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Danno ambientale. Legittimazione delle associazioni ecologiche a costituirsi parte civile nel processo penale
Cass. Sez. III n. 14828 del 16 aprile 2010 (Ud 11 feb. 2010)Pres. Onorato Est. Squassoni Ric. De Flammineis ed altro
E' riscontrabile in capo alle associazioni ecologiche un interesse legittimo alla tutela del territorio ed è loro riconosciuta la possibilità di costituirsi parti civili nel processo. Esse non possono costituirsi parte civile al fine di chiedere la liquidazione del danno ambientale di natura pubblica (a sensi dell’art.18 L.348/1986 ed ora del DLVO 152/2006), ma possono agire in giudizio -in virtù del principio fondamentale in tema di nocumento ingiusto risarcibile enucleato dall’art.2043 cc - per il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale. Non possono invece costituirsi parte civili le nazioni portatrici di interessi meramente diffusi -comuni a più persone e non passibili di appropriazione individuale - che non sono suscettibili di tutela giurisdizionale; al fine che rileva, necessita che le associazioni siano esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi legittimi. Pertanto, non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni quando l’interesse perseguito sia quello genericamente inteso all’ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile.
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