rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Telelaser: multa valida senza la foto se presenti le attestazioni dei verbalizzanti

    Cassazione civile , sez. II, sentenza 05.05.2010 n° 10924

    E’ legittima la multa per superamento del limite della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo telelaser, anche in assenza della prova fotografica, quando la riferibilità della velocità allo specifico veicolo risulta in un’attestazione dell’organo di polizia stradale, che ha fede privilegiata e può essere confutata solo con la querela di falso.

    Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 5 maggio 2010, n. 10924.

    Il caso ha riguardato un automobilista multato per il superamento di velocità, accertato con l’apparecchiatura elettronica denominata “telelaser”, il quale si è opposto alla sanzione per via giudiziaria producendo la prova testimoniale di tre persone che sostenevano di aver visto la vettura dell’automobilista sanzionato passare a una velocità inferiore a quella rilevata dall’apparecchiatura.

    La Corte, interessata della questione, ha precisato che in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, è condizione di legittimità della relativa sanzione che tali apparecchiature risultino debitamente omologate, mentre la riferibilità della velocità rilevata al determinato veicolo resta affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale, non essendo invece necessaria la documentazione fotografica della vettura che ha commesso l’infrazione.

    L’attestazione di quanto accertato direttamente dal personale di polizia, secondo i giudici di legittimità ed in base ad un indirizzo dominante (Cass. 5873/04; 7013/06), ben può integrare la rilevazione elettronica della velocità attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, poiché tale attestazione è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, mentre è suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica.

    Orbene, nel caso di specie – ha fatto osservare la Corte – in presenza delle attestazioni dei verbalizzanti munite di fede privilegiata con riferimento alle verifiche, al funzionamento dell’apparecchio e al puntamento del veicolo, la prova testimoniale fornita da tre persone non è sufficiente a superare le stesse, poiché dette attestazioni per essere smontate avrebbero dovuto essere contestate con l’indispensabile querela di falso.



    Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=50138

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________