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  • Accertamento del tributo ai fini ici ed onere di classamento

    Fonte: http://www.altalex.com 
    La sentenza in commento assume particolare rilievo sia con riferimento alla questione giuridica oggetto del contendere, sia con riferimento all’enucleazione di principi di diritto processuale applicabili al processo tributario ed al processo generale.
    La pronuncia trae le mosse da un avviso di accertamento ai fini ICI notificato da un Comune a Poste Italiane spa per omessa presentazione della dichiarazione e del relativo versamento.
    La società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR rilevando, per quel che qui rileva:
    1) che il Comune, prima di procedere alla notificazione dell’avviso, avrebbe dovuto attivarsi presso il competente Ufficio del Territorio per l’acquisizione dei dati catastali relativi al bene;

    2) che il Comune non ha motivato l’avviso in ordine al classamento adottato “d’ufficio”;
    3) che la motivazione della sentenza impugnata fosse viziata per difetto di motivazione in ordine ai motivi per cui la classificazione proposta dal Comune sarebbe stata da preferire rispetto a quella suggerita dalla società, sebbene “non particolarmente appropriata rispetto alle caratteristiche dell’edificio”.
     La Corte respinge i primi due motivi di ricorso.
    Il primo perché l’obbligo del Comune di attivarsi presso l’ufficio del territorio sussiste solo e nell’ipotesi in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione ICI ex art. 5 commi 4 e 11 D.Lgs. 504/92, mentre, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione – cui è sussumibile la fattispecie in esame – il Comune procede all’accertamento d’ufficio.
     La seconda censura è considerata inammissibile in base al principio per cui, in materia di imposta comunale sugli immobili, l’obbligo motivazionale è assolto laddove il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’an ed quantum della pretesa impositoria, come è accaduto nel caso in esame.
     Il terzo motivo di ricorso, invece, appare fondato e viene accolto, con conseguente cassazione della senetnza impugnata.
    Insegna la Corte che il giudizio tributario è un giudizio a cognizione piena e come taledeve concludersi con una pronunci in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria sia riguardo all’an, sia riguardo al quantum.
    Ne deriva che, a fronte di un ricorso volto a contestare l’an ed in quantum dell’imposizione, la funzione decisionale non può esaurirsi in un mero parere sulla legittimità dell’avviso di accertamento; diversamente il giudice tributario ha il potere ed il dovere di determinare l’entità dell’imposta alla luce dell’esatta e definitiva determinazione delle rendite catastali che emerga nel corso del giudizio”.
    Per quel che attiene il caso in esame, la Corte rileva come la CTR abbia completamente omesso di analizzare i documenti prodotti dalla ricorrente e di approfondire l’esame dei criteri di classa mento e delle caratteristiche dell’immobile sì da giungere ad una motivazione che giustificasse l’attribuzione di una classe piuttosto che un’altra.
    La Corte, dunque, bacchetta i giudizi affrettati e superficiali.
    Così facendo, implicitamente, richiama all’attenzione di tutti gli operatori del diritto, giudici ed avvocati, ciascun per quel che gli compete, l’importanza di verificare la completezza delle motivazioni che sorreggono una pronuncia, e ciò al fine di garantire una giustizia effettiva ed efficace.
    (Altalex, 12 novembre 2010. Nota di Marta Buffoni)

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
    SEZIONE TRIBUTARIA
    Sentenza 30 giugno 2010, n. 15538

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