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  • L'Iva ridotta per il gas metano calcolata sugli appartamenti

    L'Iva ridotta del 10% per la fornitura di gas metano a uso civile ai condomini e alle cooperative che utilizzano impianti centralizzati e collettivi va calcolata tenendo conto dei consumi di ogni singolo appartamento e non dell'intero edificio. 
    Il tetto massimo di consumo di 480 metri cubi annui, di conseguenza, deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato a quello centralizzato. Queste sono le indicazioni che risultano dalla risoluzione n. 108/E di ieri con la quale l'agenzia delle Entrate ha indicato anche le diverse vie per ottenere il rimborso dell'imposta eventualmente versata in eccesso complicando, così, la strada ai gestori che erogano il servizio. 
    Secondo la risoluzione, i condomini e le cooperative devono rivolgersi al gestore del servizio per farsi restituire il maggior importo di Iva da loro versata.
    I gestori del gas, a loro volta, non possono attivare la procedura prevista dall'articolo 26 del Dpr n. 633/72 ed emettere una nota credito in diminuzione nella loro contabilità Iva, ma devono produrre all'ufficio delle entrate competente per territorio una apposita domanda di restituzione di tributi, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/92, il cui termine biennale di prescrizione decorre dalla data del versamento dell'imposta applicata nella misura del 20%.  
    I gestori, inoltre, per garantire la neutralità del tributo, devono dimostrare l'effettiva restituzione dell'imposta agli utenti, con lo scopo di eliminare il rischio di un indebito arricchimento che si verificherebbe se ottenessero il rimborso dell'Iva senza averla restituita all'utente.  
    Va detto che l'interpretazione fornita dall'Agenzia è ineccepibile in ordine all'applicazione dell'aliquota e alla modalità del rimborso a favore dell'utente, ma indica un cambiamento di rotta rispetto alla precedente risoluzione n. 212/E del 22 maggio 2008 (relativa a un caso analogo di rimborso dell'energia elettrica). In quella risoluzione era stato consentito al gestore di tale servizio di ricorrere all'articolo 26 del Dpr n. 633/1972 anche oltre il termine di un anno previsto dal terzo comma dell'articolo. 
    La questione nasce dal fatto che, a partire dal 1° gennaio 2008, per effetto del Dlgs n. 26/2007 era stata introdotta l'aliquota Iva del 10% sulla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui. 
    La norma era stata introdotta in applicazione della direttiva comunitaria 2003/96 per armonizzare le disposizioni Iva alle norme previste in materia di accise. La precedente circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008 aveva fornito i chiarimenti al riguardo, ma non era stata esaustiva in merito alla conteggio del tetto massimo previsto: questo aveva spinto alcuni gestori ad applicare il limite dei 480 metri cubi annui con riferimento al singolo condominio o cooperativa e non al numero degli occupanti. 
    La questione complica la vita al gestore per i canoni riscossi nel 2008, per i quali non può chiedere il rimborso se prima non dimostra di avere effettuato la restituzione all'utente; questo aspetto può comportare la decadenza per le somme che saranno rimborsate e per le quali siano trascorsi i due anni dal loro versamento. A questo riguardo, va detto che presso la Corte di giustizia Ue è stata sollevata dalla Corte di cassazione la questione pregiudiziale in ordine ai diversi termini per il rimborso con l'azione civile (5 o 10 anni) rispetto ai termini previsti dalla prassi e dalla giurisprudenza fiscale che fissa in due anni il termine di prescrizione per le richieste di rimborso.


    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-10/liva-ridotta-metano-calcolata-201525.shtml?uuid=AYkIogiC

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