoltà possono chiedere di non pagare rate per un anno

    MILANO (1° febbraio) - Da oggi le 100 mila famiglie in difficoltà economica potranno chiedere la sospensione per un anno del pagamento delle rate di mutuo sull’abitazione principale. Questo beneficio è frutto dell’accordo raggiunto a metà dicembre dall’Abi con le Associazioni dei consumatori (tranne l’Adusbef) sul ”Piano famiglie”, in conseguenza della crisi economica che ha un impatto diretto sui nuclei famigliari. Gli aventi diritto possono accedere al piano di rinegoziazione fino al 31 dicembre 2011.

    A questo accordo hanno aderito quasi tutte le banche italiane con la discrezionalità di poter offrire condizioni migliorative rispetto a quella standard. Nella sospensione può rientrare anche la sola quota capitale, non soltanto gli interessi. A usufruire di questa agevolazione sono quattro specifiche categorie di mutuatari ben codificate a condizione però che l’importo massimo del mutuo non sia superiore a 150 mila euro e che il mutuatario percepisca un tetto di reddito pari a 40 mila euro l’anno di imponibile. Queste due condizioni sono state aggiunte a seguito dei negoziati con i consumatori che hanno ottenuto anche la possibilità di includere nell’ambito di applicazione dell’accordo quei mutui con ritardo di pagamento fino a 180 giorni consecutivi (6 mesi).

    L’ordine di grandezza riguarda circa 7,5 miliardi di prestiti erogati. Ma chi può beneficiare della sospensione nel pagamento delle rate? L’accordo indica quattro eventi che devono essersi verificati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e determinano l’avvio della sospensione con riferimento ad almeno uno dei cointestatari del contratto di mutuo: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n.3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; d) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (cig, cigs). La sospensione si riferisce a mutui anche in fase di preammortamento garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale o oggetto di operazione di cartolarizzazione. Può essere richiesta dal cliente per un anno e per una sola volta.

    La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta. Nel periodo congelato maturano gli interessi che potranno essere pagati: per la sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’ammortamento per quota interessi e capitale con applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: in questo caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento.
    Fonte: il mattino


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  • Gb, guerra al fumo: via i marchi dai pacchetti di sigarette

    La Gran Bretagna dichiara guerra al fumo. Il governo del Regno Unito ha infatti lanciato un progetto che ha lo scopo di dimezzare il numero di fumatori nel Paese entro la fine del decennio. Tra i progetti messi in cantiere, spiccano quelli di rimuovere il marchio dai pacchetti di sigarette e proibire i distributori automatici. Se l'iniziativa avrà successo, entro il 2020 i britannici fumatori scenderanno dall'attuale 21% al 10% della popolazione.

    Un occhio di riguardo il governo lo dedicherà in particolare agli adolescenti, che cercherà in tutti i modi di allontanare dal dannoso vizio.

    "Abbiamo fatto molto ma vogliamo fare di più, per andare avanti e salvare altre vite", dice Andy Burnham, ministro della Sanità.

    Nel 2007 il governo ha vietato di fumare nei luoghi pubblici e sui posti di lavoro e l'anno scorso 337mila persone hanno smesso di fumare. Ma, nonostante i fumatori siano in calo, il numero di morti attribuite alle sigarette è pari a 80mila all'anno. Questo comporta una spesa per il Servizio sanitario nazionale di quasi 2 miliardi di euro l'anno (pari a 2,7 miliardi di sterline).

    Alcuni gruppi, tra cui Forest, si sono dichiarati contrari alle misure, definendole illiberali, perché le persone dovrebbero essere messe nelle condizioni di scegliere liberamente il loro stile di vita. "L'approccio dittatoriale del governo nei confronti del tabacco difficilmente promuoverà un cambio delle scelte di vita delle persone", ammonisce Christopher Ogden, direttore generale dell'Associazione di produttori di tabacco.
    Fonte: tgcom


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  • Risarcimento danni - controversia tra consumatore e gestore telefonico - conciliazione ?condizione di procedibilità della domanda ? 26.06.08

    Interessante sentenza del Giudice di Pace di Civitanova Marche in materia di conciliazione nelle controversie tra consumatori ed utenti e gestori telefonici. Il Giudice adito, dopo aver richiamato la normativa vigente in materia e dopo aver chiarito la differenza tra proponibilità della domanda e procedibilità della stessa, ha precisato che il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere inteso come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, con la conseguenza che il Giudice, ove il tentativo di conciliazione non fosse stato esperito, potrà sospendere il processo e rimettere in termini l’istante per l’adempimento stragiudiziale del rito alternativo.     





                                                        REPUBBLICA ITALIANA

                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                       IL GIUDICE DI PACE DI CIVITANOVA MARCHE 

    In persona del dott. Franco R. Calabrese ha pronunciato la seguente.  SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 507 R.G. dell’anno 2004. Promossa da  Alfa S.r.l. in persona del legale rappresentante, con sede in Civitanova Marche.Attore
    Contro  TLC (gestore telefonico). in persona del legale rappresentante, con sede in Milano.Convenuto
    OGGETTO: Pagamento somma
    CONCLUSIONI  Per l’attore. Voglia il G.d.P. –? confermare ogni statuizione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, del 23/11/2004, pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento n° 3507/2004.? dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Spa consisten-te nella mancata attivazione della linea ADSL SMART relativa al con-tratto n° 1-7-HP0v6 e nella illegittima sospensione della linea telefonica che non ha consentito i servizi di pagamenti con carta elettronica, ed il servizio di allarme collegato con la linea telefonica, ? condannare la TLC spa al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, quantificati in €uro 1.500,00 oppure in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, e comunque nei limiti di competenza del G.d.P. adito.Con vittoria di spese, anche per il giudizio promosso ex art. 700 cpc, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
    Per il convenuto. Voglia il G.d.P.:? in rito, dichiarare l’incompetenza per valore essendo competente il Tribunale di Macerata,? in alternativa dichiarare l’improponibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione;? nel merito, respingere la domanda perché infondate ovvero ridurre la somma domandata a titolo risarcitorio.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.) L’attore Alfa S.r.l., con atto di citazione notificato il 17/12/2004, ed anche in conclusionale ha esposto le proprie ragioni come appresso.
    ? In data 10/8/2003, la Alfa S.r.l. ha stipulato con la Tele Servizi Srl (Business partner TLC Spa) contratto per l’attivazione del servizio ADSL SMART n°.1 -7-HP0v6 sul numero telefonico 0733-3829250.? In data 19/8/2003 la Metropolis riceveva il modulo di attivazione
    ? In data 5/12/2003, la TLC spa inviava la fattura n° 8M000668640 per l’importo di €uro 402,50, comprensiva dei costi di abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 128,50 per servizi di linea ADSL SMART.? La Alfa S.r.l., per errore, provvedeva il pagamento della fattura, benché la linea ADSL non fosse stata ancora attivata.
    ? In data 7/01/2004 la Alfa S.r.l. contestava la fattura n° 8M000668640 per la parte dei costi relativi all’accesso ADSL mai impiantato da tecnici della TLC Spa.
    ? In data 29/1/2004 la Alfa S.r.l., con lettera raccomandata, inviava alla TLC spa la disdetta del contratto in argomento.? In data 5/02/2004, la TLC spa inviava la fattura n° 8M00233967 per l’importo di €uro 354,50, comprensiva dei costi di consumi, abbo-namento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di linea ADSL SMART.
    ? In data 24/2/2004 la Alfa S.r.l., con altra lettera raccomandata, inviava alla TLC spa la contestazione della su detta fattura chiedendo lo storno degli importi relativi al servizio ADSL mai attivato.
    ? In data 3/5/2004, la Alfa S.r.l. promuoveva il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata.
    ? In data 6/04/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00490262 per l’importo di €uro 745,50, comprensiva dei costi di consumi, abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di linea ADSL SMART.
    ? In data 7/06/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00681983, per l’importo di €uro 260,50 comprensiva dei costi di consumi, abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di linea ADSL SMART.
    ? In data 9/7/2004, la Camera di commercio di Macerata comunicava che la TLC spa non aveva fatto pervenire alcuna comunicazione nei termini regolamentari di gg 45 dal deposito della domanda; e per-tanto la procedura conciliativa doveva intendersi conclusa.? In data 30/8/2004, la Alfa S.r.l. inviava alla TLC spa un assegno circolare di €uro 788,06 intestato alla TLC Spa, riferito al pagamento del traffico telefonico per il periodo dal 1/12/2003 al 31/05/2004, ma al netto dei costi relativi al servizio ADSL di cui non aveva mai usufruito.
    ? Alla stessa data del 30/8/2004, unitamente al su detto assegno, la Alfa S.r.l. diffidava la TLC spa per la riattivazione della linea urbana illegittimamente sospesa.? In data 10/9/2004, la Alfa S.r.l. pagava la fattura 8M00800028 DEL 5/8/2004 per €uro 154,53 al netto dei costi per servizi di linea ADSL SMART.
    ? In data 7/06/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00681983, per l’importo di €uro 260,50 comprensiva dei costi di consumi, abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di linea ADSL SMART.In conseguenza di quanto sopra, con ricorso ex art. 700 cpc, ha ottenuto dal Tribunale di Macerata –Sezione di Civitanova Marche- la riattivazione della linea telefonica illegittimamente sospesa.
    Tutti i fatti su indicati fanno emergere il grave inadempimento della TLC Spa, perché ha preteso il pagamento dei servizi ADSL mai realmente attivati, e perché ha causato grave danno per non aver consentito i pagamenti con carta elettronica ed il servizio di allarme collegato con la linea telefonica.2.) La convenuta TLC Spa, con comparsa di risposta ritualmente depositata ha esposto le proprie ragioni come appresso.1°) Incompetenza del G.d.P. adito.
    La domanda di porre in essere un facere è di valore indeterminato perciò è di competenza del Tribunale di Macerata – Sezione di Civi-tanova Marche -.2°) Improponibilità della domanda. L’art. 1/11°co della L. 249/1997, ha previsto la possibilità che l’autorità di Garanzia per le Comunicazioni, con propri provvedimenti, determina i casi in cui le controversie tra utenti e gestori di TLComunicazioni si debbano risolvere in sede extragiudiziale. In esecuzione di tale norma la Delibera 182/02/CONS all’art. 3 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente.
    La stessa delibera, all’art. 4, recita che il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non dia stato espletato il tentativo di conciliazione. L’art. 12 della citata delibera prevede anche che la conciliazione possa, alternativamente, essere effettuata anche avanti le Commissioni di Conciliazione presso le Camere di Commercio.La domanda di conciliazione della Alfa S.r.l. alla Camera di Commercio di Macerata porta la data del 5/5/2004. Essa non può comprendere quelle domande (dell’attore) che sono fondate su fatti avvenuti in data successiva alla richiesta di conciliazione. Delle tre domande proposte dall’attore:
    1.) La domanda di condanna alla riattivazione del servizio telefonico attiene ad un fatto avvenuto dopo l’espletamento del su detto tentativo. Infatti, la sospensione del servizio telefonico è avvenuta dal 11/8/2004 al 16/11/ 2004 mentre il tentativo di conciliazione si è concluso nei mesi di luglio. Quindi rispetto al presunto inadempimento della TLC spa la Alfa S.r.l. ha agito senza aver espletato il tentativo di conciliazione.
    2.) Anche la domanda di accertamento dell’inadempimento, derivato dalla sospensione dell’utenza, essendo connessa con la valutazione del fatto precedente, è volta alla valutazione di una condotta successiva al tentativo di conciliazione.
    3.) Anche la domanda risarcitoria, essendo dipendente dall’illegittima sospensione del servizio telefonico, è agganciata ad un fatto generatore di danno posteriore al tentativo di conciliazione.
    In corso di causa.Il G.d.P. ha convocato le parti personalmente per tentativo giudiziale di conciliazione, che ha avuto esito negativo. Ha sospeso il procedimento per consentire all’attore di esperire il tentativo stragiudiziale di conciliazione.
    L’attore ha adempiuto l’onere di esperire il tentativo di conciliazione presso il comitato regionale per le comunicazioni della regione marche, con esito negativo, come da verbale del 11/01/2007, ed ha riassunto ritualmente la causa.Durante l’indagine istruttoria il G.d.P. ha sentito i testi ammessi.

