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  • Il rimborso Iva sull'auto spetta senza riduzioni.

    Al professionista spetta il rimborso forfettario dell'Iva pagata per l'auto comprata senza la riduzione del dieci per cento pretesa dal Fisco. Queste le conclusioni della sentenza n. 310/31/10 della Ctp Milano.
    La vicenda inizia nel 2003 quando il contribuente non detraeva circa mille euro dell'Iva del veicolo. Ai professionisti era allora precluso il recupero del l'imposta in base all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera a), Dpr 633/73. Tale norma da tempo era in contrasto con l'articolo 17, comma 2, lettera a), direttiva n. 77/388/Cee, dal 1° gennaio 2007 sostituita dalla direttiva n. 2006/112/Ce. Secondo la norma europea il contribuente può detrarre dall'imposta a debito quella pagata ad altri soggettivi Iva per i beni e servizi impiegati nella propria attività. Per il quinto comma dell'articolo 17 eventuali limiti alla detrazione possono essere stabiliti esclusivamente dalla normativa europea, anziché da quella nazionale. Di fatti il 14 settembre 2006 la Corte di giustizia Ue, con sentenza C-228/05, dichiarava incompatibile la normativa italiana con quella comunitaria. 
    Lo scenario mutato
    Il 15 settembre 2006 il governo rimuoveva tale contrasto con l'articolo 1 del Dl 258/06. Professionisti e imprese potevano, così, richiedere il rimborso dell'Iva già assolta fino alla data del 13 settembre 2006 relativamente agli acquisti effettuati nell'esercizio delle loro attività. Il Consiglio dell'Unione europea, derogando al principio generale dell'inerenza previsto dall'articolo 168, direttiva n. 112/06, autorizzava l'Italia a limitare al 40% la detrazione Iva per le spese sostenute per gli autoveicoli non interamente utilizzati per l'esercizio della professione. 
    Il 22 febbraio 2007 un apposito provvedimento precisava le modalità dei rimborsi. Erano previste due possibilità, un rimborso pieno e uno forfettario. Nel primo caso il contribuente, se possedeva alcuni requisiti, poteva richiedere il rimborso del cento per cento dell'Iva rimasta indetraibile. Nel secondo caso, senza che fossero richiesti particolari requisiti, il rimborso era limitato forfettariamente al 40 per cento. Il 19 marzo 2007 il professionista presentava telematicamente la domanda, optando per il rimborso forfettario. Tale richiesta rimaneva però inevasa, si formava il silenzio rifiuto, e il contribuente ricorreva in Ctp. Si costituiva in giudizio l'erario, che contestava al professionista l'omessa compilazione del Rigo AR42 del modello. Secondo il fisco il contribuente non aveva espresso la volontà di rinunciare al dieci per cento dell'Iva rimborsabile. Motivo di tale riduzione sarebbe il recupero della minor Irpef ed Irap non pagata dal contribuente nel 2003 per aver imputato l'Iva indetraibile tra i componenti negativi di reddito.


    Il contribuente replicava che l'articolo 1, comma 1, periodo 4, del Dl 258/06, letteralmente, non prevede alcun abbattimento forfettario dell'Iva rimborsabile in relazione agli eventuali maggiori tributi, ma richiede soltanto l'indicazione dei dati rilevanti per determinare le somme effettivamente spettanti tali da evitare ingiustificati arricchimenti.
    La Ctp ha accolto il ricorso introduttivo. Al contribuente spetta il rimborso dell'Iva nella misura del 40% anziché del 30 per cento.


    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-29/rimborso-auto-spetta-senza-064109.shtml?uuid=AYBB3cnC

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