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Area inedificabile con vincolo idrogeologico: no all'installazione di ripetitori di telefonia mobile
E' esclusa linstallazione di ripetitori di telefonia mobile se larea è inedificabile e soggetta a vincolo idrogeologico. Lo precisa la decisione 2055/10 emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato. È ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti radiolettrici, in modo tale da minimizzare lesposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in unottica di ottimale disciplina duso del territorio. Anche a prescindere dallavvenuta emanazione o meno della normativa regolamentare di cui allarticolo 8 comma 6 della legge 36/2001 (disciplina comunale per la localizzazione degli impianti, prevista dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) lintervento edilizio non poteva che restare soggetto ai principi di carattere generale, che vedono tralicci e antenne valutabili come strutture edilizie, soggette a permesso di costruire (ora assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso). Insomma, i ripetitori devono ritenersi non collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, pur dovendosi considerare tali manufatti - in quanto parte di una rete di infrastrutture e qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici - compatibili con qualsiasi destinazione di Prg delle aree interessate e non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti.
Fonte: lastampa.it
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