                                                     MOTIVI DELLA DECISIONE

    Questioni preliminariParte convenuta ha posto due eccezioni preliminari che bisogna affrontare in limine litis
    4.) Sull’eccezione d’incompetenza del G.d.P. aditoCon una prima questione preliminare parte convenuta rileva l’incompetenza per valore di questo G.d.P. adito.La TLC spa sostiene che, la presente lite deve essere rimessa al Tribunale di Macerata, competente per decidere, perché la prima domanda spiegata dall’attore attiene ad un facere di valore indeterminato. La TLC spa qualifica di valore indeterminato la domanda della Alfa S.r.l., che tende ad ottenere una sentenza di conferma dell’ordinanza pronunciata d’urgenza, ex art. 700 cpc nel procedimento RG n° 3507/2004, dal su detto Tribunale, che ha disposto l’immediata riattivazione della linea telefonica n° 0733/829250.Questo G.d.P. osserva che, nell’atto introduttivo del giudizio, l’attore ha espresso la clausola di contenimento del valore della controversia nei limiti della competenza del giudice adito.Pare evidente che l’eccezione della TLC spa non ha pregio e deve essere respinta.
    5.) Sull’eccezione d’improponibilità dell’azione.Con una seconda eccezione preliminare, La TLC spa vuol far valere l’improponibilità dell’azione.Questo GP osserva quanto appressoNel giudizio di merito, il diritto positivo conosce soltanto l’improcedibilità dell’azione (Vd. es. art. 412/bis, 443 cpc), che si ha quando la norma pone in limine litis un ostacolo provvisorio alla prosecuzione del processo, e non consente che sia proseguito e concluso con una decisione di merito finché l’ostacolo non sia rimosso.
    Si tratta, ora, interpretare il significato di improponibilità dell’azione, come eccepito dal procuratore della TLC Spa, rispetto a quello di improcedibilità.
    E’ illuminante un excursus storico:
    Con la riforma del processo del lavoro, il legislatore operò un’inversione di tendenza sostituendo l’improponibilità della domanda (ex art. 460 cpc abrogato) che impediva l’azione giudiziaria (fino a quando non fossero esauriti i procedimenti di composizione amministrativa della vertenza) con l’improcedibilità della domanda (Vd. art. 410/bis 412/bis cpc) che non impedisce l‘azione giudiziaria, ma la sospende temporaneamente (in attesa del tentativo di conciliazione e con termine fisso per la riassunzione). (vd conf Corte Cost. sent n.82/1992)Quindi pare esatto intendere che, l’azione deve essere considerata improponibile quando una norma pone un ostacolo insormontabile alla proposizione del giudizio avanti la AG: invece deve essere considerata improcedibile quando la norma pone un ostacolo temporaneo al proseguimento dell’azione.Ove l’azione fosse improponibile, come sostiene il procuratore della TLC spa, si dovrebbe fondatamente dubitare della legittimità costituzionale l’art.1/11°comma della L. 249/1997 nella parte in cui stabilisce che, per le controversie inerenti i rapporti tra utenti ed organismi di TLCunicazioni, può essere proposto ricorso giurisdizionale solo dopo che sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM competente, ravvedendosi un’ingiustificata violazione, quanto meno, dell’art 24 della Cost. nella parte in cui impedisce al cittadino di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti e dell’art. 25 della Cost. e viene distolto dal giudice naturale.
    5.1.) Sulla sospensione del processo.In punto di eccezione d’improponibilità dell’azione sollevata dalla TLC Italia spa questo GP ha sospeso il procedimento con Ordinanza, come appresso motivata.
    - Vista la legge 31 luglio 1997 n° 249 art. 1 comma 11, - Considerato che:? La TLC S.p.A. ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato adempimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, com’è disciplinato nella Delibera 182/02/CONS dell’Autorità Garante delle Comunicazioni, pronunciata il 19/6/2002.? La detta Delibera 182/CONS del 19/6/2002 :- è stata Pronunciata dalla Autorità Garante delle Comunicazioni che non è un Organo Legislativo dello Stato, - contiene norme regolamentari per un procedimento non giurisdizionale e per la definizione conciliativa delle controversie avanti ad un Organo non giurisdizionale dello Stato.? Ai sensi dell’art. 101 della Costituzione, i giudici sono soggetti soltanto alla legge.? La Delibera 182/CONS del 19/6/2002 non è legge dello Stato, perciò non può essere né opposta ad un Organo giurisdizionale dello Stato che è soggetto soltanto alla Legge, né è ammessa al sindacato di legittimità costituzionale (Vd. conf. Ord. n.125/2006 Corte Cost.).? Questo G.d.P. è tenuto soltanto ad applicare la richiamata legge n° 249/1997 che all’art. 1 comma 11 dispone che:- L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità.
      A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione 
    ° Considerato che ? I n data 3/5/2004, la Metropolis S.r.l. ha promosso il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata.? La TLC S.p.A. ha opposto che: la domanda di conciliazione della Metropolis S.r.l. alla Camera di Commercio di Macerata porta la data del 5/5/2004 e perciò non può comprendere quelle domande (dell’attore) che sono fondate su fatti avvenuti in data successiva alla richiesta di conciliazione. ? Dalla causa petendi, narrata dall’attore, emerge che, effettivamente, alcuni dei fatti portati a conoscenza di questo giudice sono datati in tempi successivi alla su detta domanda di conciliazione .
    ° - Considerato che, ? La Corte costituzionale (Vd. Ord. 125/2006) ha qualificato il tentativo obbligatorio di conciliazione non come condizione di proponibilità (tale ritenuto da parte convenuta) in cui l’azione sarebbe irrimediabil-mente preclusa, ma come condizione di procedibilità in cui l’azione è solo provvisoriamente preclusa.
    ? La condizione di procedibilità posta dall’art. 1 comma 11 della L. 249/1997, non può violare gli art. 24 e 25 della Costituzione: per cui tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e nessuno può essere distolto da giudice naturale precostituito per legge. Non può risolversi in attentato al diritto del cittadino di adire l’Autorità Giudiziaria dello Stato (Vd. Corte Cost. n° 93/1979). Non può consentire di rinviare sine die la proponibilità dell’azione, ma può soltanto condi-zionare temporaneamente la procedibilità all’effettivo tentativo di conciliazione.   
    ° Considerato che, ? L’art. 1/11°co della L.249/1997 non rende esplicito il potere del giudice di sospendere il procedimento già incardinato e di fissare un termine per proporre il tentativo di conciliazione, ove l’azione giudiziaria sia stata introdotta prima del tentativo obbligatorio di conciliazione. ? L’art. 1 comma 11 della L. 249/1997 interpretato nella sua espressione letterale < non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione> può effettivamente essere sospettato di porre una preclusione sine die (ove manchi il tentativo di conciliazione) di proponibilità dell’azione, e così essere in violazione, degli art 24 e 25 della costitu-zione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa, con pronuncia d’improcedibilità, fissare un termine alle parti con contestuale sospensione del procedimento in corso.? La Corte costituzionale con suo costante insegnamento (Vd ex plurimis Ord 427/2005 e 152/2006) ha invitato i giudici remittenti, pri-ma di sollevare questione di legittimità costituzionale, ad assolvere il compito di effettuare una lettura della norma conforme alla costituzio-ne, senza trascurare di utilizzare i propri strumenti interpretativi e di avvalersi dei propri poteri processuali alla luce del diritto vivente ? In adesione all’insegnamento della Corte Costituzionale questo G.d.P. ritiene doveroso compiere il tentativo di individuare un’interpretazione della legge conforme al dettato costituzionale, e di interpretare l’art. 1 comma 11 della L. 249/1997 nell’alveo dei principi costituzionali? A norma dell’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile deve essere ricercata, nell’Ordinamento Giuridico, una norma applicabile, dettata per casi analoghi, che consente al giudice di sospendere il procedi-mento già incardinato e di fissare un termine per adempiere in con-creto al tentativo obbligatorio di conciliazione voluto dall’art 1 comma 11° della L. 249/1997, ? Questo G.d.P. individua tale norma nell’art. 412/bis del cpc.

