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  • I limiti della diffusione in pubblico di programmi televisivi a pagamento

    E’ reato diffondere in pubblico programmi televisivi a pagamento, in assenza di un preventivo accordo con il distributore. Lo ha affermato la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza 27 maggio 2010, n. 20142 con la quale si stabilisce il divieto, per i circoli privati, di trasmettere partite di calcio al loro interno, usando decoder destinati ad uso esclusivamente privato.

    Secondo l’impostazione dominante in giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla sentenza che brevemente si commenta, deve ritenersi integrato il reato di cui all’art. 171-ter, lett. e), della legge 633/1941, nella condotta di colui il quale, utilizzando una smart card, legittimamente detenuta in base ad un contratto sottoscritto con il fornitore, ed idonea a consentire la ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente privato, diffonda in pubblico i programmi suddetto, esorbitando in tal modo dai limiti dell’accordo concluso con il distributore medesimo.

    Tale norma, infatti, punisce la trasmissione, così come l’utilizzazione, di un’opera, riservata ad un circuito “familiare”, quando ciò avventa in pubblico mediante la decodificazione di un programma criptato.

    Premesso che, secondo la legge sul diritto d’autore, si deve considerare pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, delle opere musicali, drammatiche, cinematografiche e di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo, il soggetto che acquista una tale opera può diffonderla in pubblico solo se debitamente autorizzato.

    Ciò precisato, la Suprema Corte ha ritenuto, nella specie, sussistente il reato ex art. 171-ter, lett. e), l. 633/1941, il quale contempla la punibilità della trasmissione o diffusione di un servizio criptato, al di fuori dell’accordo con il distributore sull’uso strettamente personale, dovendosi configurare, altresì, il vantaggio consistente nel notevole incremento patrimoniale, derivato ai circoli di cui sopra, stante l’aumento degli avventori, “richiamati” a seguire i programmi altrimenti criptati all’interno di tali locali, con conseguente maggiore somministrazione di alimenti e bevande.



    Fonte: Altalex

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