rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Legittima l'ispezione nel domicilio del contribuente se l'abitazione figura nell'elenco telefonico come rivendita

    Se da una serie di elementi emerge che l’abitazione costituisce la sede reale dell’attività commerciale, il Fisco ha di sicuro un legittimo motivo per chiedere l’autorizzazione alla Procura della Repubblica di accesso al domicilio del contribuente per una verifica fiscale da parte della Guardia di finanza. Insomma, non può considerarsi illegittima l’ispezione se si risulta, ad esempio, che nell’elenco telefonico al titolare della ditta sono intestate due utenze telefoniche: quella dichiarata, che veniva indicata come deposito e quella dell’abitazione che veniva indicata come rivendita dell’attività commerciale. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 7814/10 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva censurato il verdetto d’appello nella parte in cui aveva ritenuto illegittima l’autorizzazione all’accesso domiciliare di un contribuente perché priva di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di violazioni finanziarie. Nell’annullare con rinvio la decisione impugnata, infatti, la Suprema corte ha sottolineato come la Commissione tributaria regionale, ai fini della legittimità dell’ispezione, non aveva valutato una serie di elementi che avevano portato a ritenere il domicilio come la sede reale dell’attività commerciale mentre la sede dichiarata svolgeva la funzione di deposito. Ai giudici del rinvio, dunque, il nuovo esame della causa alla luce degli elementi trascurati o valutati contraddittoriamente.
    Fonte: lastampa.it


    Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
    Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________