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  • Strade killer e smog, tassista cita il Comune per risarcimento danni

    Al via la nuova battaglia dell’ avvocato Angelo Pisani che difende un tassista napoletano costretto a lavorare con enormi difficoltà e disagi a causa della cattiva gestione della Pubblica Amministrazione e del Comune di Napoli.

    Mancato controllo della viabilità, del traffico, della manutenzione stradale: disagi pubblici che dipendono dagli inesistenti interventi del Comune di Napoli. In questa situazione, oggigiorno, fare il tassista a Napoli è difficile. L’avvocato e Presidente Nazionale dell’ associazione NoiConsumatori Angelo Pisani assiste e difende un tassista che ha citato il Comune di Napoli, nella persona del Sindaco Rosa Russo Iervolino, a comparire innanzi al Giudice di Pace per un risarcimento – pari a € 1032,91 - relativo ai danni personali, esistenziali, biologici, patrimoniali, alla salute e morali subiti durante il regolare svolgimento del suo lavoro.

    In particolare il Comune è “esclusivo colpevole dei danni e dei disservizi tutti subiti dall’istante nello svolgimento della propria attività lavorativa nella città di Napoli” in conseguenza dei servizi e degli impegni tralasciati e che invece dovrebbero essere di competenza comunale. Il tassista, difeso dall’ avvocato Angelo Pisani, è ostacolato nel suo esercizio da “insopportabili condizioni di traffico urbano ed in particolare ingorghi, blocco ed intasamento delle cosiddette corsie preferenziali che – continua la nota - nonostante siano riservate a taxi e mezzi pubblici da apposite ordinanze comunali, sono impercorribili e non sono controllate né dalla polizia municipale, né dagli ausiliari del traffico ragione per la quale i clienti spesso interrompono in anticipo le corse e abbandonano il taxi; strade dissestate e pericolose; improvvise ed incomprensibili modifiche dei sensi di circolazione; emergenza smog ed inquinamento acustico ed ambientale che si ripercuotono sulla salute fisica e psicologica del tassista”.

    L’ avvocato Angelo Pisani dice “Basta” alla condotta irresponsabile ed omissiva del Comune di Napoli e della Pubblica Amministrazione che per la loro inadempienza ostacolano l’ attività dei tassisti napoletani e procurano ingenti difficoltà a chi, piuttosto, cerca di svolgere ogni giorno un lavoro sano ed onesto.

    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

    ATTO DI CITAZIONE

    Per il TAXISTA Sig……………………………… , elett.te dom.to alla P.zza Vanvitelli, n. 15 presso lo studio dell’ Avv. Angelo Pisani , che lo rappresenta e difende  per mandato in atti;

    PREMESSO

    1) che l'istante abita e lavora nella città di Napoli, ove svolge regolarmente la sua attività di tassista, e,nonostante le continue denunce da parte del medesimo e della categoria all’amministrazione locale, continua a svolgere il suo lavoro in condizioni difficili ed aberranti, tra continui disagi e disservizi da sempre irrisolti, che rendono insopportabile l’attività lavorativa dei tassisti, come risulta da fatto notorio e documentato anche da tutti i mass media locali e nazionali;


    2) che in particolare, l’istante, a causa della propria condizione lavorativa, trascorre la maggior parte della sua giornata in auto e, pertanto, risulta spettatore e vittima della negligente gestione nonché del mancato controllo della viabilità, della manutenzione stradale e dei servizi pubblici addebitabili alla condotta omissiva e palesemente contra legem del Comune di Napoli, disagi che, dunque, sono anche causa di disservizi, inefficienze e danni che si ripercuotono direttamente oltre che sull’attività professionale anche sulla salute e qualità della vita dell’attore, tant’è che lo stesso è costretto a sopportare e convivere quotidianamente con:

    a) insopportabili condizioni di traffico urbano ed in particolare ingorghi, blocco e finanche intasamento delle cosiddette corsie preferenziali, che nonostante le ordinanze comunali riservino a taxi e mezzi pubblici, sono impercorribili e non risultano presidiate e controllate né dalla polizia municipale, né dagli ausiliari del traffico, che, di fatto consentono la circolazione di ogni tipo di veicolo a danno e pregiudizio dei mezzi pubblici, come degli stessi utenti del servizio pubblico, con la conseguenza che il lavoro del tassista viene svolto in condizioni precarie e gravose, ragione per la quale sovente i cliente manifestano la volontà di terminare anzitempo la corsa, onde evitare ritardi certi, nonché lo scorrimento del tassametro e, pertanto l’eccessivo costo della corsa; (cfr Il Mattino del 1 novembre 2005: “ Traffico, blocco flop: scontro tra assessori”);

