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Direttiva servizi: agenti senza "ruolo", semplificati i requisiti per l'accesso alla professione
L'articolo 74 del D.Lgs. n. 59/2010 in vigore dall'8 maggio 2010, ha disposto, a decorrere da tale data, l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio. La dichiarazione di inizio attività funge ora da nuova modalità di accesso.
La Direttiva "servizi" è entrata in vigore lo scorso 8 maggio attraverso la norma nazionale di recepimento (D.Lgs. n. 59/2010) che ha modificato - semplificandolo - l'esercizio di alcune attività economiche.
L'abrogazione del ruolo
Tra i vari interventi trova una definitiva soluzione l'annosa diatriba sull'obbligatorietà per gli agenti dell'iscrizione al cosiddetto "ruolo" tenuto e gestito presso le Camere di Commercio. La Legge n. 204/85 - oggi riformata - e il relativo Decreto Ministeriale 21 agosto 1985 imponevano, sino all'8 maggio scorso, l'iscrizione al "Ruolo agenti e rappresentanti di commercio". Tale previsione è stata mantenuta nonostante il palese contrasto con la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Ue sentenze n. 215/98 e n. 456/2000; Corte di Cassazione sentenza n. 4817/99), che, stabilendo la libera circolazione degli agenti di commercio nella UE, ha censurato i condizionamenti nazionali (vincoli) imposti a tale libertà di esercizio dell'impresa.
Il decreto legislativo ha favorito una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente e rappresentante di commercio (ma anche agente d'affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere) sopprimendo - all'articolo 74, del D.Lgs. n. 59/2010 - i relativi ruoli o elenchi camerali e assegnando alla dichiarazione di inizio attività (ex articolo 19 della L. n. 241/90) il compito di fungere da nuova modalità di accesso.
Come accennato, l'articolo 74, comma 2 della norma in commento assoggetta le attività a dichiarazione di inizio di attività differita (l'attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per territorio.
Requisiti di accesso
Va, altresì, chiarito che rimane vigente il sistema di requisiti di accesso: nulla è innovato in generale relativamente ai requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all'attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie.
Appare rilevante la menzione contenuta nell'articolo 74, comma 5 secondo cui le iscrizioni previste dalla nuova disciplina, ed in particolare quella al REA, "hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale" e che i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla soppressa iscrizione nel ruolo o nell'elenco relativi, si intendono "ad ogni effetto di legge" riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previsti dalle nuove disposizioni [articolo 74, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 "6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)"].
Da ultimo, il Ministero dello sviluppo economico con circolare 6 maggio 2010, n. 3635/C (par. 13.3) ha chiarito che la nuova disciplina procedimentale deve trovare pertanto applicazione immediata.
Fonte: ilsole24ore.com
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