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Niente errore se la Cassazione cambia idea ... in corsa
Sentenza Cassazione civile 02/07/2010, n. 15811
Alla luce dal principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici dal processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento.Alla luce dal principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici dal processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inanissibile. o improcedibile in base a form o termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall’overruling.Il mezzo tecnico per ovviare all’ errore oggttivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini previsto dall’art. 184-bis cod. proc.civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassaiione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatisi non piu attendibili.
Fonte: Ipsoa.it
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