                                                                       PQM

     In applicazione del combinato disposto dell’art. 12 delle preleggi al CC, dell’art. 1 comma 11 della L.249/1997, e dell’art. 412/bis Codice di Procedura Civile, sospende il presente procedi-mento, e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione (ex art. 412/bis 2°co cpc) sui fatti, di cui è causa petendi in questo procedimento.
    5.2.) L’attore ditta Alfa S.r.l., in adempimento alla su detta ordinanza, ha attivato il tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo, come da verbale depositato. Successivamente ha riassunto ritualmente la causa.Questioni di legittimità costituzionale6.)
    Questo G.d.P. rileva l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 11 della legge n° 249/1997, ove lo si interpreti come condizione di improponibilità, e non di procedibilità dell’azione, temperato dall’applicazione analogica dell’art. 412/bis e 443 cpc.6.1.)
    Illuminanti su questo tema sono le argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza n° 82 del 1992, che sono perfettamente aderenti alla fattispecie in esame. - Esse, con riferimento al caso che ne occupa, possono essere così riprese.
    La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che il rigore con cui è tutelato il diritto di azione, secondo la previsione dell’art. 24 della Co-stituzione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento (si vedano le sentenze n. 47 del 1964, nn. 56, 83 e 113 del 1963, n. 40 del 1962) ben potendo la legge imporre oneri (adr = tentativo obbligatorio di conciliazione) finalizzati a salvaguardare gli interessi generali.Se alcune limitazioni (adr = condizioni di procedibilità) tendono, ad evi-tare l’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l’adempimento di un onere (adr = tentativo obbligatorio di conciliazione), lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso (vd sent Corte cost. n. 46 del 1974).Evitare l’eccesso della giurisdizione, in vista di un interesse della stessa funzione giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della <<giurisdizione condizionata>>. ….In altri casi, e particolarmente nell’esame degli oneri (adr = tentativo ob-bligatorio di conciliazione) imposti ai lavoratori nell’esperimento dei rimedi giurisdizionali (adr = controversie di lavoro) la Corte ha più volte giustificato gli oneri previsti dalle norme impugnate ove posti a salvaguardia di <<inte-ressi generali>> non contrastanti con i diritti costituzionali di azione e di di-fesa (cfr. le sentenze n. 57 del 1972, n. 47 del 1964, n. 113 del 1963, n. 83 del 1963.
    In dottrina si è negato, per vero, che mere tecniche endo-processuali, ispirate a principi d’economia, possano fornire adeguato fondamento alle limitazioni ed ai condizionamenti del diritto d’azione. L’amministrazione della giustizia, infatti, non avrebbe carattere costitu-zionale o, comunque, ai suoi interessi non potrebbero essere sacrificate altre esigenze di pari o superiore rilevanza. In tal modo si ridurrebbero fortemente ed ingiustificatamente le garanzie del cittadino, specie dove il ricorso a forme rudimentali di procedimenti contenziosi, simulanti il proces-so<<giustiziale>>, renderebbe il ruolo del giudice del tutto subordinato sussidiario.
    Sul punto, la citata sentenza dalla Corte Costituzionale n° 82 del 1992, così continua nelle sue argomentazioniTra i precedenti storici di declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che rendevano improponibile l’azione sono da segnalare: 1) la sentenza n. 57/1972 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.10 del RD 148/1931 nella parte in cui sanciva l’improponibilità dell’azione giudiziaria (in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico per le controversie di lavoro), 2) la sentenza n. 93/1979 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 10 del RD 148/1931 nella parte in cui disponeva l’improponibilità e non l’improcedibilità dell’azione giudizia-ria (in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico in alcune controversie di lavoro)Ciò che caratterizza queste pronunce è il fatto che gli oneri e le modalità che condizionano l’esercizio dell’azione non debbono tradursi in una secca subordinazione dell’azione al previo esperimento di una diversa tute-la non giurisdizionale, costringendo il singolo, in un primo tempo, a rivolgersi ad un organo non giudiziale.La strada seguita dal legislatore con la legge n. 108 dell’11 maggio 1990 (vd art 5) ha fatto tesoro di queste indicazioni (come si evince dalla relazione ad una delle proposte di legge e da alcuni interventi nel corso dei lavori parlamentari).
    Infatti, la mancata richiesta di conciliazione, avanzata secondo le pro-cedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro o dagli artt. 410 e 411 del cpc, non impedisce la proposizione dell’azione che così rischia sol-tanto la sanzione dell’improcedibilità, praticamente equivalente alla sospensione del giudizio ed alla fissazione di un termine perentorio per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione e di un altro termine per la riassunzione entro 180 giorni dalla cessazione della causa di sospensione. … La mancanza di un riferimento temporale (esaurimento del tentativo di conciliazione, inutile decorso di un termine massimo di legge prefissato, ecc.) può ben essere risolto in via interpretativa ritenendo l’evento integrato dalla semplice richiesta del tentativo di conciliazione.Spetterà poi al giudice definire la controversia tenendo conto di un ac-cordo intervenuto medio tempore (sia esso munito o meno del decreto di esecutività) oppure senza di esso.
    6.2.) Questo GP ritiene che le stesse condivisibili argomentazioni esposte dalla Corte con riferimento all’incidenza dei diritti costituzionali sugli oneri imposti ai lavoratori nell’esperimento dei rimedi giurisdizionali, debbano valere anche per consumatori utenti dei servizi telefonici, che, al pari dei lavoratori subordinati, sono parti deboli nel rapporto contrattuale Come il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito (ex art 4 cost.), così anche, tra i diritti garantiti rientra “ogni altra forma di comunicazione” (ex art 15 cost.) tra cui v’è la comunicazione a mezzo di telefono.
    Il servizio telefonico non è più un optional, ma un bene di primaria necessità (tal quale il lavoro– art. 4 cost.) da considerare costituzionalmente garantito come bene indispensabile nello sviluppo della società organizzata, perché incide sul libero esercizio della comunicazione (art 15 cost.) e non può essere compresso oltre i limiti che sia-no in contrasto con la sua utilità sociale (art 41/2°co costituzione). Perciò non può essere incondizionatamente sacrificato all’assoluta improponibilità dell’azione giudiziaria in favore di forme rudimentali di procedimenti stragiudiziali e costosi per l’utente. (= gli avvocati costano -specialmente nella tutela stragiudiziale- anche quando il tentativo di conciliazione approda ad un nulla di fatto).Ciò a maggior ragione ove si consideri che:? La platea dei cittadini utenti consumatori è ben lungi superiore della platea dei cittadini lavoratori subordinali.? I cittadini utenti consumatori sono soggetti di gran lunga più deboli nel rapporto contrattuale con i gestori delle utenze telefoniche, (come analogamente è il lavoratore dipendente rispetto al datore di lavoro) ? I procedimenti obbligatori alternativi, se usati indiscriminatamente dal soggetto più forte, si trasformano in una metodica defatigatoria e duplicatoria per scoraggiare il soggetto più debole dal far valere le proprie ragioni. Giacché, è di notoria esperienza per il consumatore, che è meno costoso pagare una bolletta telefonica, anche se non dovuta, piuttosto che duplicare e procrastinare a lungo termine, con il gestore telefonico, un’altra lite giudiziaria.
    Questo G.d.P. ritiene:? E’ costituzionalmente illegittimo (ex art 24, 25 e 3 cost.) che il di-ritto all’azione giudiziaria del consumatore utente telefonico, sia “assolutamente” impedito, prima dell’azione giudiziaria, senza la possibilità di dare, al giudice naturale adito, la potestà (in analogia all’art 412/bis e 443 cpc) di sospendere il giudizio in attesa dell’esito del procedimento conciliativo.
    ? E’ costituzionalmente illegittimo (ex art 3 cost), per irragionevo-lezza e per violazione della par condicio, che il diritto alla comunicazione telefonica sia meno garantito del diritto al lavoro.
    Significativo è il caso che ne occupa. Qui l’attore ha promosso ben due volte il tentativo obbligatorio di conciliazione con risultato di non essere, ivi, riuscito neanche a discutere il merito della vertenza.
    Ove si consideri che:. 1°) Ante causam. In data 9/7/2004 la Camera di Commercio di Macerata comunicava all’attore che la TLC non aveva neanche ri-sposto alla chiamata dell’attore per tentativo obbligatorio di concilia-zione.Quanto sopra è espressione dell’uso distorto che si faccia del ten-tativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale. (che, di fatto, è stato negletto dal gestore telefonico) con risultato di duplicazione delle procedure e di allungamento dei tempi di soluzione del problema. 2°) In corso di causa. Nelle more della sospensione di questo processo, in data 21/12/2006, il secondo tentativo di conciliazione presso la sede del CORECOM è stato contestato dalla TLC con eccezione d’inammissibilità (?) per essere pendente questo procedimento, con l’ulteriore risultato di non entrare nel merito della materia del contendere e del “nulla, di fatto” per la soluzione del problema.Incidenter tantum questo G.d.P. osserva che, se è vero- come è vero- che per inammissibilità dell’azione si intende l’assenza dei presupposti necessari perché possa instaurarsi un giudizio: ( es difetto di legittimazione, decorrenza dei termini) non si vede quale presupposto mancante abbia potuto impedire lo svolgimento di un lodo arbi-trale, che proprio per essere stragiudiziale e conciliativo non è soggetto a vincoli procedurali.
    Pare evidente che il comportamento della TLC Italia spa è stato doppiamente defatigatorio.
    1°) E’ stata defatigatoria l’eccezione di improponibilità, rassegnata in comparsa di risposta di questo procedimento giudiziale, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
    2°) E’ stata defatigatoria l’eccezione di inammissibilità rassegnata nel procedimento stragiudiziale avanti il COREOM (vd verb di mancata conciliazione del 21/12/2006) perché pendente questo giudizio.Inoltre le due eccezioni appaiono contraddittorie. Dapprima nella lite giudiziaria la TLC Italia spa ha eccepito l’improponibilità perché è mancato il tentativo di conciliazione. Poi, nel tentativo di conciliazione ha eccepito l’inammissibilità perché è pendente la lite giudiziaria (!)E’ ben difficile capire con quale spirito conciliativo si sia presentata la TLC Italia spa al Collegio arbitrale. E, riesce anche assai difficile capire cosa voglia la TLC Italia spa, se non scoraggiare l’utente dal far esaminare la propria domanda sia dal collegio arbitrale sia dal giudice naturale, e quindi non pervenire all’esame di merito della domanda.Ciò sta a dimostrare, ancora una volta, l’uso defatigatorio che il soggetto più forte ha fatto dell’istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione per scoraggiare il soggetto più debole.In ogni caso, in pendenza di una lite giudiziaria appositamente e ritualmente sospesa, la questione di merito ben poteva essere risolta (se ve ne fosse stata la disponibilità) in sede stragiudiziale, dove non esistono preclusioni di rito giuridicamente opponibili, e se la TLC Italia spa non avesse fatto valere un’eccezione d’inammissibilità di cui non si vede alcun fondamento giuridicamente apprezzabile. Donde si può condividere l’aggettivazione data dalla Corte Costituzionale, di <forme rudimentali di procedimenti contenziosi simulanti il processo giustiziale> (vd sent n.82/1992), allo svolgimento di alcuni riti alternativi di conciliazione arbitrale.
    In sintesi. Questo G.d.P. ritiene che, nella propensione legislativa a tutelare le parti più deboli (es: lavoratori dipendenti, consumatori) del rapporto contrattuale, gli interessi costituzionali dei diritti di difesa (art 24, 25 e 3 cost) dei soggetti deboli (utenti del servizio telefonico) debbano essere ritenuti prevalenti alla “giurisdizione condizionata” (= condizioni di procedibilità), ed, a maggior ragione, alle norme preclusive di proponibilità dell’azione che la TLC Italia spa vuol far valere
    6.3.) La Corte costituzionale, con le Ordinanze n. 125/2006 e 268/2006 ha già sottoposto al vaglio di legittimità l’art.1 comma 11 della L. 249/1997 in relazione agli art. 24, e 25 della costituzione nella parte in cui tale norma stabilisce che per le controversie inerenti i rapporti tra utenti ed organismi di TLCunicazioni può essere proposto ricorso giurisdizionale solo dopo che sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio.
    La norma censurata, era apparsa in contrasto con il principio costituzionale (art. 24 Cost.) per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e con il principio costituzionale (art. 25 Cost.) per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Questo G.d.P. osserva che la Consulta NON ha ritenuto infondata la norma denunciata, ma ha ritenuto che la questione è inammissibi-le. L’inammissibilità ha impedito l’esame di merito del vizio di illegit-timità mossa alla norma denunciata. Ciò significa che la querelle, sul-la legittimità dei così detti riti obbligatori di conciliazione nelle TLComunicazioni, rimane aperta.
