rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
-
Incidenti stradali: escluso il valore di prova legale per il Cid non compilato in tutte le sue parti
Se il Cid non risulta compilato integralmente, è escluso che abbia valore di prova legale sulla dinamica dellincidente. Sì al danno morale anche in caso di presunzione di colpa. Lo precisa la sentenza 7781/10, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. Il modello per lindennizzo diretto fa fede sulla dinamica dellincidente fino a prova contraria dellassicuratore. Ma la presunzione di veridicità scatta solo se il Cid è compilato e firmato dai due conducenti coinvolti. Altrimenti le dichiarazioni contenute nel documento assumono il valore di argomento di prova e devono essere valutate con tutti gli altri elementi probatori. E ciò anche nei confronti dello stesso confitente e non solo rispetto agli altri coobbligati solidali, per i quali vale il principio secondo cui un fatto sfavorevole a un condebitore non è opponibile agli altri. Se il Cid è completo, invece, fa piena prova contro lautore delle dichiarazioni anche quando il confitente non è proprietario del veicolo e non risulta litisconsorte necessario nella lite fra danneggiato, danneggiante e assicuratore. Veniamo al concorso di colpa. Solo una doppia prova consente di superare la presunzione: il danneggiato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare limpatto e che lo scontro è dipeso dalla condotta colposa della controparte. Il danno morale, però, può essere liquidato anche se manca laccertamento positivo della colpa in capo allautore del danno. Il fatto che sia dichiarato il pari e patta ex articolo 2054 Cc, secondo comma, può incidere sulla liquidazione del risarcimento ma non sullesistenza del danno ex articolo 2059 Cc. Infine: no alla liquidazione rapida se i danni hanno causato lesioni permanenti; sì al risarcimento equitativo per il fermo tecnico.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer


0 commenti: