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Legittima l'ispezione nel domicilio del contribuente se l'abitazione figura nell'elenco telefonico come rivendita
Se da una serie di elementi emerge che labitazione costituisce la sede reale dellattività commerciale, il Fisco ha di sicuro un legittimo motivo per chiedere lautorizzazione alla Procura della Repubblica di accesso al domicilio del contribuente per una verifica fiscale da parte della Guardia di finanza. Insomma, non può considerarsi illegittima lispezione se si risulta, ad esempio, che nellelenco telefonico al titolare della ditta sono intestate due utenze telefoniche: quella dichiarata, che veniva indicata come deposito e quella dellabitazione che veniva indicata come rivendita dellattività commerciale. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 7814/10 con cui ha accolto il ricorso dellAgenzia delle Entrate che aveva censurato il verdetto dappello nella parte in cui aveva ritenuto illegittima lautorizzazione allaccesso domiciliare di un contribuente perché priva di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di violazioni finanziarie. Nellannullare con rinvio la decisione impugnata, infatti, la Suprema corte ha sottolineato come la Commissione tributaria regionale, ai fini della legittimità dellispezione, non aveva valutato una serie di elementi che avevano portato a ritenere il domicilio come la sede reale dellattività commerciale mentre la sede dichiarata svolgeva la funzione di deposito. Ai giudici del rinvio, dunque, il nuovo esame della causa alla luce degli elementi trascurati o valutati contraddittoriamente.
Fonte: lastampa.it
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