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  • "Tango bond": l'acquisto è valido, ma l'investitore va risarcito per la mancata informazione sul rischio

    «Sono come i Bot, ma rendono di più». Galeotto fu il consiglio a investire nelle obbligazioni argentine e il paragone con i titoli italiani: la banca risarcisce il risparmiatore, interessi compresi, al netto del residuo valore dei Tango bond. E ciò anche se vanno escluse la nullità e la risoluzione del contratto d’acquisto e il conflitto d’interessi dell’intermediario. Lo chiarisce una sentenza emessa dalla seconda sezione civile del Tribunale di Lecco.

    Il caso
    La validità dell’ordine d’acquisto è confermata dalla giurisprudenza di legittimità: non c’è norma che sanzioni con la nullità il contratto concluso in spregio degli obblighi informativi sui titoli, che pure tutelano interessi rilevanti. Né la banca ha rifilato al cliente titoli-spazzatura del suo portafoglio: c’è la prova che li ha comprati da un intermediario straniero in concomitanza con l’ordine del risparmiatore. La risoluzione del contratto d’acquisto va esclusa perché l’obbligo d’informazione è preesistente, in quanto legato al contratto-quadro d’investimento che sta a monte: l’investitore non dimostra la gravità nell’inadempimento nel negozio originario; una colpa che, anche se acclarata, non travolgerebbe automaticamente il successivo contratto d’acquisto. Il risarcimento, tuttavia, scatta perché si configura la responsabilità contrattuale della banca: il cliente comprò i Tango bond poco prima del default, quando il rating del titolo era già molto negativo e l’intermediario doveva saperlo. Il dovere di informazione è parte integrante degli obblighi legali del rapporto contrattuale ed è la banca a dover provare la sua condotta diligente nell’esecuzione del servizio: non basta la consegna del documento sui “rischi generali”, le informazioni sui titoli devono essere «specifiche, analitiche e complete». È invece il risparmiatore a dover dimostrare il nesso causale fra l’inadempimento dell’intermediario e il pregiudizio patrimoniale subito: si presume, nella specie, che se il cliente fosse stato informato del rischio di alta insolvenza delle obbligazioni argentine avrebbe ripiegato su investimenti più sicuri. Escluso, invece, il lucro cessante: il risparmiatore non dimostra neanche per presunzioni quali cedole o rendimenti avrebbe altrimenti ricavato dalle somme investite.
    Fonte: lastampa.it



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