    b) strade dissestate e pericolose, caratterizzate da buche e dislivelli, vere inside e trabocchetti non visibili né prevedibili con l’ordinaria diligenza, che causano anche danni materiali a pneumatici ed ammortizzatori del veicolo, tant’è che l’istante è costretto in continuazione a ricorrere a riparazioni e manutenzione straordinaria della propria autovettura nonché ingegnarsi per cercare scorciatoie e/o strade alternative per evitare voragini ed ostacoli, soddisfare il cliente e raggiungere i luoghi di richiesta per tentare di garantire un sufficiente servizio ai cittadini ( per tutti cfr allegata rassegna stampa de Il Mattino del 15/7/05 ove si annunciano caos cantieri fino al periodo di Natale ed addirittura, segno che decorso inutilmente un anno la situazione peggiorata o rimasta invariata, cfr Il Mattino del 28/12/2004: “Circumvesuviana, l’anno finisce tra i disagi”);

    c) improvvisi ed incomprensibili modifiche dei sensi di circolazione e dei divieti di transito e/o deviazioni di vario genere, non adeguatamente pubblicizzati, nonché semafori guasti, anche per lunghi periodi, che provocano finanche pericoli per la circolazione della categoria professionale dell’attore che si trova in alcuni casi a provocare o subire incidenti mortali con conseguente pericolo all’incolumità propria e dei clienti;

    d) emergenza smog ed inquinamento acustico ed ambientale, conseguenziale e connesso ai predetti disservizi e pregiudizi, con danno alla salute dei cittadini e dell’istante, che pur avvalendosi di veicoli Euro 4 alias non inquinanti per la tutela dell’ambiente, e dunque nel rispetto di regole e procedure previste dalle norme dell’amministrazione comunale, è costretto a respirare gas di tubi di scarico provenienti anche da veicoli altamente inquinanti ed incolonnati nel traffico, il tutto con notevoli ripercussioni sulla propria salute sia nel breve periodo (asma, allergie e sensibilizzazioni di vario genere) che, con alta probabilità, nel lungo periodo ( malattie tipo tumori e patologie dell’apparato respiratorio), oltre che danni patrimoniali, alla vita di relazione, esistenziali, turbamento, ansia e stress, che gli hanno provocato un significativo peggioramento della qualità di vita;

    3) che per quanto concerne l’anzidetto obbligo di controllo e sorveglianza della viabilità come del rispetto delle norme del codice dellastrada da parte della polizia municipale e degli ausiliari, il Comune è direttamente responsabile in virtù del ben noto rapporto d’immedesimazione organica ed in relazione al presupposto che, come nel caso di specie, l’attività posta in essere dai dipendenti sia e si manifesti come esplicazione dell’attività dell’ente pubblico (cfr. Cass. n. 3980/03, n. 6617/00, n. 9260/97 e n. 7631/86);

    4) che la convenuta P.A. riscuote regolarmente il pagamento dei tributi necessari al buon funzionamento di ogni pubblico servizio, con particolare riguardo alla viabilità e manutenzione del manto stradale ed al buon funzionamento degli uffici e dei servizi offerti ai cittadini, sicché è palese la responsabilità del Comune di Napoli per danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade e/o mancato controllo delle corsie preferenziali, configurabile particolarmente quando le strade della città, a cause delle pessime condizioni di manutenzione, presentino per l’utente, che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cfr Cass. n. 340/96);

    5) che al Sindaco ex art. 50 n. 2 del Testo Unico Enti Locali (d. lgs. n. 267/2000), spetta il potere-dovere di sovrintendere “…al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti”, atteso altresì il disposto dell’art. 54 n. 3 del T.U.EE.LL., in cui è espressamente previsto che al Primo cittadino compete l’adozione di provvedimenti “in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza”;

    6) che il diritto alla salute, riconosciuto e tutelato dall'art. 32 della Carta Costituzionale, è un diritto inviolabile di ogni individuo, garantito anche nei rapporti con la P.A., configurandosi il diritto al sereno e corretto svolgimento della vita come un vero e proprio diritto sociale che obbliga la P.A. ad una attività positiva in favore della salute dei cittadini sia in via preventiva che recuperatoria e, pertanto, il Comune di Napoli in persona dell’ amministratore p.t. e dei responsabili del servizio, è colpevole e artefice dei danni e disagi provocati anche all'attore, in quanto attua comportamenti omissivi che violano la normativa vigente e le indicazioni della Corte di Strasburgo;

