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  • Preavviso di fermo illegittimo se non indica presupposti e ragioni giuridiche

    Fonte: http://www.altalex.com    
    E’ illegittimo il preavviso di fermo amministrativo che non estrinseca adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
    E’ questo il principio con cui la CTP di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso annullando il preavviso di fermo impugnato e privo di alcuna motivazione.
    In particolare, per la CTP di Lecce, sez. I, ……il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo, suscettibile di trasformarsi automaticamente in vero e proprio fermo amministrativo con il decorso dei venti giomi concessi per il pagamento del carico tributario iscritto a ruolo, può essere accolto, atteso che esso non estrinseca adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione” (art. 7, L. 212/2000).
    (Altalex, 13 ottobre 2010. Nota di Alfredo Matranga)
     

    Commissione Tributaria Provinciale di Lecce
    Sezione I
    Sentenza 23 settembre 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
    DI LECCE
    SEZIONE 1
    riunita con l'intervento dei Signori:

    PELLERINO VINCENZO Presidente
    Di MATTINA DOMENICO Relatore
    SARTORI ARTURO Giudice


    ha emesso la seguente
    SENTENZA
    ...omissis...
    RITENUTO IN FATTO
    …. da Lecce, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Padula, ricorre contro Equitalia Lecce Spa in relazione alla comunicazione n. F05920070000887610 concemente il fermo amminisnativo di beni mobili registrati, notificata in data 05/03/2008, recante l'iscrizione a ruolo della somma di Euro 637,17 compresi sanzione e interessi.
    Con detta comunicazione Equitalia rendeva noto al ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla notifica delle cartelle in sospeso (per un ammontare complessivo di Euro 637,17), si sarebbe provveduto al fermo amministrativo dell'autovettura FIAT Panto targata *******, attualmente di proprieta’ del contribuente.
    Il ricorrente eccepisce che le cartelle facenti parte del provvedimento impugnato non sono state Si notificate; in conseguenza della comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sarebbe irrimediabilmente viziata poiche costituisce it primo atto del procedimento tributario a lui notificato.
    Lamenta, anche, mancanza di motivazione dell'atto impugnato, posto che non sarebbe data di riscontrare quail siano le ragioni su cui si fonda la pretesa impositiva. Conclude chiedendo che venga dichiarata della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo impugnata e che venga disposto lo sgravio del carico illegittimamente iscritto a ruolo, ammontnnte ad Euro 637,17, con vittoria di spese.
    Equitalia Lecce Spa, costituitasi in giudizio con memorie del 16 giugno 2008, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto da parte avversa, la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento di fermo amministrativo e inammissibilità dell'impugripzione per intervenuta decadenza.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    II carico tributario sotteso al paventato provvedimento di fermo amministrativo riferito a varie cartelle esattoriali che lo stesso ricorrente elenca nel suo ricorso e che riportano importi dovuti a vario titolo.
    Il ricorrente lamenta di non aver mai avute notificate tali cartelle, probabilmente a causa - afferma egli stesso - "dell'ubicazione della ma residenza in una zona urbana scomodamente raggiungibile dal servizio postale che gli ha causato notevoli disagi e mancata ricezione di lettere e raccomandate a lui indiritzzate”.
    Quanto copra evidenziato, tuttavia, non esime il ricorrente, risultando - per sua stessa ammissione - sovente "irreperibile o sconosciuto" a causa della sua zona di residenza fuori cinta urbana, dall'intraprendere quei rimedi - quali la richiesta del "fermo posta" o altri artifici tesi ad eliminare le cause della propria irreperibilità - al fine di ovviare alla probabile possibilità che a lui non interessi conoscere il proprio debito erariale.
    Sta di fatto che le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate al ricorrente, come si evince dalle relate di notifica prodotte nel fascicolo di parte.
    Ed infatti, l'irreperibilitità del contribuente non libera lo stesso dall'obbligo di pagare tasse e tributi, avendo il Legislatore previsto per tale circostanza un'apposita modalità di notifica delle cartelle, al fine di ovviare alla probabile possibilità che al contribuente non interessi conoscere il proprio debito erariale.
    L'iter procedurale, dunque, nel caso di specie, a stato esattamente eseguito dall'Agente di Riscossione che ha notificato mediante affissione all'Albo della Casa Comunale di residenza.
    Le varie cartelte sottese al provvedimento di fermo amministrativo sono, pertanto, diventate definitive per mancata impugnazione nei termini e it richiesto sgravio del carico iscritto a ruolo non può essere concesso, nel mentre il ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo, suscettibile di trasformarsi automaticamente in vero e proprio "fermo amministrativo" con il decorso dei venti giomi concessi per il pagamento del carico tributario iscritto a ruolo, può essere accolto, atteso che esso non estrinseca adeguatamente "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione" (art. 7, L.212/00).
    P.Q.M.
    La commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo, nel mentre dichiara inammissibile la richiesta di sgravio della somma iscritta a ruolo.
    Spese compensate.
    Lecce, li 22/04/2010.
    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 SET. 2010.

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