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  • Deduzioni e detrazioni in materia di Irpef

    Con la Circolare n. 39/2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti su questioni interpretative poste all’attenzione della stessa Agenzia in ordine alla deducibilità e detraibilità di alcune spese, nella determinazione dell’Irpef. Per quanto riteniamo che sia noto, forse non è inutile ricordare che l’Irpef, ovvero l’ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è una imposta italiana caratterizzata dall’essere un’imposta diretta, personale, progressiva e generale.

    E’ stata istituita nel 1974 (governo Rumor IV) a seguito della riforma del sistema tributario e fornisce un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano. Si tratta di un’imposta sui redditi che possono essere fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa o altri redditi diversi. L’imposta è progressiva, vale a dire che il prelievo cresce in modo maggiormente elevato rispetto al reddito e ha carattere personale, essendo dovuta, dai soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all’estero. La Circolare in oggetto ha risposto a alcuni quesiti posti dai contribuenti. Un primo quesito riguarda le spese per l’acquisto della prima casa.

    Si chiede di sapere se la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire a abitazione principale, possa essere detratta nella prima dichiarazione dei redditi utile. La risposta dell’Agenzia è stata affermativa, ovvero sono detraibili dal 1 gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire a abitazione principale per un importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualità. Una seconda questione ha riguardato il limite massimo detraibile di interessi passivi per la stipula di un mutuo al 50% per l’acquisto di un immobile poi ceduto al coniuge con un mutuo al 100%. L’Agenzia ha specificato che il coniuge donatario della quota del consorte sull’abitazione principale potrà continuare a detrarre gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile solo in relazione alla parte di debito assunta con il contratto rimasta a suo carico (50 per cento). Il donatario, a fronte del limite massimo di spesa detraibile di 4.000 euro per anno potrà fruire della detrazione per un importo non superiore al 50% di tale limite, ovvero 2.000 euro.

    Quanto all’acquisto di immobili da ristrutturare è prevista la detraibilità, nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore a 4.000 euro, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire a abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso. Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, entro due anni dall’acquisto, a condizione che la ristrutturazione sia comprovata da una concessione edilizia o da un atto equivalente. Un altro quesito è stato posto in merito alla detraibilità dei contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.

    In questo caso la risposta dell’Agenzia è stata negativa. Un contribuente ha posto un quesito in materia di detraibilità delle spese mediche. Per la precisione si è chiesto se nel caso in cui il contribuente venga ricoverato in istituto di cura, le spese deducibili sono quelle riferite alle spese mediche e di assistenza con esclusione di quelle sostenute per la permanenza nell’istituto. In alcuni casi le spese di assistenza specifica vengono pagate per una parte dal contribuente stesso e per la rimanente quota dai familiari. Gli istituti certificano tali spese indicando quale unico soggetto il ricoverato oppure riportano la frase “per l’ospite sono state pagate”. Si chiede se è possibile per il familiare che ha sostenuto tutto il costo o parte del costo annotare sulla fattura l’importo versato dallo stesso. L’Agenzia ha risposto che sono deducibili, ai fini Irpef, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto e all’alloggio. Nell’ipotesi in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando quale unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo versato dallo stesso. In materia di riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento, un contribuente intende svolgere, su una abitazione regolarmente accatastata e dotata di impianto di riscaldamento, lavori di riqualificazione energetica per migliorarne il livello di classe energetica. Può fruire della detrazione del 55% per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti ? In questo caso, la spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. Solo nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo ma se si tratta di una fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Per cui, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”.


    http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=deduzioni-detrazioni-in-materia-di-irpef&rn=9a1a2a333e231f2ab73e9a9100ed4c83

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