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  • Ricorso multe da tutor/ Fac-simile

    Contro le multe da tutor è possibile presentare ricorso, ma non tutti gli automobilisti sanno come agire. Ebbene, vi lasciamo di seguito un fac-simile del ricorso da presentare per multe da tutor. Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattare l'associazione Noiconsumatori.it che da anni si batte per la tutela dei diritti dei consumatori e dei cittadini.

    Ecco i nostri contatti:


    Segreteria nazionale Noi Consumatori

    indirizzo: 80129 NAPOLI - Piazza Vanvitelli, 15
    sito: www.noiconsumatori.it
    mail: claudia.petruccelli@noiconsumatori.org
    recapito telefonico: 081 556 77 77
    sms: 333 71 76 353


      

    -UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

    e, per conoscenza:
      
                   SEZIONE POLIZIA STRADALE DI NAPOLI      

    RICORSO IN OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AL C.d.S.,

                    Al Sig. Giudice di Pace Coordinatore

    Il sottoscritto                              nato a  il               ed ivi  residente, in napoli via                                    .anta                           , quale obbligato in solido dell’autovettura targata                  ,

                                 P R E M E S S O

    CHE in data 29/01/2010, gli veniva recapitata una raccomandata contenente il verbale di accertamento n.           , redatto in data            dalla polizia Stradale di Napoli                                                    ai sensi dell’art. 142/8 comma del C.d.S., a seguito della rilevazione effettuata alle ore 01,36          del giorno 18/10/09 sulla strada Tangenziale di Napoli A5 , nel tratto compreso tra il Km 8.149;
    CHE  la suddetta infrazione veniva accertata attraverso il sistema di misura della velocità  SICV e, probabilmente non tarato, non gestito e non nella disponibilità dell’organo accertatore;
    CHE la notifica dell’opposto verbale avveniva mediante servizio postale, attraverso l’ufficio di                              , in violazione alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, N. 20440 del 23/09/2006, con la quale ha statuito che sono da considerare “ giuridicamente inesistenti  “ le notifiche delle multe fatte da società private di recapito.

      
    Avverso il verbale di accertamento n del SCV0001244487, della Polizia Stradale di Napoli

