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  • Pace fiscale più cara da febbraio


    È il 1° febbraio 2011 la data "spartiacque" per le nuove sanzioni fiscali che, comunque, non comprendono quelle che precedono le iscrizioni a ruolo, ridotte a un terzo ovvero a due terzi. La legge di stabilità approvata alla Camera determina, al rialzo, le nuove misure delle sanzioni ridotte nell'ipotesi di accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, ravvedimento operoso e definizione delle sanzioni irrogate.

    Per l'accertamento con adesione, le sanzioni vengono ridotte a un terzo del minimo in luogo di un quarto del minimo. Questa nuova misura entra in vigore per gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2011. La norma fa riferimento agli «atti definibili emessi dagli uffici dell'agenzia delle Entrate», il che escluderebbe i processi verbali di constatazione non emessi dall'Agenzia (ad esempio, quelli emessi dalla Guardia di finanza), a fronte dei quali il contribuente può presentare la formulazione della proposta di accertamento con adesione (articolo 6, comma 1 del Dlgs 218/1997).

    Lo stesso problema si porrebbe per l'adesione ai processi verbali di constatazione (introdotta dal Dl 112/2008) quando l'atto non è emesso dall'Agenzia. Infatti, anche l'adesione ai pvc – come l'adesione agli inviti al contraddittorio – rientra tra le disposizioni che risentono della modifica al rialzo delle penalità. Questo nonostante il disegno di legge approvato alla Camera non le citi: tuttavia, le norme di riferimento di questi istituti richiamano le disposizioni sull'accertamento con adesione ordinario, stabilendo che le sanzioni previste per quest'ultimo istituto si riducono alla metà. Poiché per l'accertamento con adesione "ordinario" le sanzioni verranno ridotte a un terzo del minimo, per l'adesione ai pvc e agli inviti al contraddittorio le penalità dovranno dunque ritenersi ridotte a un sesto del minimo.
    Tornando all'entrata in vigore, è da reputare che il riferimento al 1° febbraio 2011 anno debba comunque riferirsi anche agli atti non emessi dall'agenzia delle Entrate (come i processi verbali emanati dalla Guardia di finanza), purché rientranti nella definizione dell'accertamento con adesione "ordinario" e nell'adesione ai pvc.
    La stessa data del 1° febbraio 2011 vale per gli atti che possono formare oggetto di acquiescenza (articolo 15 del Dlgs 218/1997) ed emessi dall'agenzia delle Entrate (qui il problema dell'emissione da parte di enti diversi dall'Agenzia non si pone). In relazione alla conciliazione giudiziale, invece, per la quale le sanzioni ridotte passano da un terzo al 40%, la norma fa riferimento ai ricorsi presentati dal 1° febbraio prossimo. Da sottolineare che la data "spartiacque" si riferisce ai ricorsi e non alla costituzione in giudizio.
    Per il ravvedimento operoso, le nuove riduzioni delle sanzioni si applicano per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011. Quindi, eventuali irregolarità legate agli acconti di questo mese di novembre potranno essere regolarizzate con le vecchie entità delle riduzioni da ravvedimento operoso (più basse).
    Per la definizione delle sanzioni previste dagli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997, la nuova riduzione delle sanzioni - da un quarto a un terzo - si applica dagli atti emessi dal 1° febbraio 2011.
    Va notato che il disegno di legge approvato alla Camera non interviene sulle forme di definizione previste dal Dlgs 462/1997. Si tratta della possibilità di evitare l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36 bis del Dpr 600/1973) e dal controllo formale (articolo 36 ter del Dpr 600/1973). La norma del Dlgs 462/97 prevede che, se il pagamento avviene nei 30 giorni successivi alla comunicazione di irregolarità, la sanzione si riduce a un terzo (10%) per le ipotesi da articolo 36 bis del Dpr 600/1973 e a due terzi (20%) nelle ipotesi da articolo 36 ter del Dpr 600/73.
    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-23/pace-fiscale-cara-febbraio-064055.shtml?uuid=AY5K6xlC

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