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  • Mutui, le famiglie in difficoltà possono chiedere di non pagare rate per un anno

    MILANO (1° febbraio) - Da oggi le 100 mila famiglie in difficoltà economica potranno chiedere la sospensione per un anno del pagamento delle rate di mutuo sull’abitazione principale. Questo beneficio è frutto dell’accordo raggiunto a metà dicembre dall’Abi con le Associazioni dei consumatori (tranne l’Adusbef) sul ”Piano famiglie”, in conseguenza della crisi economica che ha un impatto diretto sui nuclei famigliari. Gli aventi diritto possono accedere al piano di rinegoziazione fino al 31 dicembre 2011.

    A questo accordo hanno aderito quasi tutte le banche italiane con la discrezionalità di poter offrire condizioni migliorative rispetto a quella standard. Nella sospensione può rientrare anche la sola quota capitale, non soltanto gli interessi. A usufruire di questa agevolazione sono quattro specifiche categorie di mutuatari ben codificate a condizione però che l’importo massimo del mutuo non sia superiore a 150 mila euro e che il mutuatario percepisca un tetto di reddito pari a 40 mila euro l’anno di imponibile. Queste due condizioni sono state aggiunte a seguito dei negoziati con i consumatori che hanno ottenuto anche la possibilità di includere nell’ambito di applicazione dell’accordo quei mutui con ritardo di pagamento fino a 180 giorni consecutivi (6 mesi).

    L’ordine di grandezza riguarda circa 7,5 miliardi di prestiti erogati. Ma chi può beneficiare della sospensione nel pagamento delle rate? L’accordo indica quattro eventi che devono essersi verificati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e determinano l’avvio della sospensione con riferimento ad almeno uno dei cointestatari del contratto di mutuo: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n.3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; d) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (cig, cigs). La sospensione si riferisce a mutui anche in fase di preammortamento garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale o oggetto di operazione di cartolarizzazione. Può essere richiesta dal cliente per un anno e per una sola volta.

    La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta. Nel periodo congelato maturano gli interessi che potranno essere pagati: per la sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’ammortamento per quota interessi e capitale con applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: in questo caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento.
    Fonte: il mattino


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