    Il caso che ne occupa ne è un esempio.Con l’ordinanza n. 268/2006, la Corte Costituzionale ha invitato il Giudice remittente ad individuare un’interpretazione della norma con-forme alla Costituzione, e di verificare la possibilità di leggere il tenta-tivo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità (e non di proponibilità) dell’azione.
    6.4.) E’ giurisprudenza costante della Consulta (Vd. ex plurimis Ord 427/2005) invitare il remittente all’<interpretazione costituzionalmente orientata>, ad effettuare una lettura della norma conforme alla Costituzione avvalendosi dei propri poteri processuali alla luce del diritto vivente.La giurisprudenza costituzionale continua sulla stessa via per sanare in tal senso i dubbi, qui sostenuti, d’illegittimità costituzionale dell’art.1 comma 11 della L.249/1997. Così è ancora nella recente la sentenza della Corte Costituzionale n 403 del 30/11/2007, che, per quanto interessa il caso in esame, può essere così ripresa.
    Il Tribunale di Pisa ha denunciato l’art 1 comma 11 della L. 249/1997 nella parte in cui preclude temporaneamente il ricorso alla tutela cautelare (adr = ex art 700 cpc) perché in contrasto con l’art 4 della Costituzione che garantisce a tutti il diritto di stare in giudizio per la tutela dei propri diritti, così determinando una lesione del diritto di agire in giudizio, cui è coessenziale la tutela cautelare la cui funzione potrebbe essere frustrata dalla necessità di attendere l’esaurimento del procedimento conciliativo.… La difesa erariale ha osservato che la norma censurata configura una mera condizione di procedibilità (e non di proponibilità) dell’azione, e che alla mancata effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione non è riconnessa alcuna decadenza di indole processuale. La norma censurata deve essere interpretata, secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, nel senso che l’azione giudiziaria non può essere pregiudicata dall’omissione dell’incombente, ma solo sospesa in attesa del suo esauri-mento….La Corte ha riaffermato, anche in subiecta materia, - il principio che emerge dall’art 412/bis cpc secondo cui il mancato espletamento del tenta-tivo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari. In termini generali la Corte ha riconosciuto che per i procedimenti cautelari l’esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si correla alla strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto alla effettività della tutela dinanzi al giudice.
    La tutela cautelare in quanto preordinata ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale ed a non lasciare vanificato l’accertamento del diritto è uno strumento fondamentale inerente a qualsiasi sistema processuale anche indipendentemente da una previsione espressa. (Corte di giustizia co-munità europee sent. 19/6/1990 causa c-213/89)
    La citata sentenza n. 403/2007 Corte Cost. mette in rilevo che: A simili enunciazioni non può non riconoscersi portata generale ove si tenga conto della identità degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti in tutte le procedure rispetto alle quali è prescritto il tentativo obbligatorio di conciliazione.Tale opzione interpretativa – che obbedisce al principio secondo il quale le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità costituendo deroga alla disciplina generale devono essere interpretate in senso non estensivo – consente di fugare i dubbi di legittimità costituzionale proposti dal rimettente e si impone pertanto come doverosa in linea con il consolidato orien-tamento della Corte secondo il quale una disposizione deve essere dichiarata incostituzionale non perché può essere interpretata in modo tale da contrastare con i precetti costituzionali ma soltanto qualora non sia possibile attribuire ad essa un significato che la renda conforme alla costituzione.6.5.)
    Tutto quanto sopra sta a significare, che l’art. 1 comma 11 della legge n° 249/1997 può superare la denuncia di illegittimità costituzionale (per violazione degli art. 24, 25 e 3 della Costituzione) soltanto se lo si interpreta come espressione di condizione di procedibilità (non di proponibilità), temperato dall’applicazione, per analo-gia, delle norme degli artt. 412/bis, 443 cpc, che consentono la sospensione del processo e la rimessione in termini per l’adempimento stragiudiziale. Ovviamente. Nelle more del procedimento giurisdizionale appositamente e ritualmente sospeso, il procedimento stragiudiziale conciliativo, per sua stessa definizione, non soffre, in rito, di alcuna preclusione che impedisca di esaminare il merito della controversia.
    Nel procedimento stragiudiziale conciliativo non può aver ingresso, per difetto di ogni fondamento giuridico, e perché è contraddittoria con la sua stessa natura, alcuna eccezione di inammissibilità (ut supra) che di fatto si traduce in negazione pregiudiziale della volontà conciliativaQuestioni di Merito
    7.) La TLC Italia spa, nella sua comparsa di risposta ha ammesso di aver sospeso il servizio telefonico alla Alfa S.r.l., nel periodo dal 11/8/2004 al 16/11/2004, che così rimane accertato.La ditta Alfa S.r.l. ha provato di aver pagato tutte le voci di costi diversi cioè al netto di quelli relativi alla linea ADSL per cui è causa, perciò non è inadempiente verso la TLC Italia spa.
    7.1.) La ditta Alfa S.r.l. ha chiesto al G.d.P. di dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Italia spa. La domanda è fondata e deve essere accolta.
    La Alfa S.r.l. ha offerto in prova documentale:? contratto ADSL Smart del 10/9/2003 convenuto con la TLC Italia spa. ? cinque lettere raccomandate dal 27/1/2004 al 25/3/2004 in cui  dapprima sono state rappresentate doglianze per la mancata attivazione del servizio ADSL  poi con lettera 30/1/2004 è stata data disdetta del servizio mai attivato,  poi con lettere del 26/2/2004 e 25/3/2004 sono stati contestati addebiti per servizio di ADSL mai ricevuto? La TLC Italia spa  non ha offerto la prova di aver dato riscontro alle doglianze della Alfa S.r.l..  non ha offerto la prova di aver allacciato il servizio ADSL di cui Alfa S.r.l. si duole.  non ha contestato il fatto storico di non aver attivato il servizio ADSL Smart. ha ammesso la sospensione della linea telefonica intestata alla ditta Alfa S.r.l. che si è protratta dal 11/8/2004 al 16/11/2004.
    Quindi bisogna ritenere provato che la TLC Italia spa effettiva-mente non attivato il servizio ADSL Smart alla Alfa S.r.l., e che la Alfa S.r.l. non ha usufruito del servizio ADSL Smart e che ha sospeso la linea telefonica della ditta Metropolis dal 11/8/2004 al 16/11/2004.
     La ditta Alfa S.r.l. ha documentato di aver provveduto al pagamento di tutte le altre voci di costi diversi di quelli relativi alla linea ADSL Smart, come elencati nella lettera di imputazione di pagamento del 31/8/2004, perciò bisogna escludere che la stessa sia stata i-nadempiente verso la TLC Italia spa.
    Quindi bisogna dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Italia spa.Di conseguenza, la Alfa S.r.l. nulla deve alla TLC Italia spa a titolo di accesso, abbonamento, noleggio e manutenzione, relativi al servizio ADSL Smart addebitati alla Alfa S.r.l. e da questa contestati come in atti.
    Peraltro, questo G.d.P., considerato che, ? la Alfa S.r.l. con lettera raccomandata del 30/1/2004 ha dato disdetta alla TLC Italia spa del contratto per la fornitura del servizio ADSL Smart, ? la TLC Italia spa non ha dato riscontro alcuno alla medesima disdetta, ritiene altresì che l’inerzia della TLC Italia spa, sia da interpretare come manifestazione non equivoca d’accettazione tacita della disdetta, e prende atto della risoluzione del contratto medesimo con decorrenza dal 30/1/2004.-Conseguentemente, anche per questo motivo, la Alfa S.r.l. è liberata da ogni sua obbligazione verso la TLC Italia spa per ogni pagamento relativo al detto servizio ADSL Smart.
    7.2.) La ditta Alfa S.r.l. ha chiesto al G.d.P. di confermare ogni statuizione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, del 23/11/2004, pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento n° 3507/2004.La domanda è fondata e deve essere accolta.Questo G.d.P. visti i verbali di interrogatorio in atti di Caio e di Mevio nei quali si riferisce che la ditta Alfa S.r.l. aveva indispensabile bisogno dell’allacciamento telefonico per i servizi di allarme dei sistemi di sicurezza e per i servizi on line per pagamenti dei clienti e fornitori ed istituti di credito ritiene provato l’esistenza del periculum in mora, rassegnato dalla Alfa S.r.l., a ragione del suo ricorso ex art 700 cpc, sia giustificata l’istanza e la concessione del provvedimento cautelare ex art 700 cpc.
    7.3.) La Alfa S.r.l. ha chiesto il risarcimento dei danni sofferti quantificati in €uro 1.500,00 oppure in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e comunque nei limiti di competenza del G.d.P. adito. La ditta Alfa S.r.l. ha evidenziato la complessa istruttoria di questo procedimento che si è sviluppato in un ricorso ex art 700 cpc e nel successivo reclamo ex art 699/terdeices cpc con soccombenza replicata della TLC Italia spa, nonché con due tentativi di conciliazione, dei quali la TLC Italia spa, nel primo (al 9/72004) non ha risposto alla convocazione, e nel secondo (al 21/12/2006) ha rassegnato una eccezione di inammissibilità impedendo di entrare nel merito della vicenda.La ditta Alfa S.r.l. ha evidenziato il comportamento processuale della TLC Italia spa che oltre a non favorire alcuna ipotesi transattiva, in maniera pervicace reiterava eccezioni infondate al solo scopo di procrastinare l’adempimento delle proprie obbligazioni.La doglianza è fondata.
    In punto di an del danno sofferto la prova è nelle deposizioni di Caio e di Mevio, com’è nei verbali di interrogatorio in atti.
    In punto di quantum del danno sofferto esso deve essere valutato equitativamente ai sensi dell’art 1226 cc.
    Questo G.d.P. ritiene che il periodo di sospensione, che i procedimenti giudiziari hanno ritenuto illegittimo, sia stato lungo e perciò, il danno debba qualificarsi come grave, in considerazione delle esigenze aziendali.
    In punto di lucro cessante, questo G.d.P. liquida, equitativamente (art 1226 cc), il danno sofferto dalla ditta Alfa S.r.l., al periodo di forzata sospensione del servizio, di circa 3 mesi (dal 11/8/2004 al 16/11/2004), e, in difetto di altri parametri, lo quantifica in misura doppia al canone mensile di €uro 115 di servizio non goduto, e così in €uro 690,00In punto di danno emergente, questo G.d.P., in difetto di rappresentazione di danni diversi, ravvisa soltanto il danno nel costo sopportato dalla ditta Alfa S.r.l. per attivare e coltivare a sue spese due procedimenti stragiudiziali conciliatori non andati a buon fine. In difetto di altri elementi di raffronto si riporta ai parametri dei compensi previsti per casi analoghi della TNF, e così liquida equitativamente il danno nella misura di €uro 500,00 per ciascun procedimento.
    Tutto il danno risarcibile è così quantificato in €uro 690,00 + 1000,00. Esso dovrà essere risarcito nella maggior soma risultata di giustizia, come domandato da parte attrice-
    7.4.) In sintesi questo G.d.P. ritiene fondata nel merito ogni statuizione data dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 23/11/2004 nel procedimento n. 3507/2004 a seguito di ricorso della Alfa S.r.l. ex art 700 cpc, come confermata, con provvedimento in Camera di Consiglio dato il 19/1/2005 a seguito di reclamo della TLC Italia spa, per le stesse condivisibili ragioni ivi esposte, ed alle quali fa rinvio rigettando ogni contraria eccezione.Per i su detti motivi dichiara che:? trovano fondamento, nel merito, tutte le doglianze della Alfa S.r.l. esposte nel ricorso ex art 700 cpc, nel procedimento n. 3507/2004 avanti il Tribunale di Macerata ? deve essere totalmente confermata, nel merito ed in via definitiva, ogni statuizione data dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 23/11/2004 nel procedimento n. 3507/2004, data in via d’urgenza ex art 700 cpc, e come confermata nel successivo provvedimento in camera di consiglio del 19/1/2005 che respinge il reclamo ex art 699/terdeices proposto dalla TLC Italia spa.
    ? È ingiustificata la sospensione della linea telefonica intestata alla ditta Alfa S.r.l. che si è protratta dal 11/8/2004 al 16/11/2004.8.) La Alfa S.r.l. ha chiesto la liquidazione delle spese di lite ivi comprese le competenze maturate per il ricorso ex art 700 cpc e per resistere al reclamo ex art 699/terdeices cpc, opposto dalla TLC Italia spa all’ordinanza cautelare, in cui è stata vittoriosa, con distrazione al procuratore antistatario.
    La domanda deve essere accolta ex art 91cpc.Viste le note presentate dalla ditta Alfa S.r.l., questo G.d.P. liquida le parcelle dovute agli avvocati F. F. e S. M., antistatari, in complessive €uro: 5.000,00 di cui €uro. 200,00 per spese, €uro 2.100,00 per diritti €uro 2.200,00 per onorari, più €uro 500,00 per il procedimento in riassunzione, oltre I.V.A., C.A.P. e rimb. forf. 10% ex art. 15 T.N.F. come per legge.