                                 MOTIVI

    In via preliminare, si eccepisce la giuridica inesistenza dell’opposto provvedimento che, mancando di elementi indispensabili per la sua validità, non può assumere valore di formale atto pubblico per la mancanza dell’indicazione e della firma del responsabile del procedimento amministrativo e del responsabile del procedimento informatico Legge n. 801 del 15/03/1991 e di chi procede a certificazione di atto conforme all’originale ( Cass. II civ. nr. 4265 del 07/05/99).
    L’accertamento è stato effettuato in violazione  al decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3999 del 24/12/2004 “ LA GESTIONE OPERATIVA DELLE FORZE DI POLIZIA INCARICATE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO E DELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI”.
        Al verbale opposto non può assolutamente riconoscersi “ Fede privilegiata “, considerando che, l’accertatore non ha assistito direttamente agli eventi “. La fede privilegiat, che conformemente al disposto dell’art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, riguarda la contestazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute del documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ciascun soggetto “ (CASS. CIV. SEZ. III 14/04/2000, N. 4844 ).
    L’art. 14 della legge 689/81, secondo cui l’omissione della  contestazione immediata della violazione se sia stata effettuata tempestivamente la notifica del verbale di accertamento, non si applica alle violazioni del codice della strada, per le quali la contestazione, quando sia materialmente possibile, deve essere sempre immediata, ai sensi dell’art. 200 D. Leg. 30 Aprile 1992 n. 285 ( nuovo codice della strada ). ( CASS. SEZ. I, 08/08/2003 nr. 11971).
    L’art. 4 della legge n. 168 del 01/08/2002, stabilisce che, dalle istallazioni o utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile ed anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo ( nell’opposto verbale di accertamento ) non risulta se siano stati mai istallati appositi segnali con cui viene data informazione agli utenti, anche in considerazione del Decreto – Legge 3 Agosto 2007, n. 117 e DM 15/08/2007, art. 3, comma 1, con ripetizione degli stessi segnali.
    2) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
    Tanto la omessa individuazione immediata del trasgressore (21/12/2007), quanto la differita notificazione dell’opposto verbale (28/01/2008), rappresentano elementi che pregiudicano il diritto di difesa, risultando difficile – se non addirittura impossibile – la ricostruzione di comportamenti e situazioni pregresse, tanto più se si considera che, nel caso di specie, sono stato posti in essere da persona diversa dal sottoscritto ricorrente e della quale non si è in grado di precisare alcunché, tenuto conto del fatto che l’autovettura in argomento, è normalmente utilizzata da più persone appartenenti alla propria famiglia . La stessa Corte Costituzionale ha chiaramente precisato come possa tollerarsi che l’inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione gravino direttamente sul diritto di difesa del cittadino ( Corte Costituzionale 17/06/96 n. 198.
    L’art. 4 del D.L. 20/06/2002 n. 121 convertito in legge e modificato dalla legge 01/08/2002 n. 168, precisa che , - la norma intende consentire un impiego diffuso della tecnologia, non con carattere di indiscriminata repressione ( così come avviene ), ma in modo da essere funzionale e coerente, ancorandola ai seguenti parametri: - un elevato livello di incidentalità sul tratto di strada : - la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni plano-altimetriche ( carattere tassativo ) e di traffico.
    Nel ridetto verbale di contestazione si fa riferimento al misuratore di velocità “”SICVe”” omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento n. 3999 del 24/12/2004 senza che sia stata indicata la data in cuio è stata effettuata la taratura dell’apparecchio benché tale obbligo sia stato indicato in sede di approvazione da parte dello stesso Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti.
    Si ritiene opportuno precisare che, dall’esito della perizia tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Lodi, si evince che, tutti gli strumenti di misura, per essere attendibili devono essere tarati con riferimenti a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente, nessuna tolleranza forfetaria ( cioè il 5% stabilito dalla legge ) può sostituire la taratura, pertanto, non possono essere considerati fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “ omologate “ma è necessario che tale risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti proposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità sulla misurazione ( oltre a tenere presente che, l’apparecchiatura in argomento è soggetta ad alterazione dovute per varie cause come vento, pioggia transito di veicoli pesanti).



                                    P.Q.M.

    Ricorre all’ill.mo Giudice di Pace adito, affinché, previa sospensione – ai sensi dell’art. 22,22 bis e 23, L. 689/81 della efficacia esecutiva, accogliere il presente ricorso e per l’effetto.
    In via principale dichiarare invalido e/o nullo il verbale di accertamento qui opposto per i motivi di cui sopra.
    In subordine accogliere, nel merito, il presente ricorso disponendo l’annullamento del verbale notificato per i motivi di cui sopra.
    Si richiede, altresì , la prova testimoniale nonché la sequenza fotografica o ripresa video, espressamente imposta a carico degli agenti accertatori in base dell’art. 4/3 comma della legge 168/02.
    Con riserva dei mezzi istruttori necessari e pertinenti, anche all’esito delle difese di controparte.
    Si allega unitamente al presente ricorso.
    1)    copia originale dell’impugnato verbale di accertamento n.                         .
    Salvo ogni diritto.
    Per il Comando Polizia Stradale di Napoli , in ottemperanza all’invito di comunicare i dati del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento dell’accertamento, lo scrivente, in considerazione che, come già detto, il predetto veicolo viene usato da più persone nonché, dal lungo tempo trascorso, al momento non è in grado di ricordare con assoluta esattezza il nominativo della persona che si trovava alla guida dell’autovettura in argomento alle ore         del giorno 21/11/2009; tuttavia, fa riserva di comunicarlo al termine del procedimento amministrativo come previsto dall’art. 126-bis del vigente C.d.S.
                             ,li,
                              
                                Il ricorrente

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