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  • La responsabilità della struttura sanitaria e del medico strutturato

    Può accadere invece che il medico ed il paziente non concludano un vero e proprio contratto: è questo il caso in cui il paziente si rivolge ad una struttura sanitaria, pubblica o privata, e questa gli mette a disposizione un medico inserito all’interno della sua struttura.

    Il contratto
    In tal caso il paziente stipula un contratto con la sola struttura sanitaria, la quale peraltro si obbliga non solo all’esecuzione della prestazione medica, ma anche a quella di ulteriori prestazioni, considerate, in senso ampio, alberghiere: si pensi infatti al ricovero del paziente all’interno della struttura, alla somministrazione da parte della stessa di cibo e medicinali, alla messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico, nonché alla predisposizione delle attrezzature necessarie.
    Tale contatto, definito di spedalità, si conclude con l’accettazione del paziente all’interno della struttura. Esso costituisce fonte di obbligazioni autonome e dal contenuto in parte diverso rispetto a quelle che caratterizzano il contratto stipulato tra il medico ed il paziente, il cui oggetto è invece limitato alla corretta esecuzione dall’attività medica.

    Responsabilità della struttura sanitaria
    La struttura sanitaria è dunque esposta a forme di responsabilità autonome che possono prescindere dall’accertamento di una condotta negligente da parte del medico dipendente, in quanto possono riguardare l’inadempimento di altre obbligazioni direttamente ed esclusivamente riferibili all’ente, come ad esempio la mancanza di dotazioni adeguate.
    Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale, la quale può conseguire all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, del cui operato si sia avvalsa, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
    E’ infatti sufficiente che vi sia un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in senso contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

    Cosa fa il paziente leso?
    Pertanto, in questi casi, il paziente leso dalla condotta negligente del medico potrà agire nei confronti della struttura sanitaria provando l’esistenza del contatto di spedalità, allegando la condotta negligente del medico e l’esito infausto che ne è derivato, nonché dimostrando le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali che ne sono scaturite.
    Tuttavia, il paziente potrà agire per il risarcimento del danno anche nei confronti del medico e sempre a titolo di responsabilità contrattuale.
    Dall’intervento del medico, pur in assenza di un vero e proprio contratto, sorgono infatti specifici obblighi di protezione dal contenuto identico di quelli che deriverebbero a fronte della stipulazione di un contratto d’opera professionale. Egli è un soggetto qualificato, dotato di particolari conoscenze e capacità tecniche che determinano in capo al paziente un legittimo affidamento nel suo corretto operare.
    Per tali ragioni, il contatto che si instaura tra il medico ed il paziente acquista un rilievo sociale e, per effetto dell’inciso finale dell’articolo 1173 del codice civile, diviene idoneo a produrre obbligazioni giuridicamente rilevanti.
    Il paziente che lamenti un danno derivante dal negligente operare del medico potrà quindi agire per l’intero ammontare del risarcimento del danno sia nei confronti del medico sia della struttura sanitaria, salvo la possibilità di quest’ultima di rivalersi nei confronti del medico.
    Fonte: lastampa.it


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