                                                                     P.Q.M.

    Il Giudice di Pace di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando sulla causa civile come in epigrafe indicata, uditi i procuratori delle parti, contrariis reiectis, così decide:
    1°) conferma ogni statuizione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, del 23/11/2004, pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento n° ../2004.
    2°) dichiara l’inadempimento contrattuale della TLC Italia Spa consistente nella mancata attivazione della linea ADSL SMART relativa al contratto n° 1-7-HP0v6 e l’illegittima sospensione della linea telefonica dal 11/8/2004 al 16/11/2004.3°) condanna la TLC Italia spa al risarcimento dei danni da lucro cessante e danno emergente quantificati equitativamente in €uro 1.690,00.
    Condanna la convenuta TLC Italia spa, soccombente, al pagamento delle spese di lite da versare agli avvocati Francesca Forani e Saverio Manfroci antistatari, liquidate in complessive €uro: 5.000,00 di cui €. 200,00 per spese, €. 2.100,00 per diritti €uro 2.200,00 per onorari, più €uro 500,00 per il procedimento in riassunzione oltre I.V.A., C.A.P. e rimb. forf. 10% ex art. 15 T.N.F. come per legge.La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 C.P.C.
    Civitanova Marche lì 12 giugno 2008

       Il Giudice di Pace
    dott. Franco R. Calabrese
    Depositata in cancelleriaIl 26/06/2008 Il Cancelliere
    Fonte: giudicedipace.it


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  • Iscrizione di ipoteca illegittima- risarcimento del danno -31.11.06

    Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, avente ad oggetto l’illegittima iscrizione di ipoteca ex art. 76 L. 602/73, in quanto eseguita in mancanza di qualsiasi titolo esecutivo. Il Giudice adito, dopo aver dichiarato la propria giurisdizione,  effettua una analisi sulla “discussa” normativa relativa alla procedura di vendita all'incanto degli immobili da parte del concessionario e disciplinata nel TITOLO  II del DPR n° 602 del 1973, nonché sulla opponibilità dell’espropriazione immobiliare da parte del presunto debitore. Infine, dopo aver accertato l’illegittimo comportamento della società di riscossione, la quale ha provveduto ad iscrivere ipoteca, in assenza di titolo esecutivo ed, addirittura, nonostante ci fosse una precedente sentenza che aveva provveduto ad annullare la cartella esattoriale, prodromica all’esecuzione, condanna la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente.        


                                                               REPUBBLICA ITALIANA

                                                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    II Giudice di Pace di Napoli, VII0 sezione civile, nella persona del giudice doti
    Carlo Russo, nella causa iscritta al n. 17946/06 R. G., riservata all'udienza del
    27/11/2006, ha pronunziato la seguente sentenza:

    TRA

     ……..   LUIGI,    elettivamente    domiciliato    in    Napoli    alla    ……………n.° presso lo studio degli avv.ti ……………. che
    lo rappresentano e difendono come da mandato nell'atto introduttivo.         Attore

    E

    GEST LINE S.p.A., in persona dell'amministratore delegato dott. Andrea Rigoni, rapp.ta e
    difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notaio .-……. del 24/06/2005, Rep.
    …, dal Prof.re Avv. ……… ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
    Napoli alla via ………… come in comparsa di costituzione e risposta,
                                                                                                                     Convenuta

    Nonché  interventori volontari autonomi

    ……… MARIA, elettivamente domiciliata in Napoli ……presso lo
    studio dell'avv. ………. che la rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-
    volontario-autonomo.

