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Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Formula agg. al 22.02.2010
Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
(art. 645 c.p.c.)
TRIBUNALE DI
ATTO DI CITAZIONE [1]
in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dellart. 645 c.p.c.
La società con sede in , via .., (p.iva ) in persona del rappresentante legale Sig. .., rappresentata e difesa in virtù di procura al margine del presente atto, dallAvv , (c.f. ..) ed elettivamente domiciliata in ., presso lo studio dellAvv.
ESPONE
In data la società comparente riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n . del Tribunale di .., emesso in data ., con il quale veniva ingiunto di pagare alla società con sede in .. la somma di Euro oltre interessi al saldo di cui allart. 5 del D.lgs. nr. 231/02 oltre alle spese del procedimento.
La parte ricorrente assumeva:
- che, erano rimaste insolute le fatture nr . e che nonostante solleciti scritti la società comparente non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
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Contro il predetto decreto ingiuntivo n° emesso dal Tribunale di . la società . come sopra rappresentata e difesa propone formale opposizione deducendo quanto segue:
IN DIRITTO
I. NULLITA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER IMPOSSIBILITA DI IDENTIFICARE PARTE RICORRENTE LA MANCATA INDICAZIONE DELLA SEDE LEGALE NONCHE DEL NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE HA CONFERITO LA PROCURA ALLE LITI
Nella parte introduttiva del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società . è agevole notare come la medesima sia indicata semplicemente come .. con sede in , senza alcuna indicazione della sede legale o della sede effettiva ove trova svolgimento lattività sociale.
Nella medesima non risulta indicato, altresì, il nominativo del legale rappresentante che ha rilasciato la procura alle liti.
Ciò indirettamente, ad avviso di questa difesa, comporta una nullità del decreto ingiuntivo, in quanto tale mancanza comporta assoluta incertezza sul soggetto persona giuridica che ha conferito il mandato ad agire al proprio difensore, e ovviamente i poteri derivanti dallo statuto o dallatto costituivo, in merito alla rappresentanza della società medesima. E difatti tale omissione è stata ripetuta anche nella procura alle liti, posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
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II. LA NULLITA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER LA MANCANZA DI PROVA SCRITTA EX ART. 634 C.P.C.
Dalla documentazione esibita da controparte non è dato riscontrare gli estratti autentici delle fatture commerciali della società opposta.
Ciò si scontra irrimediabilmente con il disposto di cui allart. 634 del c.c. il quale testualmente dispone :Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente........ per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi (1) fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale [c.c. 2195] anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile [c.c. 2214-2220], purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie (2), quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [c.c. 2709, 2710].
Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza la quale ha precisato che: Ai fini della rituale richiesta di un decreto ingiuntivo non è sufficiente che il ricorrente alleghi al ricorso copia delle fatture e un estratto conto da sé predisposto, essendo altresì necessaria la produzione dell'estratto autentico della scritture contabili . (Trib. Torino, 13/06/2002).
Essendo inequivoca tale disposizione codicistica richiamata, si dovrà pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta.
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III. LA PRESENZA DI VIZI NELLA MERCE CONSEGNATA CONSEGUENTE DOMANDA RICONVENZIONALE PER I DANNI SUBITI ANCHE IN RELAZIONE AL DANNO ALLIMMAGINE
Limporto richiesto in ingiunzione riguarda parte del corrispettivo portato dalle fatture sopra indicate emesse dalla .. per la fornitura di ..
Orbene, nei termini di legge di contestazione di vizi è opportuno, ai fini di questa opposizione spiegare brevemente gli antefatti.
Lopponente a partire dal .. ritirava della merce, provvedendo successivamente a consegnare la medesima ai vari studi suoi clienti, che avrebbero utilizzato la stessa nellambito delle varie operazioni e lavori che si erano programmati anche per lanno seguente.
Nei mesi successivi, a seguito della messa a punto dei lavori sui pazienti, alcuni di questi lamentavano ai professionisti forti disagi allimpiantisca su di loro installata.
Pertanto, i medici medesimi comunicavano al Sig ., quale Amministratore Unico della comparente, in merito alla merce consegnata, numerosi contestazioni per vizi presenti nella merce indicata.
