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La lavoratrice gestante, assegnata provvisoriamente ad una mansione diversa e inferiore dalla precedente non ha diritto a mantenere la retribuzione precedente
«Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE − Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento − Artt. 5, n. 2, e 11, punto 1 − Lavoratrice provvisoriamente assegnata ad un altro posto per il periodo della gravidanza − Assegnazione obbligatoria a causa dell’esistenza di un rischio per la sua sicurezza e per la sua salute o per quella del bambino − Retribuzione inferiore alla retribuzione media percepita prima di tale assegnazione − Precedente retribuzione composta da uno stipendio di base e da diverse integrazioni − Calcolo dello stipendio cui la lavoratrice gestante ha diritto per la durata della provvisoria assegnazione»
La ricorrente nella causa principale ha lavorato a servizio della Finnair in qualità di hostess di volo a partire dall’8 aprile 1998. Il posto di responsabile di cabina le è stato attribuito nel corso del mese di ottobre del 2005. La ricorrente nella causa principale è rimasta incinta all’inizio del 2007. Il parto era previsto per il 16 ottobre 2007; a causa dello stato di gravidanza essa è stata provvisoriamente assegnata, a partire dal 30 aprile 2007, ad un posto a terra, corrispondente ad un lavoro amministrativo. Essa ha occupato tale posto fino al 15 settembre successivo, data in cui è iniziato il suo congedo di maternità. Tale assegnazione è avvenuta in conformità all’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 92/85 alle pertinenti disposizioni della legge sul contratto di lavoro e della legge sulla sicurezza sul lavoro, nonché del contratto collettivo. Dal fascicolo risulta che detto provvedimento era motivato dal fatto che la ricorrente nella causa principale era esposta, a causa del suo lavoro, ad agenti fisici, come le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, che potevano comportare lesioni del feto. Dalla decisione di rinvio risulta che, in quanto responsabile di cabina, una parte consistente della retribuzione complessiva della ricorrente nella causa principale è composta da indennità integrative. Le integrazioni versate ai lavoratori possono considerevolmente variare a seconda che si tratti di una persona avente la qualità di superiore gerarchico, come il responsabile di cabina, oppure una hostess di volo o uno steward. Tali lavoratori possono percepire diverse indennità, come, in particolare, quelle per il lavoro notturno, per il lavoro domenicale, per i giorni di ferie, per le ore supplementari se la giornata di lavoro eccede le otto ore, per i voli di lunga durata o anche per i voli che comportano una differenza del fuso orario. Inoltre, persone che hanno lo stesso grado possono compiere un numero di ore di lavoro assai vario, il che incide sull’importo dei premi corrisposti. Tali integrazioni rappresentavano circa il 40% della retribuzione totale della ricorrente nella causa principale prima della sua temporanea assegnazione ad un posto a terra. Lo stipendio mensile di base di quest’ultima ammonta ad EUR 1 821,76 e la sua retribuzione mensile media ad EUR 3 383,04. In seguito a tale assegnazione, la retribuzione mensile totale della ricorrente nella causa principale è diminuita di EUR 834,56
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e/4781

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