    7) che la oramai nota sentenza n. 500/99, emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha sancito in via definitiva la risarcibilità del danno ingiusto patito dal cittadino in conseguenza di un comportamento, anche omissivo, della P.A. che sia frutto della violazione dei principi di buon andamento, correttezza e legalità che devono sempre informare e sovrintendere l'esercizio della azione amministrativa;

    8) che il pregiudizio consistente nella rovina della qualità della vita e nella sottoposizione a disagi e disservizi dei cittadini, costituisce senza dubbio danno ingiusto e come tale risarcibile (cfr. Cass 29/3/96 n. 2959, in Giut. Civ.Mass 1996, 472- e Cass. 18/4/96 n.3679, in Giut. civ. Mass 1996, 603);

    9) che per fatto, colpa e responsabilità della convenuta P.A. l’istante, subisce danni patrimoniali, che si configurano in danno emergente (benzina sprecata nel traffico ed in corse sovente interrotte per l’insofferenza dei clienti) e lucro cessante (conseguente sia alla riduzione della capacità lavorativa dovuta allo stress che al mancato guadagno per i tassisti poiché gli utenti, come già esposto, interrompono la “corsa” del taxi prima di aver raggiunto il luogo di destinazione o, addirittura, evitano di prenderei taxi, prevedendo i disagi cui vanno incontro nell’usufruire di tale servizio);

    Per tutto quanto sopra esposto, l'istante, ut supra rapp.to e difeso,

    C I T A

    il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica in Napoli alla Piazza Municipio Pal. San Giacomo a comparire innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il giorno 2 APRILE 2010, ora del regolamento, sezione e giudice da designarsi, con invito a costituirsi in cancelleria entro la prima udienza di comparizione ex art 318 e 319 cpc nei termini di legge ed espressa avvertenza, che in mancanza di tempestiva rituale costituzione, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di legge di cui agli artt. 38 e 167 cpc, ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in contumacia per sentire accogliere dalla adita Giustizia le seguenti

    CONCLUSIONI

    Voglia L'On.le Giudicante in considerazione dei su esposti motivi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o richiesta, risultando inconfutabili i notori fatti esposti ed indiscutibili i diritti dell'istante, così come innegabili gli inadempimenti e rispettive gravi omissioni e responsabilità della P.A.: accertare e dichiarare le responsabilità, violazioni ed inadempimenti del Comune di Napoli, esclusivo colpevole dei danni, disagi e disservizi tutti subiti dall’istante nello svolgimento della propria attività lavorativa nella città di Napoli, che hanno diretta influenza finanche sulla persona, sul patrimonio, sulla salute e sulla vita di relazione del tassista-attore, e per l'effetto, condannare la medesima parte convenuta al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, dall'attore: personali, esistenziali, alla salute, biologici e morali, alla vita di relazione in conseguenza dello stress subito per il peggiorare delle personali condizioni di lavoro, da perdita di chance, nonché patrimoniali, quest’ultimi in particolare in relazione al danno emergente ( benzina sprecata nel traffico ed in corse sovente interrotte per l’insofferenza dei clienti, determinata sempre dai disagi di cui, si ribadisce, è esclusiva responsabile la convenuta P.A., usura straordinaria e rottura del veicolo con relativa manutenzione e costi ) ed al lucro cessante nessuno escluso, nei sensi detti e che meglio saranno esplicati in corso di causa, in via equitativa e nei limiti della somma di 1032,91 euro.

    Condannare, quindi, la convenuta alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre ad I.V.A., C.P.A. e al rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

    In via istruttoria si chiede sin da ora ammettersi interrogatorio formale del legale rapp.te della convenuta, valutarsi le prove documentali quali foto e rassegna stampa e se necessario all'esito disporsi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capi della premessa del presente atto, preceduti dalla locuzione "è vero che..", con riserva di indicare i testi da escutere in corso di causa. Si chiede altresì ammettersi, ove il Sig.re Giudice la reputi opportuna e/o rilevante, C.T.U. medico-legale per la valutazione e quantificazione dei danni alla salute ed esistenziali riportati dall'attore.Con riserva di esibire, nel corso del giudizio, altri documenti e/o di formulare altre richieste istruttorie, anche alla luce delle argomentazioni, eccezioni e difese del convenuto.

    Con dichiarazione che, ai fini del versamento del contributo unificato, il valore del presente procedimento ammonta ad € 1032,91.

    Salvis .Juribus

    Napoli,
    ………..

    Avv. Angelo Pisani


    Si notifichi a : Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica in Napoli alla Piazza Municipio- Pal. San Giacomo

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