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  • Avvocati solo a tempo pieno. La Corte Ue promuove l'incompatibilità con il lavoro pubblico


    Ampio potere di intervento agli Stati che possono vietare ai dipendenti pubblici part time di svolgere in contemporanea la professione di avvocato. Tanto più se l'obiettivo della legislazione interna è evitare conflitti di interesse e favorire il corretto esercizio della professione.
    Lo ha stabilito la Corte di giustizia Uedell'Unione europea, nella sentenza depositata giovedì 2 dicembre (causa C-225/09, Jakubowska), chiamata a sciogliere un quesito interpretativo sulla normativa Ue in materia di libera concorrenza e sulla direttiva 98/5 che facilita l'esercizio della professione di avvocato (recepita in Italia con il decreto legislativo 96/2001). La possibilità per i dipendenti part time di esercitare la professione di avvocato è stata cancellata dalla legge 339/2003, che ha fissato un divieto generale. Agli avvocati che erano anche dipendenti sono stati concessi 36 mesi per decidere il prorio destino professionale: o professionista o lavoratore dipendente. In caso di mancata scelta, l'Ordine ha il potere di cancellare gli avvocati part time dall'Albo.

    Questi i fatti: una donna aveva nominato, nell'ambito di una controversia per risarcimento danni, due avvocati, dipendenti pubblici a tempo parziale.Una nomina consentita in base alla legge del 662/1996, ma vietata dalla 339/2003, la cui entrata in vigore aveva comportato la cancellazione dall'albo degli avvocati nominati dalla donna. Il giudice di pace di Cortona, prima di risolvere la controversia, si è rivolto alla Corte Ue. Nodo centrale è se una normativa interna possa impedire l'esercizio della professione forense, con conseguente cancellazione dall'Albo, a dipendenti pubblici che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale.

    Prima di tutto, la Corte ha ritenuto del tutto legittimo che uno Stato affidi agli organi di un'associazione professionale, come l'Ordine degli avvocati, il compito di procedere a cancellare dall'albo dei professionisti che non hanno regolarizzato la propria posizione. La legge 339/2003, infatti, consente agli avvocati a tempo parziale, proprio per non incidere negativamente sulle scelte già effettuate nel momento in cui era possibile svolgere la libera professione, di cambiare il proprio status e di optare per il regime a tempo pieno. In caso contrario, l'Ordine può procedere alla cancellazione. L'affidamento di questo compito a un'associazione professionale, che non è quindi un'associazione di imprese, lascia intatto il carattere pubblico della normativa e non rende inefficaci le regole sulla libera concorrenza proprio perché non impone né agevola accordi vietati dal Trattato Ue. 

    Nel passare all'esame della direttiva 98/5, la Corte ha rafforzato il potere degli Stati nell'individuazione delle situazioni di incompatibilità con l'attività forense. Per la Corte, infatti, la direttiva 98/5 armonizza in modo completo i requisiti preliminari per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, ma lascia gli Stati liberi nella determinazione delle regole deontologiche e professionali.

    Questo vuol dire che ogni Paese è libero di precludere l'esercizio della professione a coloro che svolgono un lavoro, anche a tempo parziale, come dipendenti pubblici. Di conseguenza, anche gli avvocati stabiliti in Italia, saranno tenuti a rispettare tale regola, per non rischiare la cancellazione. D'altra parte - precisa la Corte - l'autonomia concessa agli Stati dalla direttiva che, in questo settore, accantona l'armonizzazione, è dovuta alla volontà di lasciare alle autorità nazionali l'individuazione degli strumenti utili a evitare conflitti di interesse. Un obiettivo centrale per fare in modo che gli «avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri e degli altri operatori di cui non devono subire l'influenza». Unico limite: garantire il principio di proporzionalità.

    La Corte Ue, poi, inaspettatamente si occupa anche del problema della discriminazione a rovescio. Tenuto conto che la legge italiana si applica non solo agli avvocati nazionali, ma anche a quelli di altri Stati va esclusa ogni discriminazione a danno dei legali italiani.

    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-02/avvocati-solo-tempo-pieno-225157.shtml?uuid=AY4cgboC

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