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  • Il contratto a termine illegittimo può diventare a tempo indeterminato anche dopo aver lavorato come autonomo per la stessa azienda

    Più assunzioni a tempo determinato, la prima con termine nullo, e poi lavori autonomi sempre con la stessa azienda: nessun ostacolo alla trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Insomma, il fatto che il precario - dopo la scadenza del termine nullo - abbia lavorato per lo stesso datore con contratti di lavoro autonomo non gli preclude la facoltà di esercitare l’azione giudiziaria per ottenere la riammissione in servizio a tempo indeterminato. In punto di diritto, infatti, si tratta di un comportamento irrilevante perché non è espressione di una volontà di estinguere il rapporto di lavoro subordinato. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 2441/10 che ha confermato il verdetto d’appello che aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine del primo contratto così riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra un programmista regista e la Rai. Senza successo, infatti, l’azienda ha cercato di sostenere davanti ai giudici del Palazzaccio che vi sarebbe stato mutuo consenso all’estinzione del rapporto «alla cessazione di ognuno dei contratti a termine e con particolare evidenza dopo la scadenza del primo e dell'ultimo». Nel senso che il programmista regista, dopo il primo contratto, aveva lavorato all’interno della Rai con due contratti di lavoro autonomo come autore dei testi di un programma. Non solo. Dopo l’ultimo contratto, l’azienda gli aveva proposto di «aderire al nuovo bacino di reperimento professionale», ma il lavoratore aveva rifiutato l’offerta. Secondo la Rai questi due fatti impedivano l’unificazione dei contratti in un unico rapporto: in pratica, se veniva dichiarato a tempo indeterminato il rapporto conseguente al primo contratto, questo avrebbe dovuto comunque ritenersi risolto proprio in considerazione della «inconciliabilità dell’ipotizzato rapporto a tempo indeterminato con i due rapporti di lavoro autonomo successivamente intercorsi tra le parti». Ma la sezione lavoro di piazza Cavour è stata di diverso avviso ed ha ritenuto che i giudici di merito hanno applicato correttamente i principi che regolano la materia: la mancata considerazione dei lavori autonomi - si legge nella sentenza in esame - è superflua, perché non ha rilevanza neanche minima come indice della volontà di estinguere il rapporto di lavoro subordinato.
    Fonte: lastampa.it


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