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Responsabilità genitoriale: un provvedimento provvisorio non configura una "decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore"
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Trasferimento illecito del minore – Provvedimenti provvisori che disciplinano il potere dei genitori di prendere decisioni relative al minore – Diritto di affidamento – Decisione che prescrive il ritorno del minore – Esecuzione – Competenza – Procedimento pregiudiziale d’urgenza»
Come risulta dal fascicolo di causa sottoposto alla Corte, la sig.ra Povse e il sig. Alpago hanno convissuto more uxorio fino alla fine del mese di gennaio del 2008 con la figlia Sofia, nata a Vittorio Veneto il 6 dicembre 2006. Ai sensi dell’art. 317 bis del codice civile italiano, l’esercizio della potestà spettava congiuntamente a entrambi i genitori. Alla fine del mese di gennaio del 2008 la coppia si è separata e la sig.ra Povse ha lasciato l’abitazione comune, accompagnata dalla figlia Sofia. Sebbene il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento provvisorio e urgente emesso su istanza del padre l’8 febbraio 2008, avesse disposto a carico della madre il divieto di espatriare con la bambina, nel febbraio del 2008 essa si è recata con la figlia in Austria, dove vivono da allora. Il 16 aprile 2008 il sig. Alpago ha adito il Bezirksgericht Leoben (giudice di primo grado del circondario di Leoben, Austria) per ottenere il ritorno della figlia in Italia in forza dell’art. 12 della convenzione dell’Aia del 1980. Con decreto del 23 maggio 2008 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha revocato il divieto di espatrio della madre con la figlia e ha disposto temporaneamente l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, precisando al contempo che la figlia poteva, fino all’adozione della decisione definitiva, risiedere in Austria con la madre, alla quale tale giudice attribuiva il potere di prendere le «decisioni concernenti l’ordinaria amministrazione». Con lo stesso decreto il giudice italiano disponeva che il padre partecipasse alle spese di mantenimento della figlia, stabiliva modi e tempi di visita di quest’ultimo alla figlia e ordinava una consulenza tecnica d’ufficio per verificare i rapporti esistenti tra la bambina e i genitori. Nonostante tale decisione, risulta dalla relazione peritale redatta il 15 maggio 2009 dal consulente tecnico d’ufficio così designato che le visite del padre erano permesse dalla madre solo in maniera minima ed insufficiente a valutare i rapporti del padre con la figlia, soprattutto dal punto di vista delle competenze genitoriali, ragion per cui il consulente dichiarava di non essere in grado di assolvere il proprio incarico in maniera completa e nell’interesse della minore. Il 3 luglio 2008 il Bezirksgericht Leoben ha respinto la domanda del sig. Alpago del 16 aprile 2008, ma il 1° settembre 2008 tale decisione è stata annullata dal Landesgericht Leoben (giudice di secondo grado per il Land di Leoben, Austria) sulla base del rilievo che il sig. Alpago non era stato ascoltato, come impone l’art. 11, n. 5, del regolamento. Il 21 novembre 2008 il Bezirksgericht Leoben ha nuovamente respinto la domanda del sig. Alpago, fondandosi sul decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 23 maggio 2008, da cui risultava che la minore poteva restare provvisoriamente presso la madre.
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/responsabilita-genitoriale-un-provvedimento-provvisorio-non-configura/4780


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