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Praticanti avvocati: approvato l'emendamento che prevede il compenso
Fonte: http://www.altalex.com
Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario e congruo per l'attività svolta per conto dello studio.
Lo prevede l'emendamento n. 39.1000 (approvato dall'Assemblea del Senato il 16 novembre 2010) al Disegno di Legge recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
In particolare l'emendamento stabilisce che sia previsto un compenso (ad eccezione che negli uffici pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato) commisurato all'apporto professionale fornito dal praticante allo studio al netto dell'utilizzo da parte del praticante stesso dei servizi e delle strutture dello studio.
Il tirocinio professionale non determina comunque alcun rapporto di lavoro subordinato e al praticante è sempre dovuto il rimborso per le spese sostenute per conto dello studio.
(Altalex, 18 novembre 2010. Si segnala il Pacchetto promo ''Esame di avvocato 2010'')
Proposta di modifica n. 39.1000
39.1000 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato nel testo emendato
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tirocinio professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario e congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio».

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