                                                                                                                                                                                                                     Interventrice


    Nonché


    …………A ANNA, elettivamente domiciliata in Napoli ……….. presso lo studio
    dell'avv…… che la rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-
    volontario-autonomo.

                                                                                                                     Interventrice

    Nonché

    ………… CIRO, elettivamente domiciliato 'in Napoli …………presso lo studio
    dell'avv. ……….. che lo rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-
    volontario-autonomo.

                                                                                                                   Interventore

    Nonché

    ………… IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in Napoli ………….. presso lo studio dell'avv. ……… che la rappresenta e difende per
    mandato in atto di intervento-volontario autonomo. Interventrice


    Oggetto: azione di accertamento-opposizione alla esecuzione esattoriale -risarcimento danni
    Conclusioni: per l'attore come da citazione, verbali di causa e comparsa conclusionale, per la
    convenuta come da rispettive comparse di costituzione, per gli interventori come
    da rispettive comparse di intervento, verbali di causa e comparse conclusionali.

                                                                Svolgimento del processo

    Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, ......... Luigi conveniva in giudizio la GESTLINE S.p.A., esponendo che detta società-concessionario per la Riscossione Tributi, in totale e palese violazione della normativa vigente e in mancanza di qualsivoglia titolo, nonostante una precedente sentenza n.93 del 6/2/2002 della Commissione Tributaria Prov. di
    Napoli oramai passata in giudicato, che annullava l'unica cartella n. 02820000056501605000 vantata dalla GESTIine Spa, aveva.comunque, illegittimamente proceduto, senza alcun altro avviso e controllo del presunto debito, all'iscrizione di ipoteca sul suo diritto di usufrutto sugli immobili, proprio per il presunto mancato pagamento della predetta cartella esattoriale per la minima somma di € 1912,46, comprensiva di interessi e varie e ingiustificate: spese , onerosi accessori e pretese, tra l'altro per legge non dovuti. Come dimostrato per tabulas dall'attore il
    ""Concessionario per La Riscossione Tributi," arbitrariamente, imputava il presunto debito a: € 1150,42 per tributi ed entrate, € 395,57 a titolo di interessi di mora, € 56,59 per compensi, diritti tabellari e spese di notifica, € 309,88 per spese di iscrizione ipotecaria in realtà non addebitabili al contribuente, oltre tali generiche indicazioni, infatti, nel provvedimento Prot. .../028, impugnato dall'attore, era riportato solo il numero della cartella esattoriale, già annullata con sentenza passata in giudicato, quale unico presupposto dell'iscrizione ipotecaria sul diritto di usufrutto dell'istante sugli immobili siti in ………………. alla Via ….., piano terra e piano primo, 1) Cod. Q4CE Catasto Urbano Sez. Foglio ….Part. ….. Sub 4, Natura C.2 locali e 2) Cod. Q4CE Catasto URBANO Foglio … Part. ….Sub 8 Natura A2 abitazioni, come specificamente indicato nella comunicazione d'ipoteca. In base alla colpa e grave violazione di norme di legge e di regole sulla trasparenza, correttezza e buona fede, addebitabili esclusivamente alla convenuta, che secondo l'istante non ha mai voluto sentire ragioni e ha sempre rifiutato di correggere i suoi dati personali e di cancellare l'ingiustificata pretese e poi ipoteca, lo stesso attore ha lamentato di aver subito gravi danni personali e patrimoniali, all'immagine, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita.Per ['attore il provvedimento impugnato e tutti gli altri ad esso collegati, sono illegittimi ed il comportamento della GestLine S.p.A risulta arbitrario, ingiusto e temerario con conseguente nullità del provvedimento dell'iscrizione ipotecaria a danno dell'istante, avvenuta in mancanza
    di ogni titolo di credito, di ogni opportuno controllo del debito ed in spregio ad ogni canone di correttezza, trasparenza e buona fede, con seri e gravi danni per il contribuente, violato nel suo buon nome e privato della libera disponibilità del suo diritto sul suo patrimonio immobiliare.
    In base alla comunicazione impugnata, l'iscrizione ipotecaria risulta nulla innanzitutto per la inesistenza/carenza di ogni titolo esecutivo in danno dell'istante, oltre che per la mancanza di
    qualsivoglia prova del presunto titolo vantato dalla convenuta e degli elementi necessari alla individuazione. L'istante vantando una sentenza passata in giudicato, esibita e depositata in atti, che annulla l'unica cartella esattoriale ancora utilizzata dalla convenuta GESTLINE, non avendo mai ricevuto altra notifica, impugnava tutto quanto riportato nella opposta comunicazione d'ipoteca poiché non rispondente al vero e chiedeva ordinarsi alla convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibire ogni presunto titolo in originale a ragione del provvedimento opposto. Per colpa e gravi violazioni, anche .di norme sulle misure di sicurezza e trattamento dati personali e sulla trasparenza atti amministrativi, l'istante ha subito gravi danni personali e patrimoniali, all'immagine e buon nome, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita, di cui chiede l'integrale risarcimento. L'istante concludeva: rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversa, accertato che le pretese e l'ipoteca disposte dalla GESTLINE sono inammissibili e nulle in base a precedente sentenza passata in giudicato, risultando, anche ipso iure e per fatto notorio, legittime, provate e fondate l'azione spiegata e le richieste di cancellazione dell'ingiusta ipoteca, come quella di risarcimento tutti i danni in virtù di quanto esposto in premessa, per l'effetto, accertata l'inesistenza del titolo in favore della convenuta perché già annullato ed dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria, ordinare alla Gest Line S.p.A. di provvedere: alla immediata cancellazione a sue spese di ogni provvedimento di iscrizione d'ipoteca per cui è  ausa, e, quindi, alla correzione e comunicazione di ogni dato, informazione o notizia, relativi al nominativo della parte ricorrente, trattati ed inseriti in archivi o banche dati, non risultando, in realtà, l'istante inadempiente, debitore o tardivo pagatore. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali, nessuno escluso da calcolarsi nella somma equitativamente decisa, sempre e ..comunque, nei limiti di 2.500,00 euro, ritenuta equa e di giustizia, importo da valutarsi anche tramite disponenda CTU contabile e medica per d nni patrimoniali e personali'provocati all'attore, nonché al risarcimento di tutti i danni esistenziali e morali, anche per violazione della privacy e la fatica e lo stress subiti per le lunghe ed interminabili code agli sportelli ed uffici- competenti; inoltre, condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, anche ai  sensi dell'alt 96 c.p.c. per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e della relativa azione esecutiva, con clausola di attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
    Nel procedimento istaurato dall'attore si costituiva la convenuta GESTLine S.p.A, la quale a mezzo del proprio difensore, descritto come sempre il ruolo del concessionario e ripetuta per tratti la procedura della riscossione e la normativa in materia in uno a proprie prospettazioni giuridiche sul caso di specie, contestava solo genericamente la domanda attorea chiedendone il rigetto, senza nulla dire e replicare sull'eccezione e rilievo principale dell'attore circa l'inesistenza del titolo esecutivo (ossia la cartella esattoriale), utilizzato per l'iscrizione d'ipoteca oposta, alla luce dell'intervenuta sentenza della Comm.Trib.Prov.Napoli passata in giudicato.
    Quindi la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare, rilevarsi l'incompetenza per territorio e materia del Giudice adito, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorca; in ogni caso rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto; con condanna dell'istante alla refusione delle spese di lite.
    Alla prima udienza del 5 maggio 2006 comparivano i procuratori delle parti, che spiegavano le
    rispettive difese, richieste ed eccezioni come da verbali di causa, quindi il Giudice si riservava sulle eccezioni preliminari. Sciolta la riserva il Giudice, viste le difese ed eccezioni attorce, documentalmente provate, di inesistenza del titolo esecutivo utilizzato per l'iscrizione ipotecaria da parte della GESTIine, risultando l'ipoteca, anche se fase prodomica all'esecuzione, sempre uno strumento di garanzia del credito su eventuale esecuzione, rigettava le eccezioni preliminari di incompetenza e giurisdizione e rinviava la causa ex art.320 cpc, potendo regolarmente il Giudice adito decidere sul caso di specie, non dovendo, tra l'altro entrare nel merito/natura del credito/tributo oggetto di causa alla luce della richiamata sentenza di annullamento dell'unica cartella esattoriale presupposto dell'ipoteca opposta, all'udienza del 9/10/2006.
    All'udienza successiva compariva solo il procuratore dell'attore che chiedeva ammettersi ulteriori mezzi istruttori precisati a verbale ed insisteva sulla inconfutabilità delle prove per tabulas esibite, ma non comparendo parte convenuta e mancando agli atti l'avviso d'udienza al relativo procuratore, la causa veniva rinviata all'udienza del 18/10/2006, ancora una volta ex ari. 320 c,p,c. Successivamente in data 11/10/06 un procuratore della Gestline, risulta dagli atti, aver firmato i verbali per presa visione del rinvio disposto dal giudice adito.
    All'udienza del 18/10/2006, compariva il procuratore della convenuta che nel ripetere le proprie eccezioni, dichiarava che mancava il proprio fascicolo di parte ed insisteva nel difetto di giurisdizione e incompetenza del Giudice adito, senza mai spiegare il come e perché dell'iscrizione ipotecaria in danno dell'istante nonostante l'annullamento dell'unico titolo vantato, tra altro mai esibito in originale e solo indicato nella comunicazione d'iscrizione ipotecaria dalla GESTIine per cui è causa, quindi, l'attore impugnava le difese avverse ed insisteva nelle proprie richiese istruttorie e conclusioni, nel mentre poi si costituivano nel giudizio de quo gli interventori sigg.ri ......... Maria, ......... Anna, ......... Ciro e De Francesco Immacolata, dichiaratisi vittime della medesima condotta ed azioni della convenuta, e, depositati i rispettivi fascicoli, documenti e comunicazioni d'iscrizione ipotecaria inviategli dalla GESTIine, tutte per cartelle esattoriali non pagate relative ad infrazioni al Cds, esponendo, come in atti, innumerevoli violazioni di legge addebitabili solo all'arbitraria ed illegittima condotta della GESTIine, come già denunciato anche dall'attore, tutti eccepivano preliminarmente la mancata notifica / inesistenza delle cartelle esattoriali loro addebitate e unico presupposto delle rispettive iscrizioni ipotecarie impugnate, nonché l'inesistenza, prescrizione e nullità di qualsivoglia ruolo, credito e titolo a favore della convenuta e, quindi, l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie di cui si chiedeva la cancellazione, oltre il risarcimento danni. Inoltre, poiché i crediti per cui la convenuta aveva iscritto ipoteca, sebbene non dovuti
    per irregolarità della procedura di riscossione e mancanza delle notifìche delle cartelle esattoriali ed avvisi, erano inferiori ad € 8000,00 per parte, la procedura risultava anche nulla
    ex art. 76 DPR 603/73 come modificato con Legge 248/2005, a far data dal 3 dicembre 2005, che vieta di utilizzare come mezzo di riscossione l'espropriazione immobiliare e gli atti ad esso
    preliminari quando il credito per cui si agisce è inferiore a € 8000,00, così gli interventori spiegavano intervento autonomo nei confronti della Gest Line S.p.A, .
    La difesa dell'istante e degli interventori, precisando che la GESTLINE Spa non aveva fornito alcuna prova certa dei crediti vantati, ossia la prova della notifica delle cartolile esattoriali in base alle quali aveva iscritto ipoteca, ex art. 210 c.p.c. richiedeva l'esibizione e deposito da parte della GestLine S.p.A. delle cartelle esattoriali notificate in originale e la documentazione relativa all'iscrizione ipotecaria opposta.
    Peranto la GESTLINE Spa ricostruiva il suo fascicolo di parte, senza nulla dimostrare in ordine
    alla pretesa nei confronti dell'attore, e depositava i fascicoli relativi alle altre parti intervenute,
    senza depositare alcun documento originale o cartella esattoriale regolarmente notificata agli
    interventori, ne alcuna altra prova certa del titolo di credito vantato, come anche nel caso dell'attore, salvo alcune fotocopie, disconosciute, impugnate e contestate dalla difesa degli istanti perché prive di valore e non autentiche. Tra l'altro il procuratore della convenuta, onostante il deposito da parte di tutti gli interventori delle comunicazioni d'ipoteca eseguite dalla GESTLINE sui rispettivi immobili indicati nei relativi provvedimenti GESTLINE opposti, relativamente agli istanti ......... Ciro e .......Immacolata chiedeva estromettere gli stessi dal giudizio perché a suo dire relativamente ai beni di proprietà degli stessi, addirittura, non risultava iscritta alcuna ipoteca, circostanza opposta dal procuratore degli interventori che si riportava ai documenti esibiti ed a quanto provato per tabulas. Pertanto non risultando esibita da parte della GESTIine Spa, neanche all'udienza de! 10/11/06, la documentazione relativa ai titoli per  cui erano state iscritte le ipoteche impugnate dagli istanti, puntualmente richiesta dal Giudee adito per valutare il rispetto della procedura di riscossione ed onere esclusivo della conv-nuta che vantava tali titoli senza però esibirli e dimostrarne l'esistenza, poiché oltre il rinvio ex art. 320 cpc il procuratore della GESTLINE risultava decaduto dal poter esibire altra documentazione e dal poter chiedere ulteriore termine per dimostrare la regolarità delle notifiche opposte,quindi, risultando le istanze documentalmente provate e non necessitando altra istruttoria, la causa veniva rinviata per conclusioni al 27/11/06. All'udienza del 27/11/2006 non compariva il procuratore della GESTIine, ne veniva depositata alcuna comparsa conclusionale per la convenuta, mentre il procuratore dell'istante e degli interventori depositavano rispettive comparse conclusionali degli istanti e, chiesto il rigetto di ogni difesa ed eccezione di controparte perché carente di qualsivoglia prova e ragione, concludevano per l'integrale accoglimento delle domande formulate negli atti introduttivi e nelle memorie conclusionali con vittoria di spese di lite, quindi la causa, matura per la decisone e provata per tabulas, veniva assegnata a sentenza.
                                                           
