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A rischio calunnia se si simula lo smarrimento di assegni
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 16.06.2010 n° 23273
Chi denuncia falsamente lo smarrimento di assegni bancari consegnandoli, poi, ad una terza persone al fine di restituire prestiti ricevuti e per saldare prestazioni professionali risponde di calunnia. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 16 giugno 2010, n. 23273, con la quale viene spiegato che la falsa denuncia di smarrimento degli assegni "attribuisce, sicuramente, al legittimo portatore che lo negozi l'appropriazione o l'impossessamento o la ricezione illecita e comunque l'utilizzazione indebita di tali assegni".
Tali comportamenti, secondo il giudice nomofilattico, possono integrare sia reati perseguibili a querela (come il furto semplice) sia reati perseguibili d'ufficio (quali il furto aggravato o la ricettazione). Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il dolo della calunnia (nella specie qualificata come calunnia reale o indiretta, in quanto il soggetto agente simula tracce di reato sulla base del solo possesso del titolo), si estende sino a ricomprendere l'intera gamma di tali illeciti penali.
Di conseguenza, secondo i giudici, chi presenta la falsa denuncia "non può non sapere che, chi girerà o presenterà all'incasso il titolo in buona fede, potrà essere perseguibile d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione".
Principio confermato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale la falsa denuncia di smarrimento di un assegno, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l’autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo. La falsa denuncia costituisce, in tal caso, l’espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, al quale ha trasmesso l’assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all’incasso potrà essere perseguito d’ufficio, nel senso sopra precisato (Tribunale di La Spezia, 24 giugno 2009).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la falsa denuncia dello smarrimento di un assegno, integra il delitto di calunnia, in quanto simula ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione, ma non eventualmente quello di appropriazione di cosa smarrita. In proposito, è del tutto irrilevante l’evenienza che alla denuncia di smarrimento possa non aver fatto seguito la proposizione della querela per i reati di appropriazione indebita e di falso in assegno. Infatti, perché possa configurarsi il reato di appropriazione indebita di cosa smarrita è necessario che la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore e che questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere onde, poiché è sicuramente e agevolmente possibile risalire, sulla base delle annotazioni contenute nell’assegno, al titolare del conto, chi si impossessa illegittimamente del titolo commette o il reato di furto o quello di ricettazione (Cass. pen., Sez. VI, 7 gennaio 2010, n. 4073, in Guida al dir., 2010, 10, 96).
http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=-rischio-calunnia-se-si-simula-lo-smarrimento-di-assegni&rn=77a3c0a3a510d2a89723b05a5637203a
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