rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Figlio maggiorenne? Va mantenuto fino a quando non trova un lavoro ad hoc

    Fonte: http://www.altalex.com  
    L’assegno di mantenimento per i figli non viene a cessare automaticamente con il raggiungimento della maggiore età; in quanto il figlio maggiorenne deve essere mantenuto fin quando non riesce a trovare il lavoro ad hoc.

    Così gli ermellini si sono espressi nella sentenza n. 22909 dell’11 novembre 2010 a favore dei c.d. bamboccioni.

    Secondo quanto precisato dalla sentenza che si commenta i genitori hanno l’obbligo del mantenimento dei figli indipendentemente dalla età anagrafica, fino al momento in cui gli stessi non vengono avviati ad una professione che sia confacente alla loro preparazione e inclinazione naturale, rispondente, il più possibile, alla condizione sociale della famiglia.

    Per liberarsi dall’obbligo del mantenimento, quindi, non è sufficiente che i figli siano maggiorenni e che lavorino; da tale obbligo non sono esenti, nemmeno i genitori adottivi.


    La questione sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità concerneva il caso di due genitori adottivi i quali non avevano pagato la retta alla casa famiglia presso cui i loro tre figli alloggiavano (allontanati in quanto trovati in stato di abbandono).

    Tale questione ha dato spunto ai giudici per ricordare quanto siano estesi i doveri dei genitori nei confronti dei figli.

    Il caso nasce dal ricorso presentato dal comune che chiedeva il rimborso della somma anticipata per il collocamento dei figli nella casa famiglia.

    La Suprema Corte ha ricordato che “l’obbligo di mantenimento dei genitori, tanto naturali quanto adottivi, verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica quanto nell'assistenza morale di costoro, e non cessa per il raggiungimento della maggiore età”; così ha stabilito il risarcimento a carico del comune che si era fatto carico delle spese, precisando che “la famiglia adottiva, pur perdendo la patria potestà, è tenuta a provvedere al mantenimento dei figli adottati e collocati in una casa famiglia (a meno che siano davvero indigenti)”.

    Nella sentenza de qua, infatti, si legge testualmente che ……..“Ne consegue che, pur dopo il provvedimento di sospensione della loro potestà genitoriale, l'obbligo di provvedere al mantenimento dei minori A., nel caso consistente nel pagamento della relativa retta, ha continuato a gravare sui genitori adottivi, essendo collegato esclusivamente al perdurare di tale status e non alla permanenza dei minori presso il nucleo familiare dei genitori ovvero alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi”.
    (Altalex, 6 dicembre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)


    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
    SEZIONE I CIVILE
    Sentenza 11 novembre 2010, n. 22909

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________