                                                                  Motivi della decisione

    Preliminarmente va dichiarata sia la giurisdizione del Giudice ordinario, che la regolare competenza per materia, valore e territorio del Giudice adito, in ordine alle domande oggetto di causa, in quanto volte all'accertamento della regolarità della procedura di iscrizione ipotecaria eseguita dalla convenuta e dell'esistenza e legittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei titoli esecutivi presupposto essenziale dell'iscrizione d'ipoteca, oltre alla richiesta di cancellazione ipoteca e risarcimento danni nei limiti di euro 2500,00 per ciascuna parte, come dall'attuale orientamento giurisprudenziale anche del Tribunale di Napoli in materia di opposizione all'ipoteca con la sent. n. 10746/06 Dott.ssa Balsamo 8' sez. civile per cui "...dolendosi il ricorrente del mancato rispetto della procedura per l'iscrizione dell'ipoteca ne consegue che può ritenersi la giurisdizione dell' AGO nella verifica della ritualità della notìfica delle cartelle, essendo funzionale tale notìfica alla delibazione dell'avvenuta iscrizione
    dell'ipoteca ed avvenuto decorso del termine di cui all' art. 50 suddetto (DPR 602/73) ... a mente degli art. 50 e 60 DPR 600/1973 deve ritenersi illegittimamente effettuata l'iscrizione ipotecaria sugli immobili di parte attrice, non avendo il concessionario osservato le forme di cui all'art. 60 lett.e)...
    Tanto acclarato, l'iscrizione ipotecaria deve ritenersi essere statairritualmente effettuata, in mancanza della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali" ( così ultima sentenza n.10746/06 del Tribunale di Napoli in materia). Tra l'altro per i presunti crediti relativi ad infrazioni al CdS, senza dubbio, il Giudice di Pace adito è investito, in via esclusiva, anche del potere di cognizione in ordine all'esistenza del credito e quindi della debenza delle somme, oltre che della valutazione sull'ipoteca. Nel caso di specie, non esiste alcun titolo in danno dell'attore, mentre i presunti crediti a fondamento dell'azione intrapresa da controparte in danno degli interventori ineriscono tutti a sanzioni derivanti dalle violazioni di norme sulla circolazione stradale, materia riservata alla competenza del Giudice di Pace (art. 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689). In questo caso la competenza per materia si estende anche alle opposizioni all'esecuzione, con cui si faccia valere 'inesistenza del credito o la sua successiva estinzione (cfr. Cass. 18 luglio 2005 n. 15149. per cui ove si contesti, prima dell'inizio dell'esecuzione, la legittimità dell'iscrizione al ruolo per inesistenza di un titolo idoneo, o si eccepiscono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, giudice competente è. in applicazione del criterio ex art 615 primo comma c.p.c.. quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicalo dalla legge come
    competente per l'opposizione. al provvedimento sanzionatorio). Sempre in via del tutto preliminare appare opportuno procedere ad un'analisi della "discussa" normativa della procedura di vendita all'incanto degli immobili da parte del concessionario.
    La predetta procedura e disciplinata nel TITOLO  II del DPR n° 602del 1973, intitolato Riscossione Coattiva, in particolare: l’ art. 50 comma 1° prevede che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, solo decorso il termine stabilito per il pagamento ( 60 giorni ) dalla "necessaria" notifica della cartella di pagamento, possa procedere ad espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2° si rileva che se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla necessaria notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso  che  contiene  l'intimazione  ad  adempiere  l'obbligo  risultante  dal  ruolo entro cinque giorni. Oggi a seguito della riforma dell'art. 76,. contenuto nel capo II, intitolato Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili, è stabilito che, il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente € 8000,00 . Nessuna disposizione di legge o regolamento prevede un importo diverso per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili intestati a debitori morosi, ne in merito alla proporzionalità tra debito e valore dell'immobile,criterio seguito e calcolato dal legislatore per porre un limite all'esecuzione del sistema di riscossione, quindi secondo questo Giudice, nel rispetto dei principi costituzionali per logica ed in osservanza a termini di proporzionalità anche per l'ipoteca, misura altrettanto pregiudizievole e severa della procedura riscossione specie nell'epoca informatica, vale il limite di 8000,00 euro. Poi l'art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, (ossia i predetti 60 giorni dalla "necessaria" notifica della cartella di pagamento) il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Altre successive norme disciplinano, poi, le fasi successive e relative alla vendita ed all'assegnazione del bene immobile che non- sono oggetto di questo giudizio.
    A questo punto si inserisce la problematica della opponibilità dell'espropriazione immobiliare da parte del soggetto presunto debitore, ricordando, comunque, che nel caso di specie si tratta di giudizio sulla regolarità dell'iscrizione ipotecaria. Si osserva che ai sensi dell'alt; 57 DPR 603/73 la possibilità da parte del debitore di procedere ad opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi sarebbe assolutamente preclusa, con seri dubbi di costituzionalità della relativa normativa in quanto lesiva del fondamentale diritto di difesa del cittadino, salvo l'opposizione del terzo, o l'azione di risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita. Va, comunque, precisato che nessuna norma vieta di contestare l'iscrizione ipotecaria specie in mancanza del necessario presupposto titolo di credito/esecutivio, ossia quando l'ipoteca è irritualmente iscritta, Infatti come indicato nel Codice Civile, comunque, l'ipoteca è uno strumento di garanzia del credito non una fase dell'esecuzione cui  la giurisprudenza vuole assimilarla, poiché, dì fatto, può considerarsi una fase prodomica all'esecuzione, anche perché  comunque limita e restringe i diritti del titolare sul bene. Ma anche riguardo all'opposizione all'esecuzione, quanto detto in riferimento all'art. 57 non corrisponde più al vero, in quanto con il DIgt 46/99 art. 29 n° 2, è stata almeno introdotta una garanzia giurisdizionale per richiedere la sospensione dell'esecuzione, e/o di opporsi all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che non abbiano carattere tributario. Difatti, l'art. 29 DIgt 46/99 così testualmente recita "Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie. 1) Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. e per quelle non tributane, il giudice competente a conoscere le  controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2) Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. 3) Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'ari. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto"
    La specifica dizione legislativa si riferisce alle controversie in cui si dibatta in ordine alla debenza o meno di una determinata entrata, non tributaria, e quindi anche ai giudizi di opposizione all'esecuzione in cui si contesti il titolo esecutivo.
    Nel caso di specie, quindi, opportunamente l'attore, come poi gli interventori per altre ragioni,
    ha provveduto ad incardinare azione di accertamento e di risarcimento danni, non chiedendo di entrare nel merito del tributo, tra l'altro, ormai sicuramente non più dovuto alla luce della sentenza della Comm. Trib. Prov. Napoli passata in giudicato, ma agendo in ordine alla regolarità e legittimità dell'iscrizione ipotecaria da parte della GESTIine pur in mancanza di un
    valido titolo, nel caso de quo, come già detto annullato con sentenza neanche impugnata.
    Invero, nel caso di specie dall'esame del documento, con il quale la GestLine ha comunicato all'attore l'iscrizione di ipoteca sul diritto all'usufrutto sugli immobili-indicati nel provvedimento
    prot. …, si rileva che la somma richiesta, ormai non è più dovuta, in quanto deriva proprio dalla cartella n. ……………. per € 1150,42 notificata il giorno 8/3/2001 il tutto per complessivi € 1602,58, comprensivi di interessi di mora, compensi, nonché imprecisate spese successive, a proposito ben 309,88 euro di cui questo Giudice alla luce della normativa vigente e di risoluzione dell'Agenzia delle Entrate non comprende l'addebito al contribuente, cui non sono dovute, perché non sostenute dal concessionario e già rientranti nella voce compensi, ma, comunque, la predetta cartella esattoriale e quindi il titolo per poter iscrivere ipoteca risulta oramai inesistente perché annullato con sentenza n,93 del 6/2/2002 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli passata in giudicato/depositata dall'istante e neanche-contestata dalla GBSTLINE Spa.Poi in ordine alla procedura di cui all'ari, 50 DPR 602/73, si osserva he il concessionario, scaduto il termine di giorni sessanta previsto dal predetto articolo, deve provvedere a notificare l'avviso di cui al secondo comma (avviso di mora) diffidando il ricorrente ad adempiere al   pagamento nei cinque giorni successivi per procedere all'esecuzione.
    Orbene, nel caso che ci occupa, non avendo la convenuta mai neanche contestato quanto nel
    merito esposto e dimostrati; per tabulas dall'attore, ne depositato alcun documento ed alcuna prova di notifica o titolo di credito, non è stato possibile rilevare l'avvenuta ed esatta notifica della cartella di pagamento ne, tanto meno, dell'avviso di mora,ma solo la sentenza dell'istante.
    Dunque vista anche la richiesta attorea, contenuta già nell'atto introduttivo, si ordinava ex art. 210 c.p.c. alla Gest Line di depositare in atti i titoli e la documentazione attestante la notifica delle cartelle nei termini e nei modi previsti dal DPR 602 / 73, e dalle   norme  da  esso
    richiamate, ma il concessionario salvo per due interventori sigg.ri ......... Maria e ......... Anna relativamente ai quali depositava solo quattro stampati di ruolo non autenticati e relate di notifica irregolari in fotocopia, non provvedeva all'esibizione dei documenti richiesti ed occorrenti per fornire valida prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposto
    delle ipoteche opposte, ne contestava mai la sentenza eccepita dall'istante.
    A seguito dell'esame della documentazione depositata dagli interventori, ossia comunicazione d'ipoteca, e delle fotocopie della GESTIine Spa si poteva agevolmente rilevare che le menzionate cartelle esattoriali presupposto delle iscrizioni ipotecarie in danno degli interventori erano tutte relative ad infrazioni al codice della strada, quindi, è inconfutabile la giurisdizione e competenza del Giudice adito che può decidere sulla debenza-regolarità del credito e sulla regolarità e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
    Quanto alla notifica delle cartelle  esattoriali si evinceva che non erano state regolarmente eseguite, ne la GESTLINE Spa ha dato prova diversa.
    A parere di questo Giudicante, le notifiche cosi come eseguite nei confronti degli interventori ......... e ......... sono nulle, mentre per gli altri due interventori ......... Immacolata e
    ......... Ciro nulla veniva esibito, non sussistendo, addirittura, neanche iscrizione a loro carico secondo quanto dichiarato a verbale dal procuratore della GESTIine e contrariamente a quanto risulta dalla documentazione e comunicazione d'ipoteca depositata dagli istanti stessi .
    Stante la palese irregolarità e nullità delle notifiche delle cartelle per gli interventori ......... ed ......... ed assoluta inesistenza delle notifiche delle cartelle, non depositate neanche in copia, per ......... e ........., sconosciuti alla GESTIine, comunque, cartelle che dovrebbero esser poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria impugnata, ne discende la irregolarità e nullità delle impugnate iscrizioni ipotecarie .
    Peraltro, il Concessionario non ha prodotto in atti neanche gli avvisi di mora notificati, in forza dei quali l'attore, come gli interventori, avrebbe potuto procedere alla loro impugnazione ai sensi della L.689/81. Si osserva, ancora, pur essendo le ipoteche nulle per acclarata mancanza di qualsivoglia titolo di credito, che il Concessionario ha proceduto irritualmente alla iscrizione dell'ipoteca sul diritto all'usufrutto dell'attore, come sul patrimonio immobiliare degli altri quattro interventori, in totale dispregio della normativa in materia, ovvero dell'alt 76 del DPR 603/73, come modificato con Legge 248/2005, a far data dal 3 dicembre 2005, che vieta di utilizzare come mezzo di riscossione l'espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari, a parere di questo Giudice anche l'iscrizione ipotecaria risulta pregiudizievole come l'avviso di vendita ed il pignoramento, quando il credito per cui si agisce è inferiore a € 8000.00 nel rispetto di fondamentali principi costituzionali di proporzionalità e diritto di difesa. La legge espressamente dispone che l'azione di esecuzione immobiliare, della quale l'iscrizione ipotecaria è il necessario presupposto, non può essere esperita laddove il credito sia inferiore ad € 8000,00, sicuramente in ordine ad un criterio di proporzionalità e logica, e nei casi di specie i presunti debiti in capo agli istanti non superano mai i 2500,00 euro, comprensivi di interessi e ingiustificate spese per ognuno di essi.
    In sostanza la concessionaria Gest Line, "forzando" degli strumenti di natura privatistica atti a realizzare la riscossione, senza prima avvisarli o metterli in mora ha direttamente iscritto ipoteca sugli immobili degli istanti per un credito di gran lunga inferiore alla somma di euro 8000,00, per ciascuno di essi, pretesa, che in concreto, giammai potrà essere azionata coattivamente, salvo l'attesa della maturazione degli straordinari interessi previsti, stante il vincolo di cui ali' art. 76 ll° D.P.R. 602/73, facendo venir meno quella funzione tipica cautelare
    e meramente strumentale riconosciuta all'ipoteca.
    Dagli atti di causa risultano anche violate ad opera della parte convenuta oltre che le regole sulla corretta e trasparente attività di riscossione, anche l'art. 24 Cost. e la L.241/1990 e succ.ve mod. e integrazioni, nonché la L.212/2000. Infatti è palese la violazione dell'ari. 7, poiché il concessionario non ha per niente indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
    che hanno determinato la decisione dell'amministrazione ed il provvedimento d'ipoteca, inoltre il provvedimento di controparte è privo di alcuni degli elementi indicati dallo Statuto del
    contribuente, quali i1 responsabile del procedimento, i termini e l'autorità a cui proporre l'impugnazione, la motivazione corredata dall'atto di accertamento notificato, ovvero, nel caso
    di specie, la cartelle! esattoriale .
    Tali omissioni rendono inammissibile ed irregolare  il provvedimento d'iscrizione ipotecaria impugnato, anche per questi motivi nullo.
    Da quanto sin qui detto, la domanda introduttiva così come proposta è senza dubbio fondata e merita accoglimento invero, il Concessionario ha provveduto all'iscrizione di ipoteca sul diritto dell'istante, è la mantiene tutt'ora, come si evince dall'avviso impugnato e prodotto in atti,
    calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e, addirittura, nonostante la ben nota precedente sentenza,   ossia in contrasto con la normativa vigente oltre che con il dettato dell'ari. 76 del   DPR  602/73.   Il comportamento del Concessionario, che dimostra di non conoscere la regolarità dei crediti pretesi anche con azioni forzate e di non aver dialogo e rapporti esaustivi e trasparenti con i suoi enti impositori, quindi, nella fattispecie è senz'altro censurabile e lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita
    dell'attore, denota, peraltro, una estrema superficialità nell'applicazione dei mezzi di riscossione che appaiono assolutamente coercitivi e dannosi e pericolosi nei confronti del cittadino.
    Passando alle altre domande risarcitorie proposte dall'attore, va osservato che le doglianze proposte sono riconducibili ad una azione che nella sostanza, e dunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di essa, va qualificata, oltre che come risarcitoria, quale domanda di accertamento della illiceità e temerarietà del   comportamento posto in essere dalla GESTLINE S.p.A. attraverso la adozione del  provvedimento di iscrizione di ipoteca sull'immobile. Domanda che,   avendo ad oggetto   una   attività materiale lesiva di diritti soggettivi e personali rientra come tale nella giurisdizione ordinaria. Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in particolare nel caso di specie la Gest Line S.p.A. che è una società per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. (ari. 2 legge n. 2248/1865 Ali, E ). Sul punto è bene osservare che è fuori di ogni logica giuridica ritenere che l'ordinamento affidi ad un organo la competenza per l'esercizio di un potere e preveda o consideri fisiologico che dall'attività di tale organo possano conseguire abusi di potere e disparità di trattamento, senza che sia riconosciuto al cittadino la facoltà di ricorrere all'organo giurisdizionale dinanzi al quale, prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli atti di esso, poter richiedere  contestualmente il risarcimento dei danni. Un ordinamento così concepito, prevedendo una sostanziale immunità della P.A., pur in presenza di un esercizio illegittimo della funzione pubblica che essa determina, si proporrebbe come negazione dei fondamentali canoni di giustizia ed equità cui esso deve ispirarsi e peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolare momento storico caratterizzato dall'abbandono di concezioni arcaiche, implicanti una posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei cittadini.
    Orbene, assunto che l'ambito della potestà autoritativa non è libero, bensì soggetto a limiti ben precisi che consentono di verificare le modalità dell'esercizio del potere, non v'è chi non veda come la violazione di detti limiti non possa non comportare anche una responsabilità risarcitoria in funzione del pregiudizio arrecato.
    La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999, poi confermata ed ampliata da giurisprudenza costante sul punto ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente che negava la confìgurabilità della responsabilità
    civile della P.A. ex art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, le Sezioni Unite, recependo il dissenso manifestato in dottrina e giurisprudenza, rispetto alla
    teoria tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hanno rivisitato la interpretazione dell'ari 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento giuridico.
    Sicché, ai fini della confìgurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla "ingiustizia del danno", costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso di specie appare evidente che l'attore abbia subito, oltre che danni esistenziali e morali per la "persecuzione”,  ed azioni esecutive di controparte anche violazioni al suo buon nome, immagine e oralità della vita, avendo dovuto, inoltre, dedicare, come e ben noto a tutti, altro
    tempo    alla    vicenda, nonostante l'intervenuta sentenza, chiedendo spiegazioni e sottoponendosi a file disumane e lunghe attese presso la sede della convenuta Gest Line S.p.A., senza alcun apparente esito e idoneo risultato, dovendosi poi anche rivolgere ad un
    legale per la tutela dei propri interessi. Inoltre per l'attore, al pari degli interventori di cui si dirà di seguito, che ha sopportato per lungo tempo un illegittimo trattamento errato dei suoi dati e una iscrizione ipotecaria sul suo immobile, con l'ingiusta e pericolosa pubblicità del suo nome e dei suoi dati personali e patrimoniali come debitore - insolvente in banche dati, a tutt'oggi, in pendenza della lite, ancora in corso, risultando ingiustamente discriminato ed insolvente in tutto il circuito finanziario e sistema creditizio da cui è escluso, con gravi danni personali e patrimoniali, è senza dubbio fondata la domanda di risarcimento danni, non esistendo alcun debito a favore della convenuta, mentre come dimostrano gli atti e le stesse difese avverse, sussiste la colpa e la negligenza della stessa convenuta per l'errata iscrizione ipotecaria e soprattutto per la mancata cancellazione della stessa .
    Va tenuto, comunque, conto anche come mero riferimento nel caso di specie l'art. 59. del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche (risarcimento dei danni) : - 1. chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa si fini del risarcimento dei danni  - 2. Il concessionario risponde dei d'anni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata,   salvi   i   diritti  degli   enti   creditori . Inoltre, come sostenuto da recente giurisprudenza di legittimità una ingiusta ed indebita pretesa di pagamento, nel caso de quo un'iscrizione ipotecaria conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, è senza dubbio lesiva di diritti della persona, ed il danno al buon nome, riservatezza ed all'immagine, da ritenersi in rè ipsa, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l'uso da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa, come da ultima sentenza Cass. Sez I civile N. 14977 del 28.06.2006.
    Pertanto, in accoglimento della domanda dell'istante, tra l'altro, senza dubbio, vittima dell'ingiusta ipoteca subita lesiva anche di diritti della persona, per cui il danno è da ritenersi in re ipsa, consegue, alla luce della recente sentenza n.14977 del 28.06.2006 della Suprema Corte l°sez.civile, oltre al risarcimento del danno esistenziale e morale quantificato in 1.000,00 euro, anche il risarcimento all'immagine e buon nome dell'attore calcolati nella misura equitativa di € 1.500,00=. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta Gest Line S.p.A., e si liquidano in dispositivo, in uno alla condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. l° comma in quanto la convenuta ha anche resistito in giudizio con colpa grave senza mai dichiarare di voler provvedere in tempo utile alla cancellazione dell'ipoteca e limitazione danni provocati nonostante il pieno diritto dell'istante, nonché ll° comma risultando accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca dalla GESTLINE,
    Quanto alle posizioni degli  interventori  è opportuno,  preliminarmente,  dichiarare la procedibilità ed ammissibilità delle loro rispettive domande ai sensi dell'art. 105 c.p.c., come da giurisprudenza costante, oltre a considerare tutti vittima contemporaneamente della stessa condotta irregolare della convenuta che con un sistema informatico iscrive le opposte ipoteche per cui si richiede medesimo intervento del Giudice adito, e successivamente procedere all'analisi delle singoli; posizioni giuridiche. !n ordine alla posizione dell'interventore Sig.ra ......... Maria si osserrva, che la convenuta GESTLINE Spa, salvo alcune irregolari relate di notifica in fotocopia, integralmente impugnate e risultanti nulle ed inammissibili come prova,
    non ha fornito alcuna dimostrazione valida delle notifiche delle cinque cartelle esattoriali per un valore di 2171,93 vantate e risultanti dalla comunicazione d'ipoteca prodotta in atti dalla parte in base alle quali avrebbe potuto poi iscrivere ipoteca sull'immobile dell'istante solo trascorsi 60 giorni dalla regolare notifica e in caso di mancato pagamento, tutte cartelle la n.
    ……………………………………………… relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia.
    Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e delle notifìche, la GESTLINE Spa ha irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca sull'immobile dell'istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez, Vie. Foglio 14 part. 17sub….. abitazione in Via ………. ……… Napoli, quindi senza titolo e per cartelle mai notificate regolarmente, tra cui la …………… per euro 883,55 che dalla fotocopia esibita, addirittura, risulta notificata nientemeno che alla moglie della sig.ra ......... tale Carmela …………….
    In ordine alla posizione dell'interventore Sig.ra ......... Anna si osserva, che la convenuta GESTLINE Spa, salvo alcune irregolari relate di notifica in fotocopia, integralmente impugnate e risultanti nulle ed inammissibili come prova, non ha fornito alcuna dimostrazione valida delle
    notifiche delle quattro cartelle esattoriali per un valore di 2096,26 vantate e risultanti dalla comunicazione d'ipoteca prodotta in atti dalla parte, in base alle quali avrebbe potuto poi iscrivere ipoteca sull'immobile dell'istante solo trascorsi 60 giorni dalla regolare notifica e in caso di mancato pagamento, tutte cartelle la n. ……………………… relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia. Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e delle notifiche, la GESTLINE Spa, comunque, ha irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca sull'immobile dell'istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. AVV. Foglio ……… part. . sub.9 abitazione in Via ………… Napoli, quindi senza titolo e per cartelle mai notificate regolarmente.
    In ordine alla posizione dell'interventore ......... Ciro poi, la GESTLINE Spa non ha depositato nulla, alcun documento, alcuna prova relativa al presunto titolo di credito o alle notifiche delle
    tré cartelle esattoriali per un importo di 1835,05 euro presupposto dell'ipoteca iscritta, come da documento in atti, in danno del ........., tutte cartelle la n…………….. risultanti dagli atti depositati dalla parte relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia. Infatti la convenuta relativamente agli interventori ......... e ........., addirittura, dichiara, contrariamente a quanto risulta dalla documentazione e comunicazione d'ipoteca ricevuta anche dal ......... e depositata in uno alla
    comparsa d'intervento, che non sussiste alcuna iscrizione ipotecaria in suo danno, chiedendo,
    quindi, l'estromissione dal Giudizio dell'interventore. Invece, tramite sistema informatico e enza controllare la regolarità dei crediti e delle notifiche, la GESTLINE Spa, comunque, ha irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca su ben cinque immobili per 1/6 di proprietà
    dell'istante : Cod, Q1AA Catasto Urbano sez. Foglio ……part. …… sub. 1, 6, 7, 8, e 9 abitazioni
    in Via ………, come risulta dalla stessa comunicazione GESTLINE in atti, quindi senza titolo e per cartelle alla stessa GESTIine sconosciute e mai notificate regolarmente.

