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Anche i familiari non assunti svolgono lavoro nero
Il mancato invio della denuncia nominativa all'Inail (Dna) del socio lavoratore fa scattare la presunzione del lavoro subordinato e la conseguente applicazione della maxisanzione per il lavoro nero. La stessa presunzione vale anche per il coniuge e il figlio del datore di lavoro.Lo ha stabilito il ministero del Lavoro con la circolare 38 firmata ieri, che fa il punto sulle novità introdotte dall'articolo 4 della legge 183/2010 ("collegato lavoro") in materia di sanzione per l'utilizzo del lavoro nero.
Dal 24 novembre, quindi, cambia il regime sanzionatorio sul lavoro nero. Il presupposto del lavoro sommerso è costituito dall'impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.Sono interessati dalla nuova norma solo i lavoratori subordinati anche se il ministero del Lavoro presume la sussistenza della subordinazione in mancanza della denuncia nominativa degli assicurati per i soci di società, coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro.
L'applicazione della maxisanzione, tuttavia, assorbe quella (100 euro) relativa al mancato invio della comunicazione di assunzione al centro per l'impiego.La circolare conferma la possibilità - per evitare la maxi sanzione - di regolarizzare il mancato invio della comunicazione al centro per l'impiego purché essa preceda il primo accesso ispettivo.
I casi che prospetta la circolare sono due:1. Se la regolarizzazione avviene prima della scadenza del primo pagamento contributivo ossia, entro il 16 del mese successivo all'effettivo inizio del rapporto, la maxi sanzione si evita con l'invio della sola comunicazione di assunzione;2. Se la regolarizzazione avviene successivamente, la maxi sanzione può essere evitata solo se il datore di lavoro, oltre alla comunicazione al centro per l'impiego, effettua il versamento anche della contribuzione relativa al periodo "scoperto".
Il datore è tenuto a «denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga e sempreché il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, con il pagamento della sanzione civile di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 388/2000, e previa comunicazione al Centro per l'impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro».
In verità, la norma non sembra prestarsi a questo tipo di lettura poiché il solo invio con effetto retroattivo della comunicazione di assunzione (prima dell'accesso ispettivo) perfeziona il presupposto della norma per scongiurare il lavoro nero. Il pagamento della contribuzione costituisce solo una conseguenza di natura previdenziale cui si applicano, in presenza dei presupposti, le regole previste per la regolarizzazione spontanea.In mancanza della comunicazione al centro per l'impiego, la denuncia Uniemens, è l'unica documentazione per dimostrare la buona fede dell'azienda. Non sono utili a questi fini, il libro unico, il contratto individuale, o la documentazione assicurativa e fiscale.Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-12/anche-familiari-assunti-svolgono-235929.shtml?uuid=AYdRsEjC


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