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  • Emersione del lavoro nero: no alla regolarizzazione dell'immigrato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera

    L’adozione di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera è causa ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’immigrato. Lo ricorda la sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione 1475/10.

    Il caso
    E' stato respinto il ricorso di un extracomunitario contro il decreto con cui la prefettura aveva respinto la propria domanda di emersione di lavoro irregolare perché lo straniero era stato espulso dal territorio nazionale attraverso l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. L’articolo 1 comma 8 del Dl 195/02, come modificato dalla legge di conversione 222/02, stabilisce che le disposizioni sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti stranieri per i quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, tuttavia, non può essere disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. I consiglieri di Stato ribadiscono, poi, che la Corte costituzionale si è già espressa in materia ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità dell’articolo 1 comma 8 lettera a) del Dl 195/02, convertito, con modifiche, nella legge 222/02, nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, poiché per l’esecuzione di tale atto è stato previsto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Insomma: il provvedimento di allontanamento del territorio nazionale non è revocabile quando l’immigrato sia stato allontanato dal territorio nazionale e sia rientrato in Italia senza autorizzazione.
    Fonte: lastampa.it


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