    Anche in ordine alla posizione dell' interventore ......... MARIA la GESTLINE Spa non ha depositato nulla, alcun documento, alcuna prova relativa al presunto titolo di credito o alle notifiche delle cinque cartelle esattoriali per un importo di 2181,88 euro presupposto dell'ipoteca iscritta, come da documento in atti, in danno della ........., tutte cartelle la n. ……………………………………………………………….. risultanti dagli atti depositati dalla parte relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia. Infatti la convenuta, addirittura, dichiara nei verbali di causa, contrariamente a quanto risulta dalla documentazione e comunicazione d'ipoteca ricevuta dall'istante e depositata in uno alla comparsa d'intervento, che non sussiste alcuna iscrizione ipotecaria in suo danno, chiedendo, quindi, l'estromissione dal Giudizio dell'interventore stesso. Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e delle notifìche, la GESTLINE Spa, comunque, ha irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca su 1/1 di proprietà dell'istante dell'immobile : Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. SCA Foglio ….part……sub. 1 abitazione in Via …….. in Napoli, quindi senza titolo e per cartelle alla stessa GESTIine sconosciute e mai notificate regolarmente.
    Comunque, è opportuno rilevare che, nel caso di tutti gli interventori, alcuna delle cartelle menzionate nelle comunicazioni d'iscrizione ipotecaria opposte è stata esibita in originale in uno alle relative notifìche e per i due ultimi interventori neanche in copia, ne la comunicazione
    d'ipoteca è stata preceduta dall'avviso di mora come prescritto dal DPR 602/73 art. 50.
    A proposito si ricorda che "la copia fotostatica di una scrittura privata è del tutto assimilabile alla copia fotografica di cui all'ari. 2719 c.c..." (Cass. Sent. 5725/95); ed inoltre "... le copie fotografiche o fotostatiche di un documento hanno, a norma dell'ari. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità è attestata dal pubblico ufficiale, ovvero non  espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati ne dell'esistenza stessa della scrittura riprodotte" (Cass. Sent. 2586/90). Ed infatti, l'attività processuale dei difensori dell'istante e degli interventori è stata sempre caratterizzata da una severa e decisa opposizione volta a disconoscerne l'autenticità delle cartule e documenti esibiti in fotocopia da controparte la cui presunta conformità all'originale manca e dove apposta è priva di qualsivoglia attendibilità e valore legale e probatorio perché resa da un dipendente della Gestline, una società per azioni e non un ente pubblico, e comunque da un soggetto sprovvisto della qualifica di pubblico ufficiale così come richiesto  dall'ari 2719 c.c. Ciò premesso, "il disconoscimento delle copie fotostatiche è diretta unicamente ad impedire la conferma della rispondenza all'originale, così da non consentire l'utilizzazione della copia come mezzo di prova" (Cass. Sent. 8593/93).
    Orbene, anche nel caso degli interventori, anche se per motivi diversi dall'attore che ha subito
    iscrizione ipotecaria nonostante annullamento con sentenza del titolo presupposto, l'iscrizione ipotecaria perpetrata dalla GestLine S.p.A. è del tutto illegittima e va cancellata come per legge.

    Gli interventori, quindi, a ragione sostengono che illegittimamente sia stata iscritta l'ipoteca in
    quanto le cartelle non erano state ritualmente notificate, di tal che non sarebbe mai decorso il
    termine di sessanta giorni dì cui all'articolo 50 del Dpr 602/73, con conseguente illegittimità della iscrizione. Dolendosi le parti del mancato rispetto della procedura per l'iscrizione dell'ipoteca, ne consegue che può, senza dubbio, ritenersi la giurisdizione e competenza dell'A.G.O. nella verifica della ritualità della notifica delle cartelle, essendo funzionale tale notifica alla delibazione dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca ad avvenuto decorso del termine di cui all'articolo 50 suddetto, Nel merito, deve ritenersi che alla iscrizione si sia irritualmente
    proceduto ai sensi dell'articolo 50 citato in quanto non vi è prova in atti delle notifìche delle cartelle da parte della Gest Line, neanche comparsa all'ultima udienza.
    A mente degli articoli 50 e 60 del Dpr 600/73 deve ritenersi illegittimamente effettuata l'iscrizione ipotecaria sugli Immobili degli istanti, non avendo il concessionario osservato le forme di cui all’ articolo 60 lettera e) Tanto acclarato, le iscrizioni ipotecarie contestate devono ritenersi essere state irritualmente effettuate, in mancanza della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali.
    In ultimo secondo la normativa vigente visto che per il fermo amministrativo il concessionario
    deve dame notizia alla DRE e alla Regione di residenza del debitore, con un evidente riferimento ai crediti di natura tributaria dello Stato o delle Regioni. Infatti nessuna comunicazione o notizia è prevista per altri enti i cui crediti possono però essere riscossi mediante ruolo, deve allora riconoscersi, anche in relazione all'iscrizione ipotecaria che ha identico scopo del fermo, che per j crediti - che non hanno il privilegio speciale di cui agli artt. 2758 e 2759 C.C. (ai sensi del 1° comma dell'ultimo articolo citato anche su beni strumentali che servono all'esercizio dell'impresa commerciale)- non è ammissibile il fermo amministrativo o ('ipoteca, con la conseguenza che il concessionario dovrà necessariamente ricercare il bene
    e pignorarlo al fine di venderlo e così soddisfare, sul ricavato, il credito per cui procede (Sent. n 277 del 6/2/06 Trib. Novara ) . Infine tenuto conto dei pregiudizi, disagi, danni, esclusioni e
    discriminazioni dal circuito finanziario e delle violazioni al buon nome, immagine e dati personali degli istanti, considerato anche l'inserimento e divulgazione dei nomi, riferimenti patrimoniali ed errata oltre che pregiudizievole posizione debitoria degli stessi, tramite computer e data base, nei sistemi informatici e nei sistemi finanziari-bancari-creditizi da cui per fatto notorio risultano ingiustamente esclusi, nonché il lungo tempo occorrente, ex legge, alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, eseguibile da parte degli istanti solo col passaggio in iudicato della sentenza, ai sensi dell'art 120 c.p.c. valutata la ragionevole richiesta formulata elle comparse d'intervento-volontario autonomo riabilitazione dei nomi e dati degli istanti, a mezzo i termini e modi ritenuti opportuni ed adeguati secondo giustizia, potendo la pubblicità del dispositivo della presente sentenza, secondo questo Giudice, contribuire a riparare opportunamente, seppur in parte, il danno subito ed ancora in atto a carico degli istanti, soddisfacendo e tutelando anche i loro diritti personali, con lo scopo di riabilitare, per quanto possibile, la loro immagine e per rettificare le segnalazioni errate e d'ingiuste ipoteche sul loro buon nome e patrimonio immobiliare nei confronti dei terzi, il Giudice ordina a cura e spese della parte convenuta soccombente la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza in due quotidiani come II Mattino di Napoli e la Repubblica e due settimanali come L'Espresso e Panorama, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'alt 133 c.p.c., in mancanza a pagare agli istanti la somma anticipata per la spesa di pubblicazione.
    Sussistono anche per i citati interventori, come spiegato per l'attore principale e per i motivi già esposti innanzi, gli estremi per la condanna della convenuta, a favore di ciascuno degli interventori, ad un risarcimento danni personali di tipo esistenziale e morale quantificati in 1.000,00 euro, nonché al buon nome ed all'immagine calcolati in 1500.00, come previsto in tali
    casi anche dalla Suprema Corte, il tutto nella complessiva somma di € 2.500,00 per ognuno di
    essi e conseguente condanna alle spese del giudizio, per ciascuno di essi, che si liquidano come da dispositivo, in uno alla condanna della convenuta ex art. 96 epe. l° comma in quanto
    la convenuta ha resistito in giudizio con colpa grave senza mai dichiarare di voler provvedere,
    neanche dopo le risultanze istruttorie sull'inesistenza dei titoli, alla cancellazione dell'ipoteca e quindi alla limitazione danni provocati,nonostante il pieno diritto degli istanti, nonché ll° comma risultando accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca dalla GESTLINE Spa in danno e pregiudizi dei legittimi proprietari degli immobili limitati nei loro diritti e disponibilità senza giusta causa.
                                                                            P.Q.M.


    Il Giudice di Pace di Napoli, dichiarata la propria competenza per materia, valore e territorio e
    riconosciuta l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie opposte per mancanza del titolo presupposto, inoltre in considerazione dell'inammissibilità di questa procedura d'iscrizione ipotecaria, per  i crediti non tributari e per debiti inferiori ad euro 8000,00, disattesa e respinta ogni altra richiesta ed eccezione, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa e sulle domande dell'istante e degli interventori volontari-autonomi, così provvede:
    a) accoglie la domanda dell'attore ......... LUIGI e per l'effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta con prot. 118912/028 dalla Gest Line S.p.A. sul diritto di usufrutto dell'istante su due immobili siti in …….. alla Via ………, piano terra e piano primo, 1) Cod. Q4CE Catasto Urbano Sez. Foglio … Part. ….. Sub 4, Natura C.2 locali e 2) Cod. Q4CE Catasto URBANO Foglio … Part. …. Sub 8 Natura A2 abitazione, come specificamente indicato nel provvedimento impugnato, poiché contraria al dettato di cui alla normativa vigente ed anche del DPR 602/73;
    b) condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a provvedere immediatamente alla cancellazione della predetta illegittima iscrizione ipotecaria a propria cure e spese ed al risarcimento dei danni personali all'istante, morali, all'immagine, al buon nome esistenziali ed alla qualità della vita in favore del sig. ......... Luigi, che liquida in via equitativa e secondo giustizia in complessivi €. 2500,00, oltre interessi dalla pubblicazione
    della sentenza;
    e) condanna la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. ......... Luigi delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 120,00 per spese vive, € 950,00 per diritti ed € 1950,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, .nonché ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 2000,00 per la temerarietà dell'iscrizione ipotecaria irritualmente eseguita e ancora iscritta senza titolo e per infondatezza delle eccezioni alle richieste dell'attore, con attribuzione ai difensori anticipatari.

    Vanno accolte anche, le domande degli interventori e per l'effetto, preliminarmente, il Giudice
    adito dichiara nulle ed inammissibili, per mancata notifica e prescritte le rispettive cartelle esattoriali indicate nei provvedimenti della GESTIine opposti, - quindi illegittime le rispettive procedure di iscrizione ipotecaria disposte dalla Gest Line S.p.A. sugli immobili di proprietà degli interventori, come in atti, per mancanza del titolo presupposto e perché contrarie alla normativa vigente, inoltre per la riabilitazione dei nomi e dati degli istanti al fine di riparare al danno provocategli ordina a cura e spese della parte convenuta la pubblicazione del dispositivo di sentenza in due quotidiani come II Mattino di Napoli e la Repubblica e due settimanali come L'Espresso e Panorama, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 133 c.p.c., in mancanza a pagare agli istanti la somma anticipata per la spesa di pubblicazione, pertanto, in particolare:
    d) accoglie la domanda di ......... Maria e per l'effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta con Prot. …. dalla Gest Line S.p.A. sull'immobile di proprietà dell'istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez, Vic. Foglio ….part. ….sub.33 abitazione in Via ………… Napoli, nonché nulle ed inammissibili le cinque cartelle esattoriali non notificatele come specificamente indicate nel provvedimento impugnato;
    e) condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale ra
    Fonte: giudicedipace.it


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