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  • Più stringenti i controlli sui movimenti bancari


    Una forma di contraddittorio che interessa sempre più imprenditori e professionisti si svolge nel corso delle indagini finanziarie. Con i nuovi strumenti a disposizione dell'amministrazione, quali l'anagrafe dei conti e dei depositi, esse vengono effettuate con maggiore frequenza. La recente circolare 20/E sull'attività di controllo ha chiesto agli uffici di incrementare gli accertamenti bancari verso i professionisti.

    In sintesi, una volta acquisite le movimentazioni sui conti (articolo 32 del Dpr 600/73), l'amministrazione dispone di una presunzione legale relativa in base alla quale, se il contribuente non fornisce determinate indicazioni, i prelevamenti e i versamenti si “trasformano” automaticamente in maggiori ricavi o compensi.

    Il contribuente, nel corso del contraddittorio, con riferimento ai prelevamenti deve indicare i beneficiari ovvero dimostrare che quelle operazioni sono annotate in contabilità.

    È evidente la difficoltà per prelevamenti di somme non particolarmente significative, utilizzate per far fronte a esigenze personali e familiari, di individuare il beneficiario a distanza di anni. In queste ipotesi (conti personali utilizzati da professionisti e imprenditori individuali), non sempre gli uffici manifestano la ovvia tolleranza che invece viene richiesta dalla stessa agenzia con la circolare 32/E del 2006.

    Di norma, infatti, i verificatori non si accontentano dell'indicazione dei beneficiari, che evidentemente non può essere generica, ma, per non procedere alla rettifica, pretendono di avere la giustificazione del prelevamento (vale a dire, anche la prova della consegna della somma). Al contribuente conviene, nel contraddittorio, far verbalizzare l'indicazione del beneficiario (che può essere anche egli stesso, nel caso di spese personali o familiari) e poi, in fase contenziosa, evidenziare al giudice la violazione da parte dell'ufficio sia del disposto normativo sia addirittura della stessa circolare.

    Per i versamenti, il contribuente – nel contraddittorio – deve dimostrare che ha tenuto conto delle somme versate nella determinazione del reddito, e quindi in dichiarazione, o che le somme in questione non dovevano essere tassate (per esempio, se si tratta di regalie da parte di parenti).

    Anche in questo caso, possono verificarsi episodi in cui gli uffici non si accontentano, come prevede la norma, che dei versamenti si sia tenuto conto complessivamente in sede di dichiarazione, ma pretendono che di ciascun versamento venga fornita giustificazione. Il che, spesso, è impossibile. Si pensi al commerciante al dettaglio che versa in banca somme per contanti non corrispondenti, e inferiori, ai corrispettivi incassati, che quindi, secondo l'ufficio, non trovano corrispondenza con i corrispettivi stessi. Come per i prelevamenti, anche in queste occasioni nel contraddittorio conviene verbalizzare che le somme versate sono quantitativamente uguali o inferiori a quelle dichiarate.

    Fonte: Il Sole 24 ore

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