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  • Incidenti stradali: il credito sul risarcimento del danno può essere ceduto prima della liquidazione

    Sorpresa: chi è stato vittima di un incidente stradale e vanta un credito per il risarcimento dei danni può cederlo a un terzo prima della liquidazione. Il credito risulta trasferibile perché scaturisce da un fatto illecito come è, ad esempio, il tamponamento automobilistico. Lo stabilisce il tribunale di Roma con la sentenza dell’8 marzo scorso.

    Il caso
    E' stata riformata la sentenza del giudice di pace che nega la legittimazione attiva al cessionario sul rilievo che si tratterebbe di un credito futuro. Ma anche se quest’ipotesi fosse fondata, e per il giudice capitolino non lo è, il negozio di trasferimento dovrebbe ritenersi consentito in base ai principi sull’oggetto del contratto (articoli 1346 e 1348 Cc) laddove il credito futuro risulta determinabile con riferimento a un rapporto specifico; nel caso di specie scaturisce da un illecito precisamente determinato come quello da circolazione stradale. Il credito del risarcimento automobilistico è in ogni caso attuale e non futuro, tanto che gli interessi sulle somme dovute decorrono dalla data dell’incidente stradale e non dall’accertamento giudiziale. E se il debito ex delicto non è riconosciuto in giudizio? Tale possibilità non incide sulla cessione: questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare in base all'articolo 1266 del codice civile e si traduce nell’obbligo di risarcire il danno al cessionario. La responsabilità dell’incidente non è contestata: condannati al risarcimento in solido sono il proprietario del veicolo danneggiante e l’assicurazione. Il credito ceduto riguarda il costo della vettura sostitutiva cui è dovuto ricorrere il danneggiato e a incassarla è direttamente il noleggiatore, cessionario del credito. La Suprema corte di recente ha affermato che il danno da “fermo tecnico”, cioè la sosta forzata dell’auto rotta, è in re ipsa ma c’è chi sostiene la necessità di prova specifica.
    Fonte: lastampa.it


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