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  • La rettifica parziale lancia l'affondo contro l'evasione

    L'accertamento parziale allarga il campo d'azione. Oltre che su segnalazioni, accessi, ispezioni e verifiche, potrà ora basarsi anche su inviti a comparire che hanno riguardato pure le indagini finanziarie, inviti a produrre atti e documenti e su questionari. L'ampliamento dei casi che consentono di ricorrere a tale opportunità sia per le imposte sui redditi che per l'Iva è stato previsto dal comma 17 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 approvata in via definitiva la Senato il 7 dicembre scorso. Come recita il primo periodo della disposizione, il potenziamento dello strumento è finalizzato al miglioramento delle attività di controllo fiscale nell'ottica di indirizzarle verso situazioni a maggiore rischio di evasione.

    Il parziale, negli anni, ha trovato la sua ragione d'essere nella necessità di conferire all'amministrazione la possibilità di rettificare la dichiarazione del contribuente sulla base di elementi certi senza necessità di dover valutare la sua posizione complessiva. Questa attività non richiede alcuna fase istruttoria. Si tratta di elementi e segnalazioni certi rivelatori di violazioni.

    Il meccanismo 
    Più nel dettaglio, l'articolo 41-bis del Dpr 600/73 per le imposte dirette (e l'articolo 54 del Dpr 633/72 per l'Iva), in deroga ai principi di unicità e globalità dell'azione di accertamento fiscale, consente di procedere anche a una forma «parziale» di accertamento. Si tratta, in sostanza, di una modalità circoscritta alla possibilità di muovere solo alcune specifiche contestazioni al contribuente senza che questo comporti un pregiudizio all'ulteriore azione accertatrice, da svolgere nei termini stabiliti dalla legge. Di conseguenza, il fisco conserva la possibilità di procedere eventualmente a un' attività istruttoria aggiuntiva. Attività da cui potrebbe poi derivare un successivo avviso nei termini stabiliti dall'articolo 43.

    L'accertamento «parziale» scatta qualora da segnalazioni, accessi, ispezioni o verifiche siano stati acquisiti elementi probatori sufficienti per stabilire (per le imposte dirette) l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato (compresi i redditi da partecipazione imputabili per trasparenza), che avrebbe dovuto concorrere a formare l'imponibile. Ma anche l'esistenza di deduzioni, detrazioni e esenzioni in tutto o in parte non spettanti. Mentre, in riferimento all'Iva, il fisco può contestare un corrispettivi o importi in tutto o in parte non dichiarati, o deduzioni completamente o parzialmente non spettanti. Per espressa previsione normativa, sono escluse le ipotesi in cui gli uffici procedono in base all'articolo 36-bis del Dpr 600/73 (liquidazione delle dichiarazioni) e all'articolo 36-ter (controllo formale).
    L'accertamento parziale dovrebbe rappresentare un'eccezione del principio di unicità dell'accertamento insieme all'accertamento integrativo. In queste ipotesi, infatti, viene meno la fondamentale caratteristica dell'accertamento in base alla quale una volta emesso l'atto, il potere impositivo dell'amministrazione deve ritenersi consumato. Con la rettifica parziale l'accertamento per lo stesso periodo periodo di imposta può essere reiterato. Con l'«integrativo», invece, la possibilità di ulteriore rettifica discende dalla conoscenza sopravvenuta di nuovi elementi.
    Gli effetti del restyling 
    L'intervento della legge di stabilità non è il primo che negli ultimi anni ha progressivamente esteso la portata dell'accertamento parziale. A parte le interpretazioni della giurisprudenza che avevano definito le situazioni in cui è legittimo il ricorso allo strumento (si veda nel dettaglio l'articolo in basso), l'applicazione della rettifica parziale era stata già ampliata con la legge 311/2004 (Finanziaria 2005), includendo tra le ipotesi legittimanti le segnalazioni conseguenti ad accessi, ispezioni, verifiche.

    Ora, per effetto delle integrazioni appena introdotte, l'accertamento parziale delle imposte sui redditi potrà essere basato sia sulle segnalazioni, sia su accessi, ispezioni e verifiche (articolo 32, comma 1, n. 1) sia su una delle seguenti attività.
    1) Inviti a comparire rivolti ai contribuenti con la richiesta di dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche a seguito delle indagini finanziarie. Da notare, in questo contesto (e da qui verosimilmente le ragioni della modifica normativa), che in precedenza era previsto come le risultanze di tali indagini potessero formare oggetto degli accertamenti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41, non prevedendo la norma in questione (41-bis).
    2) Inviti nei confronti del contribuente per chiedergli di esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento. Come pure gli inviti rivolti ai soggetti obbligati a tenere la contabilità e finalizzati all'esibizione di bilanci o i rendiconti e i libri o i registri previsti dalle disposizioni tributarie
    3) Questionari inviati ai contribuenti per ottenere dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o anche nei confronti di altri soggetti passivi d'imposta con i quali abbiano intrattenuto rapporti. Questionari che riportano l'invito a restituirli compilati e firmati.
    L'ampliamento degli elementi riguarda anche l'Iva. In questo caso, l'accertamento parziale potrà basarsi, oltre che su segnalazioni, accessi, ispezioni e verifiche, anche sulle risultanze di inviti a comparire, di questionari, ma anche di inviti all'esibizione e alla trasmissione di documenti e fatture.

    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-20/rettifica-parziale-lancia-affondo-093020.shtml?uuid=AYPWpHtC

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