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La responsabilità della struttura sanitaria e del medico strutturato
Può accadere invece che il medico ed il paziente non concludano un vero e proprio contratto: è questo il caso in cui il paziente si rivolge ad una struttura sanitaria, pubblica o privata, e questa gli mette a disposizione un medico inserito allinterno della sua struttura.
Il contratto
In tal caso il paziente stipula un contratto con la sola struttura sanitaria, la quale peraltro si obbliga non solo allesecuzione della prestazione medica, ma anche a quella di ulteriori prestazioni, considerate, in senso ampio, alberghiere: si pensi infatti al ricovero del paziente allinterno della struttura, alla somministrazione da parte della stessa di cibo e medicinali, alla messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico, nonché alla predisposizione delle attrezzature necessarie.
Tale contatto, definito di spedalità, si conclude con laccettazione del paziente allinterno della struttura. Esso costituisce fonte di obbligazioni autonome e dal contenuto in parte diverso rispetto a quelle che caratterizzano il contratto stipulato tra il medico ed il paziente, il cui oggetto è invece limitato alla corretta esecuzione dallattività medica.
Responsabilità della struttura sanitaria
La struttura sanitaria è dunque esposta a forme di responsabilità autonome che possono prescindere dallaccertamento di una condotta negligente da parte del medico dipendente, in quanto possono riguardare linadempimento di altre obbligazioni direttamente ed esclusivamente riferibili allente, come ad esempio la mancanza di dotazioni adeguate.
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale, la quale può conseguire allinadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché allinadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, del cui operato si sia avvalsa, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
E infatti sufficiente che vi sia un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in senso contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Cosa fa il paziente leso?
Pertanto, in questi casi, il paziente leso dalla condotta negligente del medico potrà agire nei confronti della struttura sanitaria provando lesistenza del contatto di spedalità, allegando la condotta negligente del medico e lesito infausto che ne è derivato, nonché dimostrando le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali che ne sono scaturite.
Tuttavia, il paziente potrà agire per il risarcimento del danno anche nei confronti del medico e sempre a titolo di responsabilità contrattuale.
Dallintervento del medico, pur in assenza di un vero e proprio contratto, sorgono infatti specifici obblighi di protezione dal contenuto identico di quelli che deriverebbero a fronte della stipulazione di un contratto dopera professionale. Egli è un soggetto qualificato, dotato di particolari conoscenze e capacità tecniche che determinano in capo al paziente un legittimo affidamento nel suo corretto operare.
Per tali ragioni, il contatto che si instaura tra il medico ed il paziente acquista un rilievo sociale e, per effetto dellinciso finale dellarticolo 1173 del codice civile, diviene idoneo a produrre obbligazioni giuridicamente rilevanti.
Il paziente che lamenti un danno derivante dal negligente operare del medico potrà quindi agire per lintero ammontare del risarcimento del danno sia nei confronti del medico sia della struttura sanitaria, salvo la possibilità di questultima di rivalersi nei confronti del medico.
Fonte: lastampa.it
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