In particolare il Dr . , contestava delle problematiche in merito allarticolo indicando specificatamente la frattura degli attacchi allinterno di due impianti oggetto delle forniture e confermava anche lannosa problematica dello svitamento delle viti di connessione per protesi fissa, intimando pertanto azione legale a danno dellopponente per i danni che detti vizi potevano causare ai pazienti e alla sua professionalità.
Altresì, qualche mese dopo anche la Dott.ssa . ed il Prof . , comunicavano alla , lamentele della merce consegnata dal Sig, .. poiché al momento delle successive operazioni ed impianti sui pazienti, si erano rilevati dei vizi, in alcuni casi avevano provocato anche il distacco del manufatto protesico dellimpianto stesso, in altri un attacco per art , al momento del posizionamento in bocca presentava lassenza interna rendendo impossibile lavviamento dellimpianto, come meglio specificato dalle suddette comunicazioni che si offrono in produzione (doc. 1,2 ,3).
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Orbene, oggetto delle suddette contestazioni sono tutti impianti dentali e componentistica protesica che sono state consegnate dalla opposta alla ., per il tramite dellAmministratore Unico Sig ..
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I medici certamente rammaricati per quanto accaduto, hanno interrotto i rapporti commerciali con la
Pertanto quanto accaduto ha provocato grave danno allimmagine dellodierna opponente, a seguito di quanto contestato dai propri clienti per i pesanti disagi subiti non certo per propria negligenza e colpa.
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Tali eventi impongono a tuttoggi di proporre domanda riconvenzionale nei confronti della opposta per tutti i danni subiti alla opponente anche in relazione al danno allimmagine chiaramente patito.
Da un punto di vista strettamente giuridico giova precisare che la presenza dei vizi nella merce consegnata, realizza un inadempimento al contratto di fornitura intercorso tra la e la , comportando la violazione dellart. 1176 c.c. in materia di diligenza nelladempimento contrattuale, e configurando, pertanto, una responsabilità del ricorrente che, in qualità di venditore , ai sensi del combinato disposto dallart.1218 e 1223 c.c., è tenuto al risarcimento del danno conseguente allinesatta fornitura, che nella fattispecie si traduce anche in un danno allimmagine commerciale della .
Danno allimmagine che potrà essere valutato nella misura che Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà appropriata.
Dai fatti narrati e dalla valutazione giuridica degli stessi, deriva che la pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo opposto appare del tutto ingiustificata, atteso anche il grave inadempimento dellopposta ed il danno dalla stessa realizzato allopponente.
Stante quanto sopra lesponente, con il presente atto, intende opporre il decreto ingiuntivo notificatole e proporre domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
Ciò premesso, la società comparente come in atti rappresentata e difesa
CITA
· la società .., con sede in , in persona del legale rapp.te p.t., nel domicilio eletto in .., via ., presso lo studio dellAvv , a comparire presso il Tribunale di .. e dinanzi al Giudice designando, all'udienza che sarà tenuta il giorno .., alle ore legali e successive, con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza indicata, nei modi e termini di cui all'art.166 c.p.c., avvertendo che in difetto incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi in suo contraddittorio, ovvero in sua contumacia, sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia lIll.mo Tribunale di ., contrariis reiectis:
1) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. .. emesso dal Tribunale di . in data ., per nullità della procura e della corretta indicazione di parte ricorrente, e comunque per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
2) In subordine, previo accertamento dei vizi della merce venduta alla società comparente, dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta il contratto di fornitura tra le parti intercorso e conseguentemente condannare la .. al risarcimento in favore della comparente della somma che si indica prudenzialmente in Euro .. comprensiva altresì del danno allimmagine commerciale, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora lIll.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria si producono i documenti di cui in narrativa e di cui allallegato elenco del fascicolo di porte opponente .
Con riserva di formulare prove orali e di modificare i capitoli nei termini di legge.
Si chiede fin dora C.T.U. atta a determinare i vizi descritti nella narrativa. Con ogni altra riserva istruttoria.
Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore della causa è di Euro .
, li ..
Avv.
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[1] A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale, e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Trib. Salerno Sez. II, 09/02/2010.
Fonte: altalex
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